Allegato B
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./soc. (1) di seguito
denominato/a LOCATRICE, (assistita da … (2) in persona
di … ) concede in locazione al/ alla sig. (1) …
di seguito denominato/a CONDUTTORE identificato mediante
(3) … (assistito da (2) … in persona di …
), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità
immobiliare posta in … via … n…piano …
scala … int. … composta di n. … vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa
singola, posto macchina esclusivo o in comune, ecc. ) …
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte
sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà … riscaldamento
…
acqua …altre …
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:…
b) codice fiscale della LOCATRICE …
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
…
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: …
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: …
La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione
del CONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi che attualmente
sono:
…
Il CONDUTTORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogni
successiva variazione della composizione del nucleo familiare
sopra indicato.
La locazione è regolata
dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato
per la durata di anni … (5), dal .… al .…
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo
del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita
locazione, il contratto è prorogato di diritto di
due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte
della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo
3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile
alle condizioni e con le modalità di cui al citato
articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità
dell’unità immobiliare alla prima scadenza
e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data
in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi
per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta,
il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione
alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato
o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità
dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2 (Canone)
A. Il canone annuo di locazione
è convenuto in euro … importo che il CONDUTTORE
si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE
ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero … in n.
… rate eguali anticipate di euro … ciascuna,
alle seguenti date: … (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è
determinato fra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo
territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative
della proprietà e dei conduttori relativo al Comune
di … depositato presso detto Comune il …prot.
… ed inoltre che detto canone è conforme a
quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato
in … il … tra la LOCATRICE e le organizzazioni
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori
… del Comune di … Nel caso in cui nel predetto
Accordo territoriale e/o integrativo sia previsto, il canone
è aggiornato annualmente nella misura contrattata
del … che comunque non può superare il 75%
della variazione Istat.
B. Il canone annuo di locazione,
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo
4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto
in euro … importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere
nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico
bancario, ovvero … in n. … rate eguali anticipate
di euro … ciascuna, alle seguenti date: … (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone
è aggiornato annualmente nella misura contrattata
del … che comunque non può superare il 75%
della variazione Istat.
(6)
Articolo 3 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni
tutte che assume col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non
versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto
ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro …
pari a … mensilità del canone, non imputabile
in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale
minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga
del contratto per anni due - di interessi
legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni
anno di locazione. Il deposito
cauzionale come sopra costituito viene reso al termine
della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità
immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia : … (4)
Articolo 4 (Quote di ripartizione
di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che
la quota di partecipazione dell'unità immobiliare
locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti
e dei servizi comuni è determinata nelle misure di
seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente
accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle
relative spese:
a) spese generali …
b) spese ascensore …
c) spese riscaldamento …
d) spese condizionamento …
e) ……
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi
autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel
regime di utilizzazione delle unità immobiliari o
di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva
il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese
predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al
CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello
della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con
quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può
adire la Commissione di conciliazione di cui all’articolo
6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
della legge 431/98, e costituita con le modalità
indicate all’articolo 20 del presente contratto.
Articolo 5 (Spese ed oneri a
carico del conduttore)
Sono a carico del CONDUTTORE,
per le quote di competenza esposte all’articolo 4,
le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato
G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2
della legge
n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce
l’allegato B - risultano a carico dello stesso. Di
tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di
aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede
di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima
di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di
ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e
dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso
il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima
rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante
dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6 (Riscaldamento,
raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico
del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la
fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento
dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto
dalla Tabella di cui all’articolo precedente. Il CONDUTTORE
è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota
di sua competenza di cui all’articolo 4.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo
di acconto, alla LOCATRICE, per le spese che quest'ultima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari
a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà
della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior
importo in funzione di documentate variazioni intervenute
nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere
versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE,
fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della
legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale
somma da versare è di euro … da corrispondere
in … rate alle seguenti scadenze:
al … euro …
al … euro …
al … euro …
al … euro …
salvo conguaglio. (7)
Articolo 7 (Imposte, tasse,
spese di contratto)
Tutte le spese di bollo,
di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto,
dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota
di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto
una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza
ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8 (Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna
ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi
di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno
del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità
stabilite dalla LOCATRICE. Per quanto concerne i conguagli
delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto
ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o
parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi
i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dà
diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto,
come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni.
In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro
dovuto, il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere gli
interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello
d'interesse legale. Rimane comunque salvo il diritto della
LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente
risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal
CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il
separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge
n. 392/78.
