Allegato F
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI
UNIVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./ soc. (1) …
di seguito denominato/ a LOCATRICE, (assistita da (2)…
in persona di…) concede in locazione al/ alla sig.
(1) … di seguito denominato/a CONDUTTORE identificato/a
mediante (3)… (assistito/ a/ i da (2) … in persona
di …), che accetta/ no, per sé e suoi aventi
causa, l'unità immobiliare posta in …
via … n ... piano… scala… int …
composta di n. … vani, oltre cucina e servizi, e dotata
altresì dei seguenti elementi accessori (indicare
quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina
in comune o meno, ecc. ) … non ammobiliata / ammobiliata
(4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà … riscaldamento
… acqua … altre …
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma., del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
…
b) codice fiscale della LOCATRICE …
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
…
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ….
a locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione
del CONDUTTORE.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: …
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato
per la durata di … mesi (5), dal … al…
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente
per uguale periodo se il CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE
disdetta
almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2 (Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo
territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge n. 431/98, tra …depositato il …
presso il Comune di … , le parti concordano che la
presente locazione ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE
espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un
periodo non eccedente i …frequentando il corso di
studi di …. presso l'Università di …
Articolo 3 (Canone)
Il canone di locazione, è
convenuto in euro … che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo
di bonifico bancario, ovvero … , in n. … rate
eguali anticipate di euro … ciascuna, alle seguenti
date: … (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è
determinato tra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo
territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente
rappresentative della proprietà e dei conduttori
relativo al Comune di … , depositato presso detto
Comune il … , prot. … , ed inoltre che detto
canone è conforme a quanto stabilito dall’Accordo
integrativo stipulato in … il … tra la LOCATRICE
e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia
e dei conduttori … del Comune di …
ovvero secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo
4, comma 3, della legge
431/1998 (4).
Articolo 4 (Deposito
cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni
assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non
versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto
ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ….
pari a … mensilità del canone (6), non imputabile
in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti
al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il
deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al
termine della locazione, previa verifica sia dello stato
dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: … (4)
Articolo 5 (Quote di ripartizione
di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che
la quota di partecipazione dell'unità immobiliare
locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti
e dei servizi comuni è determinata nelle misure di
seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente
accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle
relative spese:
a) spese generali …
b) spese ascensore ….
c) spese riscaldamento …
d) spese condizionamento ….
e) …
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi
autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel
regime di utilizzazione delle unità immobiliari o
di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva
il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese
predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al
CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello
della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE,
il CONDUTTORE può adire la Commissione di conciliazione
di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge
431/98, e costituita con le modalità indicate
all’articolo 22 del presente contratto.
Articolo 6 (Spese ed oneri a
carico del conduttore)
Sono a carico del CONDUTTORE
per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che
- in base alla Tabella oneri accessori, allegato
G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo, comma
2, della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso.
Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano
di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede
di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima
di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di
ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e
dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso
il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima
rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante
dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 7 (Riscaldamento, raffrescamento,
condizionamente)
Sono interamente a carico
del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la
fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento
dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto
dalla Tabella di cui al punto precedente. Il CONDUTTORE
è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota
di sua competenza di cui al punto 5.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo
di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra che
quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma
minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente.
E' in facoltà della LOCATRICE richiedere, a titolo
di acconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio,
che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta
della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo
9 della legge
27 luglio 1978, n.392. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale
somma da versare è di euro … , da corrispondere
in … rate alle seguenti scadenze:
al … euro …
al … euro …
al … euro …
al … euro …
salvo conguaglio. (7)
Articolo 8 (Imposte, tasse,
spese di contratto)
Tutte le spese di bollo,
di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti di
banca, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione
del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto
una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza
ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 9 (Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna
ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli
importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli
5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza,
secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione
del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore
danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal
CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del
canone (nonché di quant’altro dovuto ove di
importo pari ad una mensilità del canone), costituisce
in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della legge n. 392/78.
Articolo 10 (Risoluzione e
prelazione)
Qualora dovesse intervenire
una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere
la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta
della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia
imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE,
la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte
di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di
mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni
altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa
riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi
dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera
raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione
alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione
al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del
contratto.
