DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo.
Titolo I
Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
Art. 1.
Oggetto dell'imposta.
Sono soggetti alla imposta di bollo gli
atti, i documenti e
i registri indicati nell'annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
atti legislativi e, se non espressamente previsti nella
tariffa,
agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e loro consorzi.
Art. 2.
Atti soggetti a bollo sin dall'origine
o in caso d'uso.
L'imposta di bollo e` dovuta fin dall'origine
per gli atti, i
documenti e i registri indicati nella parte prima della
tariffa, se
formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati
nella parte seconda.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri
sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel
caso
di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate,
trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte
per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
Art. 3.
Modi di pagamento
L'imposta di bollo si corrisponde secondo
le indicazioni della
tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta
filigranata e bollata di cui all'art. 4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto
per bollo o bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta
all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o
mediante versamento in conto corrente postale.
Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in
misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto
o
per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni
fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.
In ogni caso l'imposta e` dovuta nella misura minima di
lire
cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a)
e b)
dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente
decreto
e dei vaglia cambiali di cui all'art. 11 della medesima
tariffa
per i quali l'imposta minima e` stabilita in lire cinquecento.
L'intendenza di finanza puo` autorizzare singoli uffici
statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale
dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande
presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti
da essi formati.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai
quali puo` essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente,
nonche` le modalita` di riscossione e versamento del tributo.
Art. 4.
Forma, valore e carattere distintivi della
carta bollata,
delle marche da bollo e dei bolli a punzone.
La carta bollata e` filigranata e reca
impresso il relativo
valore.
Se il valore della carta bollata e` inferiore all'imposta
dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione
di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere
marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati
la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della
carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche`
le
modalita` d'applicazione del visto per bollo.
Art. 5.
Definizione di foglio, di pagina e di
copia.
Agli effetti del presente decreto e delle
annesse tariffa e
tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la
pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale,
di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale
da colui che l'ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l'imposta e` dovuta per ogni
100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici
e simili il foglio si intende composto da quattro facciate
sempreche` queste siano unite o rilegate tra loro in modo
da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata
la dichiarazione di conformita` all'originale.
Art. 6.
Misura del tributo in caso d'uso.
Per gli atti, documenti e registri soggetti
a bollo solo in caso d'uso l'imposta e` dovuta nella misura
vigente al momento in cui se ne fa uso.
Art. 7.
Definizione di ricevuta
Omissis
Art. 8.
Onere del tributo nei rapporti con lo
Stato.
Nei rapporti con lo Stato l'imposta di
bollo, quando dovuta, e` a carico dell'altra parte, nonostante
qualunque patto contrario.
Titolo II
Modi di applicazione dell'imposta
Art. 9.
Carta bollata
Sulla carta bollata non si puo` scrivere
fuori dei margini ne` eccedere il numero delle linee in
essa tracciate.
Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e
annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti
o consentiti da leggi o regolamenti.
Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia
o altri analoghi sistemi e` consentito, in deroga al disposto
del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo
peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature
sul bollo, nonche` usare carta bollata deteriorata nel bollo
o nella filigrana o gia` usata per altro atto o documento.
Art. 10.
Bollo straordinario o virtuale sostitutivo
o alternativo di quello ordinario
Nei casi in cui il pagamento dell'imposta
di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo
o alternativo di quello ordinario si osservino i limiti
stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee
di ciascun foglio.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica
ai tabulati, repertori ed ai registri nonche` alle copie
degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Art. 11.
Bollo straordinario
Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine
l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo
e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione
e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature
sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
Le istanze, le dichiarizioni o atti equivalenti relativi
alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento
religioso.
Art. 12.
Marche da bollo
L'annullamento delle marche deve avvenire
mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione
di una delle parti o della data o di un timbro parte su
ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita
copiativa.
Sulle marche da bollo non e` consentito scrivere ne` apporre
timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento
in conformita` dei precedenti commi.
E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art. 13.