Articolo 9 (Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire
una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere
la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta
della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia
imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE,
la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte
di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di
mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni
altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa
riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi
dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera
raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione
alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione
al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del
contratto.
Articolo 10 (Cessione, sublocazione,
comodato, successione)
E' fatto espresso divieto
al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa
locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto;
di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto
oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è
quindi consentito, al di là della breve ed occasionale
ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito,
a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così
come descritto nelle premesse del presente contratto. L'inosservanza
del presente patto determina inadempimento contrattuale
e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6
della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 11 (Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga
ad usare l’unità immobiliare locata con la
diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia
agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad
eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono
altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi
necessari da un uso negligente o cattivo dell’unità
immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE
non provveda a tali interventi, vi può provvedere
la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora l’unità immobiliare abbisogni di riparazioni
non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto
a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della
necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur
essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo
o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare
i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali
ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei
locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o
di regolamento emanate dalle competenti autorità,
tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria
o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale
suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni
contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel
"Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero,
in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini"
registrato per la provincia in cui si trova l'immobile,
dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza
di quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE, contestualmente alla consegna
delle chiavi.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire, sia
all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare
oggetto del presente contratto, tutti gli interventi che
si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 12 (Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di
aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli
trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto
e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare
per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti.
Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente
a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti
locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi
obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto
previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro
delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei
locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il ……….
i seguenti interventi:…
senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché
rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE
eseguirà entro il …i seguenti interventi: …
e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata
dalle parti consensualmente in euro … ) verrà
dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già
occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara
di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto
per abitarli sin dal … in virtù di contratto
stipulato in data … e di non avere eccezioni da sollevare
al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze,
il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:
… (8)
Articolo 13 (Riconsegna)
Alla data di cessazione del
contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE
i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento
dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante
dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico
della LOCATRICE purché preventivamente segnalati
dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere,
all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione
dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 14 (Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE
apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati
ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il
consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente,
la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti
o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici,
di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a
beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa
pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 15 (Divieti)
E' vietato al CONDUTTORE
occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché
porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi
genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare
locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente
autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni
caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile.
E' fatto altresì divieto di installare antenne radio
o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà
indicare le modalità di installazione. In caso di
unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa
del relativo regolamento condominiale.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato
entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali
di accesso e comunque nelle zone private circostanti il
fabbricato, così come è vietato far sostare
veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione
della LOCATRICE.
In caso di unità immobiliare sita in condominio,
vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo16 (Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito
custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la
LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti
ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o
colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta
ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni
provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio
delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni
causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone
che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga
inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali
danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle
quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso
del gas, dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 17 (Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la
LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni
e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento,
condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore
dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo
necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE
si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato
nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del
portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali
della categoria, nonché di modificare e sopprimere
il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei
servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento
nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare
alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo
6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì
esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente
stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri
servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE,
nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative
alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre
diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento
e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in
quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono
in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno
tre conduttori.
Articolo 18 (Visite)
La LOCATRICE, per motivate
ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri
incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la
visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli
aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente
rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti.
A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la
LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire
la visita; l'orario di visita verrà del pari concordato,
e sarà comunque compreso nell’arco di tempo
intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e
le 20, per una durata di due ore.
Articolo 19 (Inadempimento)
Le clausole del presente
contratto di cui agli articoli … hanno carattere essenziale
sì che, per patto espresso, la violazione anche di
una sola delle clausole suddette dà diritto alla
LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 20 (Commissione di
conciliazione)
La Commissione di conciliazione,
di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo
da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla
base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e
del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente
- sulla base della scelta operata dai due componenti come
sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina
la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 21 (Varie)
A tutti gli effetti del presente
contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e
ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più
non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria
del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può
aver luogo, e non può essere provata, se non con
atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente
a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge
n. 675/96).
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi
del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti
solidalmente.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti
rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile,
dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98
ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
Altre clausole …
Letto, approvato e sottoscritto
…, li, …
Il locatore …
Il conduttore …
A mente dell'articolo 1342,
secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del
presente contratto.
Il locatore …
Il conduttore …
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo
e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone
giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale,
partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché
nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è
facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento:
tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'autorità di P.S.,
da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario,
deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che
non interessa .
(5) La durata minima è
di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A
o B.
(7) In caso di alloggi dotati
di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto
- in sostituzione – una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo,
vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello
stesso DPR".
(8) Cancellare per intero o
nelle parti interessate.