Allegato D
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA
TRANSITORIA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/La sig./ soc. (1) …di
seguito denominato/ a LOCATRICE, (assistita da (2) …
in persona di … ) concede in locazione al/ alla sig.
(1)… di seguito denominato/ a CONDUTTORE, identificato
mediante (3) … (assistito da (2) … in persona
di … ), che accetta, per sé e suoi aventi causa,
l'unità immobiliare posta in … via …
n… piano … scala …… int …
composta di n. … vani, oltre cucina e servizi, e dotata
altresì dei seguenti elementi accessori (indicare
quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina
in comune o meno, ecc.)
… non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco
a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà … riscaldamento
…
acqua … altre …
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
…
b) codice fiscale della LOCATRICE ….
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
…
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: …
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
E/O DELL’UNITA’IMMOBILIARE: …
La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione
del CONDUTTORE e dei suoi
familiari conviventi che attualmente sono: …
Il CONDUTTORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogni
successiva variazione della composizione del nucleo familiare
sopra indicato.
La locazione è regolata
dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato
per la durata di … mesi (5), dal … al …
allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 (Esigenza della locatrice) (4)
La LOCATRICE, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, della legge
431/98 - di cui i presente contratto costituisce allegato
D - e dall'Accordo tra … depositato il … presso
il Comune di … , dichiara la seguente esigenza che
giustifica la transitorietà del contratto: …
La LOCATRICE ha l'onere di confermare il verificarsi di
quanto ha giustificato la stipula del presente contratto
di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi
al CONDUTTORE entro … giorni prima della scadenza
del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure
del venire meno delle condizioni che hanno giustificato
la transitorietà, il contratto si intende ricondotto
alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge
n. 431/98. In ogni caso, ove la LOCATRICE abbia riacquistato
la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando
di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca,
nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato
la detta disponibilità, a tale uso, il CONDUTTORE
ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.
431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari
a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
corrisposto.
Articolo 3 (Esigenza del conduttore)
(4)
Ai sensi di quanto previsto
dall'Accordo tra … depositato il … presso il
Comune di … , le parti concordano che la presente
locazione ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE
espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un
periodo non eccedente i … mesi per il seguente motivo:
…, che documenta allegando al presente contratto…
Articolo 4 (Canone)
A. Il canone di locazione
è stabilito in euro…, importo che il CONDUTTORE
si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE
ovvero con le diverse modalità che verranno indicate
dalla LOCATRICE stessa in n. … rate eguali anticipate
di euro … ciascuna, alle seguenti date: … (4)
B. Il canone di locazione
(per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania,
nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo
di provincia) è convenuto in euro … , importo
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio
della LOCATRICE ovvero con le diverse modalità che
verranno indicate dalla LOCATRICE stessa in n. … rate
eguali anticipate di euro … ciascuna, alle seguenti
date: … (4).
C. Il canone di locazione,
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo
4, comma 3, della legge
n. 431/1998, è convenuto in euro…, che
il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio del
locatore ovvero con le diverse modalità che verranno
indicate dalla LOCATRICE stessa, in n. … rate eguali
anticipate di euro … ciascuna, alle seguenti date:
… (4) (6)
Articolo 5 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni
assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non
versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto
ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro …pari
a … mensilità del canone (7), non imputabile
in conto canoni di locazione e produttiva di interessi legali,
riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di
locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito
viene reso al termine della locazione, previa verifica sia
dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza
di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: … (4)
Articolo 6 (Quote di ripartizione
di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che
la quota di partecipazione dell'unità immobiliare
locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti
e dei servizi comuni è determinata nelle misure di
seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente
accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle
relative spese:
a) spese generali …
b) spese ascensore …
c) spese riscaldamento …
d) spese condizionamento …
e) ….
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi
autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel
regime di utilizzazione delle unità immobiliari o
di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva
il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese
predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al
CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello
della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE,
il CONDUTTORE può adire la Commissione di conciliazione
di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge
431/98, e costituita con le modalità indicate
all’articolo 23 del presente contratto.
Articolo 7 (Spese ed oneri a carico del conduttore )
Sono a carico del CONDUTTORE
per le quote di competenza esposte all’articolo 6
le spese che - in base alla Tabella oneri accessori allegato
G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4,
comma 2 della legge n. 431/98 - risultano a carico dello
stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano
di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede
di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima
di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di
ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e
dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso
il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima
rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante
dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 8 (Riscaldamento, raffrescamento,
condizionamento)
Sono interamente a carico
del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la
fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento
dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto
dalla Tabella di cui al precedente articolo. Il CONDUTTORE
è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota
di sua competenza di cui all’articolo 6.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo
di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra che
quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma
minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente.
E' in facoltà della LOCATRICE richiedere, a titolo
di acconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio,
che deve essere versato entro 60 giorni dalla richiesta
della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo
9 della legge
n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'art. 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale
somma da versare è di euro … , da corrispondere
in … rate alle seguenti scadenze:
al … euro …
al … euro …
al … euro ….
al … euro …,
salvo conguaglio. (8)
Articolo 9 (Imposte, tasse,
spese di contratto)
Tutte le spese di bollo,
di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto,
dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota
di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione
del contratto una delle organizzazioni sindacali che
abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto
medesimo.
