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Articolo 17-bis
1. Le prestazioni
di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono
soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota
determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo
17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata,
al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei
redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media
di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è
maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un
terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di
accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione
si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi
3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento
o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e comunque
quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante
in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con
l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo,
per il loro intero importo.
Articolo 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi
tassati separatamente
1. Per gli
altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo
16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui
è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi
e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis)
e n-bis) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono
percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma
1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l)
del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata
applicando all'ammontare conseguito o imputato l'aliquota
corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi
sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti
in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera
sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se
per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera
n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la
detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota
non superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo
7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli
eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi
è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito
della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota
corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto
nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi
è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se
non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si
applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo
scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata
ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari
a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei
commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non
siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati
si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare
al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c),
d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica
anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
Articolo 19
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta
determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano:
a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli
tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.
Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni
e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione
ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati
o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle
ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di
cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta
netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione
del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi
tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei
crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta
di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al
rimborso dell'eccedenza.
Articolo 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti
si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione
degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti
correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio
dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso,
nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma
1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso
di pertecipazioni in società residenti negoziate in mercati
regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da
rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati
di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione
o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies)
del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche
attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati
o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di
cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano
prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o
da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti
non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità
di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del
comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma
1 dell'articolo 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti
per prestazioni artistiche o professionali effettuate per
loro conto nel territorio dello Stato.
Articolo 20-bis
Trasferimento di sede all'estero
1. Il trasferimento
all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano
imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza
ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al
valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso
aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate,
al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni
all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo
16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi
quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede,
sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione.
Articolo 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta
si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente
a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi
2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili
soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l)
del comma 1 dell'articolo 10.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis
spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a),
b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni
per carichi di famiglia non competono.
Capo II
REDDITI FONDIARI
Articolo 22
Redditi fondiari
1. Sono redditi
fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati
nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel
catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi
dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 23
Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi
fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a
formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono
gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o
altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo
30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare
il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto
un credito d'imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarità della proprietà
o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più
diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare
il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente
al suo diritto.
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito,
in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il
reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo
di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo
possesso.
Articolo 24
Reddito dominicale dei terreni
1. Il reddito
dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito
medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attività agricole di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito
dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati
urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché
quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera
c) del comma 2 dell'articolo 51.
Articolo 25
Determinazione del reddito dominicale
1. Il reddito
dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale,
per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute
variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei
mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione
aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del
Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta
dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e
per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi
gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe
d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura,
in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione
catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa
d'estimo più alta in vigore nella provincia.
Articolo 26
Variazioni del reddito dominicale
1. Dà luogo
a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione
della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di
maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale
in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto
con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per
naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore,
anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per
eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti
da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2
danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si
riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità
o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria,
si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle
attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati
in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni
agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano
di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente
dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria,
si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo
le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere
permanente nello stato delle colture e in determinati comuni
o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con
decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere
della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove
qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Articolo 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni
del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico
erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono;
se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita
la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere
denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo
26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto
dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma
2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata entro
il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata
presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate
dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo
a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo
rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati
come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato,
neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause
non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale,
per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera
pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei
precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali,
di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo
rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo,
il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la
perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere
denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla
data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente
determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del
raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico
erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione
del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura,
e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità
di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta
dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse
dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali
dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti
e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto
sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate,
indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito
dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo
rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate
in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da
formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o
artificiali eventualmente interposti.
Articolo 29
Reddito agrario
1. Il reddito
agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario
dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro
di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità
del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno
un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione
di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili,
anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione
non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione
e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché
non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale
dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano
per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno
e dagli animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle
unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito
agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.
Articolo 30
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno
è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre
a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché
quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto
il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo
il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a
formare il reddito complessivo di ciascun associato per la
quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario
deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto
da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito
agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto.
Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione
della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito
in parti uguali.
Articolo 31
Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito
agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della
legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a
revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni
si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto
articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte
ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi
agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata
le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate
anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario
delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla
funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo
25.
Articolo 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi
previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera
inesistente.