Articolo 11 (Cessione, sublocazione,
comodato, successione)
E' fatto espresso divieto
al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa
locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto;
di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto
oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è
quindi consentito, al di là della breve ed occasionale
ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito,
a persone che non sia il CONDUTTORE. L'inosservanza del
presente patto determina inadempimento contrattuale e consente
alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6
della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 12 (Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà
di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso
da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre
mesi prima. Tale facoltà è consentita anche
ad uno o più dei CONDUTTORI firmatari e in tal caso,
dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue
nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà
del CONDUTTORE recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 13 (Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga
ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia,
senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori
dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione
ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gl'interventi
resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa
locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non
provveda a tali interventi, vi può provvedere la
LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico
del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata
comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità
delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur
essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo
o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare
i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali
ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei
locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o
dei regolamenti emanati dalle competenti autorità,
tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria
o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale
suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni
contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel
"Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero,
in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini"
registrato per la provincia in cui si trova l'immobile,
dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza
di quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno
sia all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del
presente contratto tutti gl'interventi che si rendessero
necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583
e 1584 del Codice civile.
Articolo 14 (Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di
aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli
trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto
e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare
per quanto riguarda tutti gl'impianti, infissi e serramenti.
Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente
a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti
locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi
obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto
previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro
delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei
locali suindicati.
La LOCATRICE s'impegna peraltro ad eseguire entro il …
i seguenti interventi … , senza che il CONDUTTORE
possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo
di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro
il … i seguenti interventi: … e l'ammontare
della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle
parti consensualmente in euro … ) verrà dal
CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già
occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara
di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto
per abitarli sin dal … in virtù di contratto
stipulato in data … e di non avere eccezioni da sollevare
al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze,
il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:…(8)
Articolo 15 (Riconsegna)
Alla data di cessazione del
contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE
i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento
dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante
dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico
della LOCATRICE purché preventivamente segnalati
dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere,
all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale
di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 16 (Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE
fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli
impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso
scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente,
la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti
o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici,
di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio
della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere
rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 17 (Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE
di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché
porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi
genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare
locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente
autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni
caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile.
E' altresì vietato installare antenne radio o TV
senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà
indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato
entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali
di accesso e comunque nelle zone private circostanti il
fabbricato, così come è vietato far sostare
veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione
della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita
in condominio, vale la normativa del relativo regolamento
condominiale.
Articolo 18 (Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito
custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la
LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti
ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o
colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta
ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni
provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio
delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni
causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone
che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga
inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali
danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle
quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso
del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 19 (Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la
LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni
o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento,
condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore
dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo
necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE
si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato
nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del
portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali
della categoria, nonché di modificare e sopprimere
il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei
servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento
nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare
alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo
5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì
esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente
stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri
servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE,
nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative
alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre
diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento
e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in
quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono
in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno
tre conduttori.
Articolo 20 (Visite)
La LOCATRICE, per motivate
ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri
incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE s'impegna altresì a consentire la visita
dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti
nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto,
sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal
fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE
un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la
visita; l'orario di visita sarà concordato e compreso
nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12
e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 21 (Inadempimento)
Le clausole del presente
contratto di cui agli articoli … hanno carattere essenziale
sì che, per patto espresso, la violazione anche di
una sola delle clausole suddette dà diritto alla
LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 1453 del Codice civile
Articolo 22 (Commissione di
conciliazione)
La Commissione di conciliazione,
di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo
da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla
base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e
del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente
- sulla base della scelta operata dai due componenti come
sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina
la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 23 (Varie)
A tutti gli effetti del presente
contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e
ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più
non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria
del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può
aver luogo, e non può essere provata, se non con
atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente
a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge
n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti
rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile,
dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98
ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi
del presente contratto si intendono dagli stessi assunti
solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si
applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole …
Letto, approvato e sottoscritto
… , li …
Il locatore …
Il conduttore …
A mente dell'articolo 1342,
secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
e 23.
Il locatore …
Il conduttore …
NOTE
(1) Per le persone fisiche,
riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio
e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione
sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione
al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data
di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento:
tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'autorità di P.S.,
da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario,
deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che
non interessa.
(5) La durata minima è
di mesi sei e quella massima di mesi trentasei.
(6) Massimo tre mensilità.
(7) In caso di alloggi dotati
di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto
- in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo,
vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2,
dello specificato DPR".
(8) Cancellare per intero o
nelle parti non interessate.