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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto del 23/12/2009 |
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Titolo del provvedimento:
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a
vita e
delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta
sulle successioni e donazioni.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/2009)Testo: in vigore dal 01/01/2010
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
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Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione
del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n.
107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto 4 dicembre
2009 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la
misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice
civile e' fissata al 1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza
dal 1 gennaio 2010;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
art. 1
Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e coefficienti
per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
o
pensioni vitalizie
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Servizio di documentazione tributaria
Decreto del 23/12/2009
Testo: in vigore dal 01/01/2010
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite
o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite
o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato
al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
art. 2
Effetti e vigenza
Testo: in vigore dal 01/01/2010
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1 gennaio 2010.
Allegato
Allegato
Testo: in vigore dal 01/01/2010
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita
e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse
dell'1 per cento. |
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