Articolo 33
Reddito dei fabbricati
1. Il reddito
dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile
da ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono
i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni
suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni
e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti
integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito,
se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate
esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri
di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non
si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari
per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento
durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino
derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del
codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre
a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore
a lire 50 mila.
Articolo 34
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito
medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le
norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe,
ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,
mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati
a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione
quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni
di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità
immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta
con decreto del Ministro delle finanze previo parere della
Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per
singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione
hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima
diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito
al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione
avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento
dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non
ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente
a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto
di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia
superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
reddito e` determinato in misura pari a quella del canone
di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca,
di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
4-ter. abrogato
4-quater. abrogato
Articolo 35
Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per
un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare
differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento
di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio
delle imposte o del comune o su domanda del contribuente,
procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità
immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale
o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il
reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione
risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi,
è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità
immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello
stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato
di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle
finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale,
dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la
stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale
o particolare.
Articolo 36
Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle
revisioni effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si
sono verificati i presupposti per la revisione.
Articolo 37
Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione
concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui
il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
Articolo 38
Unità immobiliari non locate
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione,
possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale
del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti
e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi,
sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie,
dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute
a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.
Articolo 39
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito
di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali,
e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario
dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli
edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché
dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche
dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma
2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione
di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.
Articolo 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli
che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti
e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte
del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano
strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione
o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1.
Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato.
Capo III
REDDITI DI CAPITALE
Articolo 41
Redditi di capitale
1. Sono redditi
di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e
titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di
cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo
49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e
dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554
del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite
con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti
dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine
su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza
di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo
47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi
funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
a) abrogata
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita
a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del
regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla
legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata
di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in
essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici,
e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di
controllo sulla gestione stessa.
Articolo 42
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito
di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili
o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna
deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f) e g)
del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche la differenza
tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti
alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata,
apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale
dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati
valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione
nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme
o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza
tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti
alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati
indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia
determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o
di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione
dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di
emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono
rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si
considera interamente maturata in capo al possessore a tale
ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma
1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva
tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi
e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,
maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione
dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi
a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono
pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore
degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi
di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi,
salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze
e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura
non è determinata per iscritto gli interessi si computano
al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per
le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano
percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge
o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza
tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito
di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni
caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei
beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione,
dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché
le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di
cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono
proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva
tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione
e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore
delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto
dalla società di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies)
del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza
tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata
senza tener conto dei rendimenti finanziari.
Articolo 43
Versamenti dei soci
1. Le somme
versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati
alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che
il versamento è stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche
per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro
associati o partecipanti.
Articolo 44
Utili da partecipazione in società ed enti
1. Non costituiscono
utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo
di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi
di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi
di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le
somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale
mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le
azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento
è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi
diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale
esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione
di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte
dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel
comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società
ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo
pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta
limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente
alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche
se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute
alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse
da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza
delle predette operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo
valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti
dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Articolo 45
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono
redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi
di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo
come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Articolo 46
Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi
di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi
per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica,
alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente
secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice
di procedura civile.
Articolo 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati
ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative
di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione
a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che
per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio
o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti
di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore
di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente
di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo,
esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24,
33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché
le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo
33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria
del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,
del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di
cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle
condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai
comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici
di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,
n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite
per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli
114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985,
n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono
quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio
dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o
di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto
della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla
cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro,
compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli
indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma
1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione
che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità
stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente
osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e),
f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di
lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo
13.
Articolo 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1. Il reddito
di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta
anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori
di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni
di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non
superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno
2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000.
