| TESTO UNICO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI
(Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni
ed integrazioni)
TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso
di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetti passivi
1. Soggetti
passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e
non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti,
salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
Base imponibile
1. L'imposta
si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per
i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti
soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché
della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica
separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale
ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) abrogata;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare,
nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni,
gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,
erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544.
Articolo 4
Coniugi e figli minori
1. Ai fini
della determinazione del reddito complessivo o della tassazione
separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione
legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile
sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare
netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo
210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata
di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero
ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale
di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono
imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei
coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto
codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo
sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite
o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione
del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto
legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare
netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto
legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati
per l'intero ammontare.
Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi
delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati
a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili
si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei
soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico
o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore
all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti
non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in
nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo
che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non
abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite
fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di
arti e professioni sono equiparate alle società semplici,
ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che
per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede
legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato
in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza,
in base all'attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49
per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare,
che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua
quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione
si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente,
con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità
con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante
la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti
ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate
alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo
di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione
dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa
in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle
imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo grado.
Articolo 6
Classificazione dei redditi
1. I singoli
redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi
diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione
di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti,
e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita
di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente
o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli
interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti
su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e
quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi
di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme
relative a tali redditi.
Articolo 7
Periodo di imposta
1. L'imposta
è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito
nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma
3 dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di
imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella
quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i
redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria
di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui
sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse,
sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18,
salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non
rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16,
nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo
79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
2. Le perdite delle società in nome collettivo
ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle
delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso
articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in
accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale
sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti
dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di
imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione
in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei
periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma
non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza
in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le disposizioni
del comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 1-ter del citato articolo 102.
Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi
e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo
sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo
le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa
categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle
perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri
in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno
in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore
normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in
mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito
nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo
o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza
e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati,
e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito
i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini
delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo
conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti
a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti
in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie
e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti
diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio
netto della società o ente ovvero, per le società o enti di
nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore
normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza,
in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
Articolo 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti
oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi
degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o
in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute
dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi
di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione
di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza
di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento
o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari
corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno
concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione
di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo
30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili
alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali,
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
un importo complessivamente non superiore al 12 per cento
del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10
milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi
la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12
per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire.
La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente
da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro
il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro
ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335, eccedente il massimale contributivo stabilito
dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone
che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene
conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi
del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per un importo complessivo non superiore a
lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003
e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato
a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000
a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1
della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore
delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione
della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi
da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29,
comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo
3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma
1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo
433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì
deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi
oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis)
del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e
h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo
5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un
importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità
immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato
al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione
ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente
da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari,
a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
Articolo 10-bis
Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
1. Dal reddito
complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo
14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10,
si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro,
non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato
al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera
a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo
pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai
commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui
al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non
cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di
26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi
da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e
diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta
di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete
per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto,
si computano le prime quattro cifre decimali.
Articolo 11
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta
lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della
deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500
euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92
euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente,
i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a
7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente
eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500
euro.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni
previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare
dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli
articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a
norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare
delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione
dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato
in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta
netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata
in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo
del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto (3) delle perdite
di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta
limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà
di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo
14.
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra
persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente
lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione
all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo
è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore
a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato
a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione
sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che
il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere
dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato
a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il
reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46
euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti
con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con
un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3)
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12
euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro
figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione
di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto
i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato,
si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente,
per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione
prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia
spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore
a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia
sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Articolo 13
Altre detrazioni
1. Se alla
formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui
agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda
pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500
euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera
a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500
euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000
euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500
euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400
euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono
cumulabili tra loro.