Facolta` di scrivere piu` atti sul medesimo
foglio
Un atto per il quale e` prevista in via
esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in
modo straordinario puo` essere scritto su un foglio che
sia gia` servito per la redazione di altro atto soggetto
ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione
che sia corrisposta la relativa imposta.
Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti
formati precedentemente e` soggetta a imposta di bollo nella
misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione
o della proroga.
In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono
scriversi sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che
sono compiuti in piu` sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente
il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto
di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore
ceduto sull'atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato
di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed
annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;
il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la
sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene
la formalita`;
8) la copia della iscrizione rinnovazione e trascrizione
sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato
e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo
stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne
piu` di una persona;
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante
l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione
di eseguita voltura catastale apposta sul
documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti
dai registri dei rispettivi uffici, purche` riguardino una
sola persona o piu` persone coobbligate o cointeressate
nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti
che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi
in sede giurisdizionale od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le
attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni
scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato,
nonche` i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli
atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte
sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare
o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato
e sul secondo originale delle domande;
15) gli atti contenenti piu` convenzioni, istanze, certificazioni
o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Art. 14.
Speciali modalita` di pagamento
Con decreto del Ministro delle finanze
saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo,
in qualsiasi modo dovuta, puo` essere assolta mediante applicazione
di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche`
le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti
necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini
e le relative modalita` di
applicazione.
L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e` rilasciata,
su richiesta dell'interessato, e in conformita` al decreto
previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza
nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere
posta in uso.
L'utente delle macchine bollatrici non puo` cederne l'uso
o la proprieta` a terzi, nemmeno temporaneamente ne` trasferirle
in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva
autorizzazione. L'autorizzazione e` rilasciata dall'intendente
di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo` essere
rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione
la macchina e` posta in uso.
Art. 15.
Pagamento in modo virtuale
Per determinate categorie di atti e documenti,
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente
di finanza puo`, su richiesta degli interessati, consentire
che il pagamento dell'imposta anziche` in modo ordinario
o straordinario avvenga in modo virtuale.
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione
di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente
leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e
gli estremi della relativa autorizzazione.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma,
l'interessato deve presentare apposita domanda corredata
da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione
del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno
essere emessi durante l'anno.
L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta
l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla
base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria
dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data
di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone
l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri
compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi
di marzo, giugno, settembre e dicembre.
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve
presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente
l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno
precedente distinti per voce di tariffa, nonche` degli assegni
bancari estinti nel suddetto periodo.
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede
alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno
precedente imputando la differenza a debito o a credito
della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo,
in quella successiva.
Tale liquidazione, ragguagliata ad anno ed eventualmente
corretta in relazione a modifiche della disciplina o della
misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria
per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa
a tempo indeterminato e puo` essere revocata con atto da
notificarsi all'interessato.
L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione,
deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza
presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al
quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno
da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta
risultante dalla liquidazione definitiva dovra` essere effettuato
nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
Art. 15-bis.
(( NORMA NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE
))
Art. 16.
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle imposte,
delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si
applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.
Titolo III
Atti e scritti per i quali l'imposta e` prenotata a debito
Art. 17.
Atti dei procedimenti giurisdizionali
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi,
innanzi all'autorita` giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni
speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio e` prenotata a debito.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002. N. 115 ))
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002. N. 115 ))
Art. 18.
Atti di persone od enti ammessi al gratuito
patrocinio
Nelle cause e nei procedimenti interessanti
persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo`
farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna
copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione
al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti
o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato
lo scopo della produzione.
Titolo IV
Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta;
obblighi, divieti, solidarieta`
Art. 19.
Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
Salvo quanto disposto dai successivi articoli
20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi
organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri
e segretari, nonche` gli arbitri non possono rifiutarsi
di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere
a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei
loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola
con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti,
i documenti e i registri o la copia degli stessi devono
essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e,
per l'autorita giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario,
per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente
ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento
ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del
provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Art. 20.
Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario
irregolari di bollo
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno
bancario non hanno la qualita` di titoli esecutivi se non
sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora
si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se
ne faccia uso.