Articolo 10 (Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna
ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli
importi dovuti ai sensi di quanto previsto ai punti 5 e
6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza,
secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione
del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore
danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal
CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del
canone (nonché di quant’altro dovuto ove di
importo pari ad una mensilità del canone), costituisce
in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della legge n. 392/78.
Articolo 11 (Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire
una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere
la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta
della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia
imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE,
la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte
di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di
mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni
altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa
riconsegna della cosa locata.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione
alla quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al
CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 12 (Cessione, sublocazione,
comodato, successione)
E' fatto espresso divieto
al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa
locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto;
di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto
oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è
quindi consentito, al di là della breve ed occasionale
ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito,
a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così
come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del
presente patto determina inadempimento contrattuale e consente
alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6
della legge
n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 13 (Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi
dal contratto, previo avviso da recapitare mediante
lettera raccomandata almeno …mesi prima.
Articolo 14 (Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga
ad usare la cosa locata con la diligenza del buon padre
di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori
o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi
di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico
del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente
o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione.
Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può
provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico
del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata
comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità
delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur
essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo
o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare
i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali
ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei
locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o
dei regolamenti emanati dalle competenti autorità,
tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria
o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale
suo obbligo. Il CONDUTTORE deve, altresì, osservare
le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile"
o nel "Regolamento di condominio" ove esistente,
ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per
gli inquilini" registrato per la provincia in cui si
trova l'immobile, dichiarando di avere avuto piena conoscenza
di quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno
che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del
presente contratto tutti gli interventi che si rendessero
necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583
e 1584 del Codice civile
Articolo 15 (Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di
aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli
trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto
e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare
per quanto riguarda tutti gli mpianti, infissi e serramenti.
Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente
a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti
locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi
obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto
previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro
delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei
locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il …
i seguenti interventi … senza che il CONDUTTORE possa
opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di
indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il
… i seguenti interventi: … e l'ammontare della
spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti
consensualmente in euro … ) verrà dal CONDUTTORE
medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già
occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara
di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto
per abitarli sin dal … in virtù di contratto
stipulato in data … e di non avere eccezioni da sollevare
al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze,
il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:
… (9)
Articolo 16 (Riconsegna)
Alla data di cessazione del
contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE
i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento
dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante
dall'uso e danni attribuibili a mancati interventi a carico
della LOCATRICE purché preventivamente segnalati
dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere,
all'atto della riconsegna dell'alloggio, un
verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di
riconsegna.
Articolo 17 (Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE
apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed
agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso
scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente,
la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti
o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici,
di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio
della LOCATRICE, senza che perciò il CONDUTTORE possa
pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 18 (Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE
occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché
porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi
genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare
locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente
autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni
caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile.
E' altresì vietato installare antenne radio o TV
senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà
indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato
entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali
di accesso e comunque nelle zone private circostanti il
fabbricato, così come è vietato far sostare
veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione
della LOCATRICE.
In caso di unità immobiliare sita in condominio,
vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 19 (Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito
custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la
LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti
ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o
colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta
ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni
provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio
delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni
causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone
che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga
inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali
danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle
quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso
del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 20 (Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la
LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni
o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento,
condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore
dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo
necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE
si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato
nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del
portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali
della categoria, nonché di modificare e sopprimere
il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei
servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento
nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare
alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo
6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì
esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente
stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri
servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE,
nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative
alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre
diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento
e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in
quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono
in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno
tre conduttori.
Articolo 21 (Visite)
La LOCATRICE, per motivate
ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri
incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la
visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli
aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente
rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti.
A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la
LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire
la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque
compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e
le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due
ore.
Articolo 22 (Inadempimento)
Le clausole del presente
contratto di cui agli articoli …. hanno carattere
essenziale sì che, per patto espresso, la violazione
anche di una sola delle clausole suddette dà diritto
alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 23 (Commissione di
conciliazione)
La Commissione di conciliazione,
di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge
431/98, è composta al massimo da tre membri di
cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo
- che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata dai due componenti come sopra designati qualora
gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina
la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 24 (Varie)
A tutti gli effetti del presente
contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e
ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più
non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria
del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può
aver luogo e non può essere provata, se non con atto
scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente
a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge
n.
675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti
rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile,
dalle leggi n. 392/78
e n. 431/98
o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché
alla normativa ministeriale emanata in applicazione della
legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo
2.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi
del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti
solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si
applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole:…
Letto, approvato e sottoscritto
… , li, …
Il locatore …
Il conduttore …
A mente dell'articolo 1342,
secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6,
7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24.
Il locatore …
Il conduttore …
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo
e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone
giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale,
partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché
nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è
facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento:
tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'autorità di P.S.,
da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario,
deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che
non interessa.
(5) La durata minima è
di mesi uno e quella massima di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere
A, B, C le due che non interessano.
(7) massimo tre mensilità.
(8) In caso di alloggi dotati
di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto
- in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo,
vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2,
dello stesso DPR".
(9) Cancellare per intero
o nelle parti non interessate.