(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2001 n. 49)
CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N.
394, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DALLA LEGGE 7
MARZO 1996, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA.
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394,
concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura,
è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394
All'articolo 1: il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. In considerazione dell'eccezionale
caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in
Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale,
il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non
agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso
rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge
7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è sostituito, salvo
diversa pattuizione pili favorevole per il debitore, dal
tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è
altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai
mutui ovvero a quote di mutuo di-importo originario non
superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo
in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione
del contratto, accesi per 1' acquisto o la costruzione di
abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni
di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione
di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non
comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle
rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tasso di sostituzione è
stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio
2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo
gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni
del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».