Il portatore o possessore non puo` esercitare
i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto
l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni
amministrative. (1)
La inefficacia come titolo esecutivo deve
essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
----------------
(1) N. Redaz. - Comma cosi` modificato
dall'art. 5, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza 01.04.98.
Art. 21.
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli
atti di protesto
cambiario
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i
segretari comunali, devono negli atti di protesto delle
cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo
pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di
marche da bollo o di
visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha
annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
Art. 22.
Solidarieta' (1)
Sono obbligati in solido per il pagamento
dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano
o negoziano atti, documenti o registri non in regola con
le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano
o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di
un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin
dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
(2)
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un
registro, non in regola con le disposizioni del presente
decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato,
è esente da qualsiasi responsabilità derivante
dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla
data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio del registro
e provveda alla sua regolarizzazione col
pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione
accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale,
il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi
comunque le dà in uso a qualsiasi titolo responsabile,
in solido con l'utente, dell'imposta di bollo e delle sanzioni
per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione
delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione
della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della
vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine
stesse. (3)
--------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.P.R.
30 dicembre 1982,
n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera
b), D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile
1998.
(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs.
18
dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.
Art. 23.
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.
I patti contrari alle disposizioni del
presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le
eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di
quella che abbia determinato la necessita` di far uso degli
atti o dei ocumenti irregolari, sono nulli anche tra le
parti.
Titolo V
Sanzioni
Art. 24.
Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti
dall'articolo 19 e` punita, per ogni atto, documento o registro,
con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire
quattrocentomila.
----------------
N. Redaz. - Articolo cosi` sostituito dall'art.
5, comma 1, lett.
f), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza 01.04.98.
Art. 25.
Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta
ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
1. Chi non corrisponde, in tutto o in
parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e` soggetto,
oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa
dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della
maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo
32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le
violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo
di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di
conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo
15 e` punita con la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'imposta dovuta.
----------------
N. Redaz. - Articolo cosi` sostituito dall'art.
5, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza
01.04.98.
Art. 26.
Violazioni in materia di uso delle macchine
bollatrici
1. L'utente delle macchine bollatrici
che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo
14 e` punito con la sanzione amministrativa da lire un milione
a lire dieci milioni.
----------------
N. Redaz. - Articolo cosi` sostituito dall'art.
5, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza
01.04.98.
Art. 27.
Violazioni costituenti reati
[Comma abrogato dall'art. 5, comma 1,
lett. l), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473].
Chi detiene per lo smercio ovvero smercia
carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente
usati e` punito con le pene stabilite dall'art. 466 del
codice penale.
Art. 27-bis.
1. Atti, documenti, istanze, contratti,
nonche` copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti
da organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS).
-----------
N. Redaz. - Articolo aggiunto dall'art.
17 del D.Lgs. 04.12.97, 460.
Art. 28.
Pena pecuniaria per l'inosservanza di
altre prescrizioni
----------------
N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art.
5, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza
01.04.98.
Testo precedente l'abrogazione:
"Pena pecuniaria per l'inosservanza
di altre prescrizioni
Chiunque, fuori delle ipotesi previste
negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del
presente decreto e dell'allegata tariffa e` soggetto alla
pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 120.000 per ciascuna infrazione".
Art. 29.
Soprattassa per omesso o insufficiente
pagamento dell'imposta
----------------
N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art.
5, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza
01.04.98.
Testo precedente l'abrogazione:
"Soprattassa per omesso o insufficiente
pagamento dell'imposta
Per l'omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa
pari al 10 per cento dell'imposta non versata.
La soprattassa di cui al comma precedente
e` ridotta alla meta` se il pagamento avviene entro il mese
successivo alla scadenza e comunque prima della notifica
della ingiunzione."
Art. 30.
Responsabilita` dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria
Per gli atti di ogni specie, formati dai
funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori
dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio
delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli
precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha
formato l'atto.
Art. 31.
Regolarizzazione degli atti emessi in
violazione delle norme del presente decreto
Gli atti e i documenti soggetti a bollo,
per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia
stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre
regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta
o del supplemento di essa nella misura vigente al momento
dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione e` eseguita esclusivamente
dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto
o documento della sanzione amministrativa riscossa. (1)
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la
regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata
all'ufficio del registro.
----------------
(1) N. Redaz. - Comma cosi` modificato
dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.12.97, n.
473, con decorrenza 01.04.98.
Art. 32.
Irreperibilita' di valori bollati (1)
E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente
agli Uffici del registro ovvero mediante versamento su conto
corrente postale intestato all'Ufficio del registro competente
quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi
la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale
circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto.
La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale
del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento
cui si riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i
quali è prevista la corresponsione delle imposte
stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta
esclusivamente mediante visto per bollo.
E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti
senza o con parziale pagamento dell'imposta purché
gli stessi siano presentati all'Ufficio del registro per
la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità
di cui al primo comma e della quale dovrà essere
fatta menzione nel contesto dell'atto.
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non
comporta applicazione di sanzione amministrativa. (2)
--------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, D.P.R.
30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio
1983.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera
d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1°
aprile 1998.
Titolo VI
Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
Art. 33.
Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria.
Le controversie relative all'applicazione
delle imposte previste dal presente decreto sono decise
in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento
motivato avverso il quale e` dato ricorso al Ministero delle
finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle
imposte supera centomila lire. (1)
Contro le decisioni del Ministero e quelle
definitive delle intendenze di finanza e` ammesso ricorso
in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle
ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice
di procedura civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine
di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione
della decisione o dalla data in cui e` stata scoperta la
falsita` o recuperato il documento.
L'autorita` amministrativa, adita a norma
del primo comma, ha facolta` di sospendere la riscossione
delle imposte in contestazione. (1)
Avverso le decisioni definitive di cui
ai precedenti commi e` promovibile l'azione giudiziaria
nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione
della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla
data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la
relativa decisione, il contribuente puo` promuovere l'azione
giudiziaria anche prima della notificazione della decisione
stessa.
(2)
----------------
(1) N. Redaz. - Comma cosi` modificato
dall'art. 5, comma 1, lett.
i), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza 01.04.98.
(2) N. Redaz. - Con sentenza 23.11.93,
n. 406, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita`
dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 26.10.72, n. 642
"nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi
d'imposta, l'esperibilita` dell'azione giudiziaria anche
in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
Art. 34.
Accertamento delle violazioni
----------------
N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art.
5, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza
01.04.98.
Testo precedente l'abrogazione:
"Accertamento delle violazioni
[1] Per l'accertamento delle violazioni
delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle
sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della
legge 7 gennaio 1929, n. 4."
(N. Redaz. - Si tenga presente che il
medesimo articolo 5, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 18.12.97,
n. 473, oltre a prevedere la suddetta abrogazione ha contemplato,
insieme, anche la modifica dell'articolo).
Art. 35.
Organi competenti all'accertamento delle
violazioni
L'accertamento delle violazioni alle norme
del presente decreto, anche se costituenti reato, e` demandato,
oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero
delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo
designati e muniti di speciale tessera, nonche` limitatamente
agli accertamenti compiuti nella sede dei predetti, a qualsiasi
funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma
di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati
a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti
soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari
ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali
ed agenti della polizia tributaria.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli
atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate
negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale,
sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie
in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto
di astenersi dal
testimoniare a norma dei citati articoli.
I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici
e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione
degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi
verbali di deposito dei testamenti olografi.
Art. 36.
Modalita` di accertamento delle violazioni
Le violazioni delle norme contenute nel
presente decreto sono constatate mediante processo verbale
dal quale debbano risultare le ispezioni e le rilevazioni
eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo
rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve esser
sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero
indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di
esso deve essere consegnata al contribuente.
Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto
se non e` possibile riprodurne o farne constare il contenuto
nel verbale, nonche` in caso di mancata sottoscrizione o
di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i
registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti
possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono
apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla
insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare
le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione
dei libri e dei registri.
La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri
puo` avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di
cui al comma precedente.
Art. 37.
Termini di decadenza - Rimborsi (1)
L'Amministrazione finanziaria può
procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del
presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni
a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la
violazione.
L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti,
documenti e registri in violazione del presente decreto,
senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento
dell'uso.
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e
delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta
entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal
giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non
si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante
versamento in conto corrente postale.
(2)
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in
modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si
tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti
inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative
o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante
visto per bollo.
La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di
decadenza, all'Intendenza di finanza entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni
legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera
a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a
mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera
b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere
la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è
comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione,
sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'Ufficio
del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta,
di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.
--------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.P.R.
30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio
1983.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera
e), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1°
aprile 1998.
Art. 38.
Ripartizione delle pene pecuniarie
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative
previste dal presente decreto sono ripartite a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168. (1)
----------------
(1) N. Redaz. - Comma cosi` modificato
dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18.12.97, n.
473, con decorrenza 01.04.98.
Titolo VII
Vendita dei valori bollati
Art. 39.
Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
La vendita al pubblico dei valori bollati
puo` farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati
con apposito decreto dell'intendente di finanza.
Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete
l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori
bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a)
e
b): del 2 per cento.
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori
bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte
stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare
integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte,
le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
Il Ministro delle finanze puo` con proprio decreto, autorizzare
persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori
bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente
dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati
alla
distribuzione.
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto,
i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni
alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche` i requisiti,
le condizioni e le modalita` ai quali le autorizzazioni
stesse sono subordinate.
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita
al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili
per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un
esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al
pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno
del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori
bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con
decreto del Ministro delle finanze (1).
L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati
puo` essere revocata dall'intendente di finanza qualora
il distributore secondario non sia provvisto delle specie
di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato
la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
L'autorizzazione medesima puo` essere, altresi`, sospesa
o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai
quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione
alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta
di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto
dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di finanza
entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato,
della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento
della rinuncia.
Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche` fuori
corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici
autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati,
a pena di decadenza e con le modalita` stabilite dal Ministero
delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita`.
Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra`
invece essere sempre
concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
Il Ministro delle finanze puo` affidare, per il tempo ed
alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi
con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori
bollati ad istituti di credito.
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione
sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto
delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni
di cui al comma precedente nonche` dell'aggio spettante
alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto
comma.
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi
del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n.
468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni
e degli aggi di cui al precedente comma, dovra` provvedere
alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa,
di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata
per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni
e degli aggi relativi alle somme versate.
------------
(1) Il D.M. 3 agosto 1984 (Gazz. Uff. 4
settembre 1984, n. 243) ha cosi` disposto:
"I rivenditori di generi di monopolio,
obbligati a termine dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642, alla esposizione dell'insegna indicante "valori
bollati", possono aggiungere alla targa regolarmente
gia` prevista dalle vigenti disposizioni, la scritta "valori
bollati" da collocare sotto la dicitura "tabacchi",
o - se ancora esistente - "sali e tabacchi". I
soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio,
con esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita
dei valori bollati, e i rivenditori di generi di monopolio
che non intendono avvalersi della facolta` di cui sopra,
devono esporre all'esterno del locale un'insegna di cm.
50x20, a fondo nero opaco, recante, in colore bianco, lo
stemma della Repubblica italiana e la scritta "valori
bollati". Per una migliore visibilita` a distanza di
tale insegna, i rivenditori possono adoperare qualsiasi
materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme restando
le caratteristiche di cui innanzi. Il presente decreto sara`
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed
avra` esecuzione dal 1 gennaio 1985".
Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 40.
Disposizioni transitorie
Salvo quanto disposto nella tariffa e
nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni
e le agevolazioni nonche` i regimi sostitutivi in materia
di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31
dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara` stabilito
con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art.
9 o del sesto comma dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della
legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni
di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Art. 41.
Integrazione dei valori.
I libri ed i registri gia` bollati in
modo straordinario che all'attuazione del presente decreto
si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso,
essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta
nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente
decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi
con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.
Art. 42.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore l'1
gennaio 1973.