Articolo 13-bis
Detrazioni per oneri
1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti
oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza
di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei
redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza
di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore
a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto
del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto
è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore
alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario
l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita
ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti
da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari,
a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data
in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e
comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità
del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite
di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo
e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione,
alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora
indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno
di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche
e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti
in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti
alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro
delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro,
e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione
della detrazione in quattro quote annuali di pari importo
è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla
presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore
di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000,
limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto
del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie
di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette
spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge
26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di
affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria
e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita
per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per
cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto,
per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni
e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP),
sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere
i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato,
si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi
di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro
ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento
della loro congruità effettuato d'intesa con il competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi
di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione
per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze
delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti
con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio,
di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale
e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione
in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante
interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari,
nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali
e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per
gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,
o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso
di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo
di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei
soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale
dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione,
ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore
di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento
delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché
i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni
e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo
in ciascun periodo di imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo
della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi
tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento
bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché
delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal
1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità
e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di
cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella
misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c),
e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo
ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma
3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta
da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti
dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
Articolo 13-ter
Detrazioni per canoni di locazione
1. Ai soggetti
titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati
a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata
al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000.
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti
che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza
nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano
titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi
e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100
chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi
tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire
30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30
milioni ma non lire 60 milioni.
Articolo 14
Credito di imposta per gli utili distribuiti da società
ed enti
1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti
in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società
o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
87, al contribuente è attribuito un credito di imposta pari
al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio
2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei
limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.
1-bis). Il credito di imposta di cui al comma
1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti
dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi
pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere
utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in
natura il credito di imposta è determinato in relazione al
valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti
in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle
società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5,
il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o
partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento
del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione
della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella
dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso
soltanto il computo del credito di imposta in aumento del
reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere
alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando
gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo
16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento
degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'articolo 18.
6-bis. Il credito di imposta di cui ai commi
precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni,
o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV),
di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni
o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente
testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti
ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti
in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai
contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del
codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro
corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per
gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario
allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto
sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi
nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.
——————————
(1) Le parole «al 51,51 per cento», con effetto
dal 1° gennaio 2003, sono state sostituite alle precedenti
«al 53,85 per cento» dall'articolo 4, comma 1, lettera a),
della legge 289/2002 (in «Guida Normativa» dell'8 gennaio
2003 n. 1).
(2) Comma sostituito, con effetto dal 1°
gennaio 2002, dall'articolo 27, comma 18, della legge 448/2001
(in «Guida Normativa» dell'8 gennaio 2002 n. 2).
Articolo 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti
all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino
alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente
al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito
complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più
Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a
pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia
per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso
a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede
a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta
per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione
nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per
l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta
estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero
acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle
società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
Articolo 16
Tassazione separata
1. L'imposta
si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente,
compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma
1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite
una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti
rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti
dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte
dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125
del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti,
al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio
o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione
del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale,
ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito
di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi,
di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al
comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo
49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa
anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le
somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese
legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto
di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma
5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo
4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra
le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da
più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione,
anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più
di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti
ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento
delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di
redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo
5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale
o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati
ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra
la costituzione della società e la comunicazione del recesso
o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale,
la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore
a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,
riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale,
se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di
riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore
a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni
attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui
alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41,
quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata
del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o
di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate
di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e
sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g)
a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione
che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili
come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da
d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da
g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta
o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle
lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono
a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità
stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere
i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno
in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il
contribuente.
Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di
fonte estera
1. I redditi
di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta
a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi
del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si
considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altrititoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre
1992.
Articolo 17
Indennità di fine rapporto
1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo
che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni
già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata
con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni
e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando
il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono
a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione
dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto
alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori
o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati
al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media
si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito
imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno
di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo
11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto
sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata
ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire
120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno,
tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate
alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili
per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli
effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte
a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso
alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro
ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di
cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo
16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo
il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori
all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle
somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni
e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando
il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità,
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato
previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento
a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione,
fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico
dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva
del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982,
n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato
in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua
per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione l'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene
conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti,
nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e
somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente,
a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato,
aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente
erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme
e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo
dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di
quella applicata per la tassazione del trattamento di fine
rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata
lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122
del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo
7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è
dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare
percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta
sulle successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare
imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze
sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità
e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo
rapporto di lavoro.
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