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio
2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra
lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i
valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo
10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività
o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non
superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi
occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali
o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro,
nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità
sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad
altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi
di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate
a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del
comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma
1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti
indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di
asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari
indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore
dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti
per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate
dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque
cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta
in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente,
a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al
valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni,
i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre
in ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo
10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate
dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese
sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera
b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono
essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da
gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a
cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa
nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel
periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere
g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene
il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro
dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti
e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo
9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda
e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;
se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo,
si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per
cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato
al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun
anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di
durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato,
si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato
aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso,
comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i
fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare
nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone
di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza,
quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto
per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti
e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale,
riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di
2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno
ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data della sua emanazione.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni
fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito
per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire
150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese
di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto
fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il
limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle
spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio
e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre
in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000
per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di
spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento
delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi,
anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità
di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50
per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori
e condizioni di applicabilità della presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle
di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono
a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio
nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale
o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione,
con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte
per più anni, la presente disposizione si applica solo per
le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio,
ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai
sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché
le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di
conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate
dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono
a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione
delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito
nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero
dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede
la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni
ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità
base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per
servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti
anche con riferimento all'attività prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione
esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi
da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato
sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi
del presente articolo non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici
mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto
al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30
settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale
di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per
il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
Articolo 48-bis
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente
1. Ai fini
della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo
quanto di seguito specificato:
a) abrogata
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti
dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata
presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione
del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono
reddito nella misura del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì,
a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche
elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni
di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo
di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e
i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti
a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni
vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo
47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che
non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota
parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate,
assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per
assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente
dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e
i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni
del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si
presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e
alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica
non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48.
Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se
determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo
47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista
dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e
che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore
a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo
10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito
per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta
lire sei milioni;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale
a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito
di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti non si applicano le disposizioni del richiamato articolo
48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati
ad imposta, se determinabili.
Capo V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Articolo 49
Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi
di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti
e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate
nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) abrogata
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule o informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale
o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del
comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente
dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai
soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12
giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni
sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
Articolo 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito
derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o
in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma
di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute
nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione,
salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio
dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei
beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei,
con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita
la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali
il cui costo unitario non sia superiore a 1.000.000 di lire.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili
è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in
deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni
di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel
periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento,
alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono
deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui
sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni
mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale
o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili
se il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire,
nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili
i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50
per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base
a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari
al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che
il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese
per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni
di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego
e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette
alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono
deducibili nella misura del 50 per cento.
4. abrogato
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere
e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sono deducibili per un importo complessivamente non superiore
al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei
limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione,
nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese
di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio
e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento
del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro
deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma
6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo
di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili
nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi
al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età
o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista
o professionista ovvero della società o associazione. I compensi
non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti.
7. abrogato
8. I redditi indicati alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei
proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del
25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere
c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare
percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera
f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi
in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto
del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente
dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché
stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea
ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.
49.
Capo VI
REDDITI DI IMPRESA
Articolo 51
Redditi di impresa
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano
dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese
commerciali si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo
2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere
b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate
in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave,
torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio
delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei
limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 87 nonché alle
società in nome collettivo e in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte
sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali
si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate nel presente articolo.
Articolo 52
Determinazione del reddito di impresa
1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto
nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o
in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti
nelle successive disposizioni del presente testo unico.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta
una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta
per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis,
è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma
dell'articolo 8.
Articolo 53
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni
in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del
comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate
da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie
o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa;
d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a
contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio
a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi
i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
Articolo 54
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono
a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) abrogata
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza
fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili
e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza
soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate
o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426,
n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono
alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze
già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque
realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del
comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il
valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate
a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero,
se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore
a tre anni o ad un anno per le società sportive professionistiche,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione
del periodo precedente si applica per quelli iscritti come
tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi
i beni acquisiti in data più recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando
ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2
dell'articolo 16. Il trasferimento di azienda per causa di
morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo
di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del
dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano
anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della società esistente
tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno
solo di essi.
5-bis. abrogato
6. La cessione dei beni ai creditori in sede
di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze
e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
Articolo 55
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i
ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite
od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti
esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza
di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte
in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito
a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerate sopravvenienze
attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche
in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo
di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare
il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in
quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati
e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve
le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge
31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni
e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione
e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia
residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati nonché quelli erogati
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione
per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria
e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive
i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o
in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita
semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza
attiva.
Articolo 56
Dividendi e interessi
1. Per gli
utili derivanti dalla partecipazione in società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo
5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione
in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli
articoli 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli
indicati alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'articolo
41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato
nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto
gli interessi si computano al saggio legale.
3-bis. abrogato
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli
acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che
prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono
a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione
nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per
le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi
i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Articolo 57
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono
beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla |