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Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 597

(gu n. 268 suppl.ord. del 16/10/1973)

istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il presidente della repubblica visto l' art.87,comma quinto della costituzione ; vista la legge 9 ottobre 1971,n.825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; vista la legge 6 dicembre 1971,n.1036 ; visto il decreto-legge 25 maggio 1972,n.202 convertito,con modifiche,nella legge 24 luglio 1972,n.321; udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell' art.17,comma primo,della legge 9 ottobre 1971,n.825 ; sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri,di concerto con i ministri per le finanze,per l'interno,per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

decreta:

titolo I disposizioni generali

art.1. presupposto dell'imposta presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

art.2. soggetti passivi soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche,residenti e non residenti nel territorio dello stato,ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell' art.4 . si considerano residenti,oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,coloro che hanno nel territorio dello stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per più di sei mesi dell'anno,nonché i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello stato o di altri enti pubblici. i non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello stato.

art.3. base imponibile l'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui imputati ai sensi degli articoli 4 e 5, ed esclusi quelli sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12 13 e 14. sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

art.4. redditi altrui ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata sono imputati al soggetto passivo,oltre ai redditi propri: a) i redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata; b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali,i figli adottivi,gli affiliati e i figli dell'altro coniuge; c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

art.5. redditi prodotti in forma associata i redditi delle società semplici,in nome collettivo e in accomandita semplice,che hanno nel territorio dello stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività,sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente. ai fini delle imposte sul reddito: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell' art.51 ; c) le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per lo esercizio in forma associata dell'arte o della professione,di tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e prive di personalità giuridica,sono equiparate alle società semplici.

art.6. classificazione dei redditi ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: categoria a - redditi fondiari; categoria b - redditi di capitale; categoria c - redditi di lavoro; categoria d - redditi d'impresa; categoria e - redditi diversi. i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società,sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le nrme relative a tali redditi.

art.7. periodo d'imposta l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. l'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12 ,13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.

art.8. determinazione del reddito complessivo il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni,ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni.le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,e quelle delle società o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell' art.5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione,si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo art.5.

art.9. determinazione dei redditi e delle perdite i redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,secondo le disposizioni dei successivi titoli,in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. per la determinazione dei redditi e delle perdite,se la legge non dispone diversamente: a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati; b) i corrispettivi,proventi,spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti,ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo; c) i corrispettivi,proventi,spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari,in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito,e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi.per la determinazione del valore normale si fa riferimento,in quanto possibile,ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e,in mancanza,alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio,alle tariffe professionali e ai listini di borsa,tenendo conto degli sconti d'uso.

art.10. oneri deducibili dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo,i seguenti oneri sostenuti dal contribuente o dalle persone i cui redditi gli sono imputati a norma dell' art.4 ,anche nell'interesse di altre persone al mantenimento delle quali siano obbligati per legge: a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo di imposta.nell'ipotesi prevista dall' art.5 l'imposta iscritta a ruolo nei confronti della società si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita nello stesso articolo; b) i canoni,livelli,censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili,compresi i contributi ai consorzi obbligatori; c) gli interessi passivi per i quali sia indicato il domicilio,la residenza o la stabile organizzazione del percipiente e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,salvo quanto stabilito nel quarto comma dell' art.58 ; d) i contributi previdenziali e assistenziali; e) i premi per assicurazioni sulla vita,contro le malattie e contro gli infortuni; f) le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione,compresi gli onorari o altri compensi per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello stato,per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire,nonché le spese funebri per un importo non superiore a cinquecentomila lire; g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva,di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,semprechè risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; h) gli assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza di testamento o in adempimento di oneri modali a carico del donatario; i) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria,in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. sono inoltre deducibili,nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare,le spese relative ad immobili di interesse artistico,storico o archeologico sostenute ai sensi dell' art.16 della legge 1 giugno 1939,n.1089 . le deduzioni di cui ai precedenti commi sono ammesse nella misura in cui gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente o delle altre persone indicate nel primo comma e risultino da idonea documentazione.

art.11. determinazione dell'imposta l'imposta è determinata applicando al reddito complessivo,al netto delle deduzioni previste nell' art.10 ,le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto. se il reddito complessivo lordo,comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere a) e b) dell' art.4 ,è inferiore a quattro milioni di lire,la imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare,al netto degli oneri di cui allo art.10 riferibili a ciascuno di essi,e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva.

art.12. redditi soggetti a tassazione separata l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi,quando non sono componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende,compreso il valore di avviamento,determinate a norma dello art.54 ; b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963,n.19 ; c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute,o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute,se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45; d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e d) dell' art.47 ; e) indennità di anzianità,di previdenza e di preavviso,anche nell'ipotesi di cui all' art.2122 del codice civile ,e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'art.47,comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza; f) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; g) indennità percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

art.13. determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi,al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione,ovvero,per i redditi indicati alla lettera d) dello art.12 ,all'anno in cui sono percepiti. i redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell' art.4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell' art.11 . se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica la aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno;se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento. per i redditi di cui alle lettere a),b) e c) dell'art.12 conseguiti dalle società indicate nell' art.5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.

art.14. indennità di fine rapporto l'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell' art.12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro,anche se corrisposti da soggetti diversi,è ridotto di due quinti se non supera sei milioni di lire,di un quinto se è superiore a sei ma non a quaranta milioni e in ogni caso,successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante,di lire cinquantamila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità. se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a sei milioni o a quaranta milioni l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare,rispettivamente, di sei milioni o di quaranta milioni. per i redditi indicati alle lettere e),f) e g) dell'art.12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni,salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.

art.15. detrazione soggettive dall'imposta dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono: 1) lire trentaseimila per quota esente; 2) lire trentaseimila per il coniuge a carico; 3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico: per una persona...l.7.000 per due persone...l.15.000 per tre persone...l.25.000 per quattro persone...l.35.000 per cinque persone...l.65.000 per sei persone ...l.100.000 per sette persone...l.150.000 per otto persone...l. 250.000 per ogni persona oltre le otto...l.120.000 in mancanza del coniuge la detrazione di cui al n.2) si applica per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in relazione al numero delle persone a carico,comprendente anche il primo dei figli, è ridotta di lire settemila. sono considerati a carico: a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) i figli minori,compresi i figli naturali,riconosciuti,i figli adottivi, gli affiliati,i figli dell'altro coniuge e,in quanto conviventi con il contribuente,i figli naturali non riconosciuti c) i figli maggiori di età permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a ventisei anni dediti a studi o a tirocini gratuiti,compresi i figli naturali riconosciuti,i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge; d) i genitori e i suoceri ultrasessantenni,in quanto conviventi con il contribuente; e) i parenti e gli affini del contribuente che hanno diritto agli alimenti e lo esercitano effettivamente. nel caso di separazione legale,di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili la detrazione per i figli,nella misura stabilita dal secondo comma,compete al genitore che è tenuto a corrispondere gli alimenti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria.se entrambi i genitori sono tenuti a corrispondere gli alimenti la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione al rispettivo obbligo. le persone indicate alle lettere b),c),d) ed e) del terzo comma non si considerano a carico se hanno redditi propri,non imputabili al contribuente a norma dell' art.4 ,per un ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila annue. le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

art.16. altre detrazioni se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone,per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta: a) lire trentaseimila,rapportate al periodo di lavoro nell'anno,a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito; b) lire dodicimila a fronte degli oneri indicati nello art.10 ,con facoltà del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nella effettiva misura e ferma restando,in ogni caso,la deduzione dell'imposta locale sui redditi. se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare lordo non supera tre milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta,per ciascuna di dette persone,le stesse somme indicate nel comma precedente.il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione nell'effettiva misura,delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'art.10 dal reddito complessivo. se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o più persone,per ciascuna di esse si detrae dall'imposta la somma di lire quarantottomila,rapportata per la parte di lire trentaseimila al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con le detrazione previste nei commi precedenti.il contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'art.10 nella loro effettiva misura,nel qual caso la detrazione dall'imposta compete nella minor misura di lire trecentoseimila per persona,rapportata al periodo di pensione. le detrazioni previste nei commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell' art.15 ed anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell' art.11 .

art.17. scomputo delle ritenute d'acconto dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. se lo ammontare delle ritenute è superiore a quello della imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

art.18. credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero,le imposte ivi pagate in via definitiva su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti in cui lo stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'italia e in ogni caso per un ammontare non superiore ai due terzi né inferiore al venticinque per cento della quota dell'imposta italiana proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.se lo stato estero non accorda il credito d'imposta la detrazione è ammessa per un ammontare non superiore al venticinque per cento della detta quota. se concorrono redditi prodotti in più stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno stato. la detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva.se l'imposta dovuta in italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta.se sia già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in italia.se l'ammontare detraibile è superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione,il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

art.19. applicazione dell'imposta ai non residenti si considerano prodotti nel territorio dello stato,ai fini dell'applicazione della imposta nei confronti dei non residenti: 1) i redditi fondiari; 2) i redditi di capitale corrisposti dallo stato,da soggetti residenti nel territorio dello stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti; 3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello stato o prestato all'estero nell'interesse dello stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a),b) e c) dell' art.47 ; 4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello stato; 5) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni; 6) i redditi diversi di cui al titolo vi derivanti da attività svolte nel territorio dello stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso; 7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell' art.12 percepite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello stato; 8) i redditi delle società o associazioni di cui allo art.5 imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo. indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente si considerano prodotti nel territorio dello stato,se corrisposti dallo stato,da soggetti residenti nel territorio dello stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni,gli assegni ad esse assimilati,le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art.47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo; b) i redditi di lavoro autonomo di cui alla lettera b) del terzo comma dell' art.49 .

art.20. determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti,salvo il disposto dei seguenti commi. dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a),b) e c) del primo comma e al secondo comma dello art.10 . le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono.nelle ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma dell' art.16 ,compete soltanto la detrazione stabilita alla lettera a) del detto articolo.nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.16 la detrazione ivi stabilita compete in ogni caso nella minor misura di lire trentaseimila. titolo ii redditi fondiari

art.21. redditi fondiari per i redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati,situati nel territorio dello stato,che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. i redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni,redditi agrari e redditi dei fabbricati.

art.22. reddito dominicale dei terreni il reddito dominicale è quello che deriva dal possesso,a titolo di proprietà,enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale,di terreni atti alla produzione agricola,che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.

art.23. imputazione del reddito dominicale il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. nei casi di contitolarità del diritto reale sul terreno e di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali dal catasto dei terreni al 31 agosto. se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del terreno,nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli è stato trasferito in tutto o in parte.in tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo di imposta,anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.

art.24. determinazione del reddito dominicale il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario,ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui al successivo art.28 ,ed è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa,bonifica e scolo stabilite,secondo le norme della legge catastale,per ciascuna qualità e classe di terreno. le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonché nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. la revisione è disposta con decreto del ministro per le finanze,su parere conforme della commissione censuaria centrale,e può essere effettuata,d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati,anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi.prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dallo anno successivo a quello di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.

art.25. variazioni del reddito dominicale danno luogo a variazione del reddito in aumento: a) il miglioramento della qualità di coltura o della classe del terreno; b) il passaggio a carico dello stato o di altri enti pubblici di spese già gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa,bonifica e scolo. danno luogo a variazione del reddito in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore,anche se non vi è stato cambiamento di coltura,ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni; c) il passaggio a carico dei possessori di spese già gravanti sullo stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa,bonifica e scolo. non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono.se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria,si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie,purchè in condizioni agrologicamente equiparabili.tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria,si istituiscono per essi apposite qualità e classi,secondo le norme della legge catastale. quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie può essere in ogni tempo disposta con decreto del ministro per le finanze,su richiesta della commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione censuaria centrale,l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.

art.26. denuncia e decorrenza delle variazioni le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dello art.25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale.nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono;se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art.25 e hanno effetto da tale anno. le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dello art.25 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art.25 hanno effetto dallo anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale.

art.27. perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato,neppure in parte,per una intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria,il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore,per il periodo d'imposta nel quale si è chiusa l'annata agraria,soltanto nella misura del trenta per cento. in caso di perdita,per eventi naturali,di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo,il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si è verificata la perdita.l'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,se la data non sia esattamente determinabile,almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.la denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale,che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto,sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura,e la trasmette allo ufficio delle imposte. se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali,su richiesta dei sindaci dei comuni interessati,sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura,provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le denunce e le coreografie relative alle zone delimitate,indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse. ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una alla altra in modo da formare un unico appezzamento.la contiguità non si considera interrotta da strade,corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.

art.28. reddito agrario il reddito agrario è quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati,nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sui terreni di cui allo art.22 posseduti a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto. sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno; c) le attività dirette alla manipolazione,trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici,ancorchè non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

art.29. imputazione del reddito agrario il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso.se il terreno è dato in affitto,il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario,anzichè quello del possessore,a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. in caso di conduzione associata,salvo il disposto dell' art.5 ,il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto.mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. è fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio. si applicano le disposizioni dei commi secondo,terzo e quarto dell' art.23 .

art.30. determinazione del reddito agrario il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed è determinato mediante la applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell' art.24 .alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e 26 valgono anche per i redditi agrari.per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'art.26 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.

art.31. perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dello art.27 il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.

art.32. reddito dei fabbricati il reddito dei fabbricati è quello derivante dal possesso,a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale,di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili,di qualsiasi specie e destinazione,esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze. non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione,nè quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.

art.33. imputazione del reddito dei fabbricati il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo del possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. nei casi di contitolarità del diritto reale sul fabbricato e di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale dal catasto edilizio urbano al 31 agosto. se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del fabbricato,nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli è stato trasferito in tutto o in parte.in tal caso il reddito del fabbricato concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d'imposta,anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.

art.34. determinazione del reddito dei fabbricati il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario,al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita,ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.il reddito medio ordinario è determinato,secondo le norme della legge catastale,mediante l'applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe,ovvero,per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,mediante stima diretta. le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni.la revisione è disposta con decreto del ministro per le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie.prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe,ovvero,nel caso di stima diretta,dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato, fino all'iscrizione,comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.

art.35. variazioni del reddito dei fabbricati le unità immobiliari urbane sono iscritte in catasto,secondo le norme della legge catastale,in base alla destinazione ordinaria e permanente e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. quando per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare,ridotto del venticinque per cento, differisce dalla rendita catastale per almeno un quinto di questa, l'ufficio tecnico erariale,su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare o della nuova determinazione del reddito dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;in mancanza di questi,è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria,il ministro per le finanze,su conforme parere della commissione censuaria centrale,dispone la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare per l'intera zona censuaria.

art.36. decorrenza delle variazioni del reddito le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno effetto: a) dall'1 gennaio dell'anno successivo al triennio,quando la revisione è stata effettuata su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune; b) dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è stata presentata quando la revisione è stata effettuata su domanda del contribuente. le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo precedente hanno effetto dall'anno in cui è notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.

art.37. fabbricati di nuova costruzione il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

art.38. unità immobiliari non locate quando una unità immobiliare urbana, non adibita all'uso del possessore o dei suoi familiari, rimane non locata per l'intero periodo d'imposta,il relativo reddito catastale concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del venti per cento. la disposizione del comma precedente si applica a condizione che lo stato di non locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella dichiarazione annuale.

art.39. costruzioni rurali non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali,e relative pertinenze,appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra,alla custodia dei fondi,del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli,nonché delle persone di famiglia conviventi a loro carico; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell' art.28 e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni; c) alla custodia delle macchine,degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art.28.

art.40. immobili adibiti ad attività commerciali i redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell' art.4 ,e quelli degli immobili posseduti da società in nome collettivo e in accomandita semplice,non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa. titolo iii redditi di capitale

art.41. reddito di capitale costituiscono reddito di capitale: a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita; b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti correnti; c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti,associazioni e altre organizzazioni,escluse quelle indicate nell' art.5 ,nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato salvo il disposto della lettera c) dell' articolo 49 ; d) gli interessi,premi e altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni; e) gli interessi moratori,anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimenti di danni o penale per inadempienza contrattuale; f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni; g) i premi,diversi da quelli su titoli,e le vincite delle lotterie,dei concorsi a premio,dei giuochi e delle scommesse; h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.

art.42. imputazione del reddito i redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

art.43. determinazione del reddito i redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi,nella misura stabilita dall' art.1284 del codice civile ,salvo prova contraria,anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore.la presunzione non vale per le somme versate dai soci alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione,sempre che la società sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall' art.2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.

art.44. interessi e proventi computati nei redditi d'impresa non costituiscono reddito di capitale,in quanto componenti del reddito d'impresa,gli interessi e gli altri proventi di cui all' art.41 ,non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso,compresi quelli conseguiti da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

art.45. riserve non costituite con utili non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta,con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote. nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci né l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute. titolo iv redditi di lavoro

art.46. reddito di lavoro dipendente il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri,compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell' art.12.

art.47. redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente sono assimilati al reddito di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti,entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento,dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro,delle cooperative di servizi,delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro,nonché di quelli che per legge debbono essere riservati allo stato; c) le indennità,i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo stato,dalle regioni,dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,ad esclusione di quelli che,per legge,debbono essere versati allo stato; d) le indennità di cui all' art.1 della legge 31 ottobre 1965,n. 1261 ,percepite dai membri del parlamento e le indennità,comunque denominate,percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della costituzione; e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell' art.1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso; f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro,compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell' art.10 ed esclusi quelli indicati alla lettera h) dell' art.41 . per i redditi di cui alla lettera a) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente è sottoposta alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione,che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. per i redditi di cui alle lettere c),d),e) ed f) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall' art.16 .

art.48. determinazione del reddito di lavoro dipendente il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti,comunque denominati,percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato,anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità. non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge,di contratti collettivi o di accordi aziendali,ancorchè commisurati alle retribuzioni,nè i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell' art.47 . le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno,elevato a lire quindicimila per le trasferte all'estero.gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni dello stato la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del quaranta per cento. le indennità indicate alla lettera d) dello art.47 costituiscono reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art.47 sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. per le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell' art.12 valgono le disposizioni dello art.14.

art.49. reddito di lavoro autonomo il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di arti e professioni,compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell' art.5 . per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale,ancorchè non esclusiva,senza vincolo di subordinazione,di attività diverse da quelle considerate nei titoli ii e v. sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione,senza vincolo di subordinazione,di attività diverse da quelle considerate nei titoli ii e v,quali i redditi derivanti dagli uffici di amministrazione,sindaco o revisore di società ed enti,quelli derivanti dalla collaborazione a giornali,riviste ed enciclopedie,e simili; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno,invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice; c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennità di cui alle lettere f) e g) dell' art.12.

art.50. determinazione del reddito di lavoro autonomo il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire.per gli altri beni strumentali,tranne gli immobili indicati nell' art.21 ,sono ammesse in deduione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita,per categorie omogenee,in apposita tabella approvata con decreto del ministro per le finanze e pubblicata nella gazzetta ufficiale. i costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi. i redditi indicati nel terzo comma dell' art.49 sono costituiti dallo ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del dieci per cento per quelli indicati alla lettera a) e del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese.la deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione. titolo v redditi d'impresa

art.51. reddito d'impresa il reddito d'impresa è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali. per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale,ancorchè non esclusiva,delle attività commerciali di cui all' art.2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa. le attività di prestazione di servizi a terzi,che non rientrano nell'art.2195 del codice civile,si considerano commerciali se organizzate in forma d'impresa. i redditi derivanti dalle attività dirette all'allevamento di animali e alla manipolazione,trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attività stesse non rientrano fra quelle previste nell' art.28 sono considerati, agli effetti fiscali,come derivanti da attività commerciali. le attività dirette allo sfruttamento di miniere,cave,torbiere,saline,laghi,stagni e altre acque interne sono considerate in ogni caso attività commerciali. le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si applicano per la determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,anche se esercitano attività diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

art.52. determinazione del reddito il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo. nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell' art. 21 che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio della impresa.i redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo ii. per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici,in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell' art.5.

art.53. ricavi costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime,materie sussidiarie,semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione,al netto dei relativi sconti,abbuoni e premi. i titoli azionari e obbligazioni e i titoli similari si comprendono fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa quando questa ha per oggetto specifico,ancorchè non esclusivo,l'assunzione di partecipazioni in società o enti,la compravendita,il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o alcuna di tali attività e,in ogni caso,per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. i corrispettivi si considerano conseguiti: a) per le cessioni di beni mobili,alla data della consegna o della spedizione o a quella,se posteriore,in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; b) per le cessazioni di beni immobili,alla data della stipulazione dell'atto o a quella,se posteriore,in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; c) per le prestazioni di servizi,alla data in cui sono ultimate,ovvero,per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici,alle date di maturazione dei corrispettivi. ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà e le locazioni con clausole di trasferimento della proprietà vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprietà. si comprendono tra i ricavi: a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel secondo comma destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; b) la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni effettuate a società,non aventi nel territorio dello stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale,che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

art.54. plusvalenze patrimoniali le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,diversi da quelli indicati nei primi due commi dello art.53 ,concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso. la plusvalenza è costituita dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito,al netto degli oneri accessori di diretta imputazione,ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. nel caso di permuta la plusvalenza è determinata con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro.se il bene ricevuto in permuta è un bene ammortizzabile e viene iscritto in bene dato in permuta,la plusvalenza è costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dello imprenditore. nel caso di conferimento in società la plusvalenza è determinata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute,assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso. le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo.all'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito.l'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso. le plusvalenze,determinate con riferimento al valore normale dei beni,si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa. nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze,determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni. in caso di cessione o di liquidazione dell'azianda le plusvalenze realizzate,compreso il valore di avviamento,non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell' art.12 ,lettera a) e dell' art.13.

art.55. sopravvenienze attive concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta. ai fini del precedente comma sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le somme in denaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalità,ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dello stato e da altri enti pubblici; b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute,sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dello art.45 ; c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute,salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art.45. nei confronti delle società in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci,nella stessa proporzione,ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti,ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c),vengono accantonati in apposito fondo del passivo,essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dello imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio della impresa o assegnati ai soci.

art.56. costi di acquisizione di beni e servizi i costi relativi all'acquisizione dei beni e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione,esclusi gli interessi passivi.la data in cui i costi si considerano sostenuti è determinata con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma dell' art.53 . il costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle società indicate alla lettera b) del quinto comma dello art.53 è diminuito dell'eventuale eccedenza rispetto al valore normale.la disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non aventi nel territorio dello stato né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

art.57. perdite,sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto: a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta; b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta; c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e alle altre operazioni considerate nell' art.54 , determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.

art.58. interessi passivi gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi,compresi quelli costituiti da redditi esenti.ai fini del rapporto si tiene conto anche delle sopravvenienze attive,delle plusvalenze patrimoniali e dei proventi immobiliari indicati nel secondo comma dell' art.52 . gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell' art.53 , sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui ne è o può esserne iniziata l'utilizzazione. per le imprese di nuova costituzione,salvo il disposto del precedente comma,si applicano le disposizioni del quarto comma dell' art.71 . gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall' art.10.

art.59. compensi a favore dell'imprenditore e dei familiari,dei soci e degli amministratori non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dall'imprenditore e dalle persone indicate nel terzo comma dell' art.15 .dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell'imputazione prevista nell' art.4 . i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore non rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell'art.15, compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato,sono deducibili nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati.nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soci dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice. i compensi corrisposti dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci.per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di amministratore della società,la deduzione è ammessa per ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella indicata nel comma precedente. le somme corrisposte agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse in deduzione.di esse non si tiene conto agli effetti del precedente comma.

art.60. oneri di utilità sociale le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione,ricreazione,beneficenza,culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale. sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica,per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica,per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria,per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.

art.61. altri costi e oneri le imposte sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa,anche facoltativa,non sono ammesse in deduzione.le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte.gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali,agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie. i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicità. i costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo sono deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica sono deducibili nella proporzione stabilita dal primo comma dell' art.58 .

art.62. valutazione delle rimanenze le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell' art.53 ,si valutano distintamente per categorie omogenee,formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità.possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità,i cui valori unitari non divergano sensibilmente,e beni didiverso tipo aventi uguale valore unitario. nel primo periodo d'imposta in cui si verificano,le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantità. nei periodi d'imposta successivi,se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente,le maggiori quantità,valutate a norma del secondo comma,costituiscono voci distinte per periodo di formazione.se invece la quantità è diminuita,la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal più recente. se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti,è superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta,la valutazione può essere fatta moltiplicando l'intera quantità di beni,indipendentemente dal periodo di formazione,per il valore normale. se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato a norma del secondo e del terzo comma, o al valore attribuito nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma,il valore unitario dei beni si determina dividendo il valore così determinato o attribuito per la loro quantità. i prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta. ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione,esclusi gli interessi passivi e le spese generali. le rimanenze di un periodo d'imposta,determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte,costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.

art.63. opere e servizi in corso di esecuzione le opere,le forniture e i servizi,pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto,somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo. la valutazione,in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin dall'inizio di esecuzione del contratto,è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti,al lordo degli eventuali acconti o ritenute di garanzia.delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite,in misura non inferiore al cinquanta per cento.per la parte di opere,forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. la valutazione fatta a norma del precedente comma può essere ridotta in qualsiasi periodo d'imposta,per rischio contrattuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento. i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze,in caso di liquidazione parziale,è limitata alla parte non ancora liquidata.ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito del periodo d'imposta in cui è stata definitivamente stabilita. alla dichiarazione annuale deve essere allegato,distintamente per ciascuna opera,fornitura o servizio pluriennale,un prospetto recante la indicazione degli estremi del contratto,delle generalità e della residenza del committente,della scadenza prevista,degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le opere,forniture o servizi pluriennali formano oggetto,come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d'imposta,di più contratti fra le stesse parti.le disposizioni stesse possono essere applicate,su richiesta del contribuente,anche quando si tratta di opere,forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta.

art.64. valutazione dei titoli le disposizioni dell' art.62 , in quanto applicabili,valgono anche per la valutazione dei titoli azionari,obbligazionari e similari di cui al secondo comma dello art.53 ,salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo. si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria.nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni già possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse. le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle già possedute non costituiscono reddito ai sensi dell' art.45 .in tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. il valore normale dei titoli quotati in borsa è determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta.per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti,in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate,o da deliberazioni adottate ai sensi dell' art.2446 del codice civile ;per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. le somme versate a copertura di perdite delle società emittenti,in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione,si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria.di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa.

art.65. accantonamenti di quiescenza e previdenza gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in più di tre periodi d'imposta,compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.

art.66. accantonamenti per rischi su crediti gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili,in ciascun periodo di imposta,nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio.la deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,25 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 3 per cento dei crediti esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando lo accantonamento ha raggiunto il 5 per cento. le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell' art.57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dello ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso. per le aziende e gli istituti di credito restano fermi,fino al riassorbimento,i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell' art.2 della legge 27 luglio 1962,n.1228 . per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducono il valore dei crediti i minori valori di realizzo dei crediti direttamente iscritti nell'attivo del bilancio sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito se analiticamente giustificati.

art.67. altri accantonamenti gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini della imposta sul reddito.la differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo. non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.

art.68. ammortamento dei beni materiali le quote di ammortamento degli immobili,degli impianti,dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato.per le imprese di nuova costituzione l'inzio dell'ammortamento può essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dalla applicazione al costo dei beni,comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi,dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del ministro per le finanze e pubblicata nella gazzetta ufficiale.i coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. la misura massima indicata nel precedente comma può essere superata,in ciascun periodo d'imposta,in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e può essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato,nel primo periodo di imposta e nei due successivi,di una quota non superiore al quindici per cento del costo. se l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza è ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento.tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile,a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo,il costo residuo è ammesso in deduzione,ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila è ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti. i costi di manutenzione,riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registo dei baccessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi,rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto.se la durata di utilizzazione non è determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio,per i diritti di utilizzazione di processi,formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale,commerciale o scientifico. le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell' art.68 .le disposizioni dei commi primo,quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.

art.70. ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili,fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti,quote costanti di ammortamento finanziario. la quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo originario dei beni,diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente,per il numero degli anni di durata della concessione.se la concessione viene prorogata la quota deducibile è proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga è stata convenuta. in caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni,per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori,di ampliamenti,ammodernamenti o trasformazioni,di perdite e di ogni altra causa,la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita,a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'incremento o il decremento,in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. l'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione. per le concessioni relative alla costruzione e allo esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'invstimento complessivo realizzato. le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del ministro per le finanze,anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell' art.58 e del quarto comma dell' art.71 in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario della concessione.

art.71. ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale i costi relativi a studi e ricerche diretti alla acquisizione dei beni immateriali di cui al primo ed al secondo comma dello art.69 sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono stati sostenuti per una quota non superiore al cinquanta per cento. l'eccedenza concorre a formare il costo ammortizzabile di cui all'art.69 se il risultato degli studi e ricerche è stato positivo;in caso contrario è deducibile o integralmente nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli ultimi costi o in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi,ma non oltre il quarto. le spese di pubblicità sono deducibili o per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi. ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale è deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta. i costi ad utilizzazione pluriennale,comprese le spese di costituzione,sostenuti dalle imprese di nuova costituzione,nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore,in ciascun periodo,al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo.gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta sono deducibili,nella proporzione di cui al primo comma dell' art.58 ,per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

art.72. imprese minori nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973,n.600 ,sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi,delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi: 1) costo dei beni impiegati nella produzione o nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati,di cui all' art.53 ; 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire; 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire; 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente; 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto; 6) canoni di locazione; 7) interessi passivi; 8) premi di assicurazione; 9) spese per illuminazione e per energia motrice; 10) costo dei carburanti e lubrificanti se trattasi di imprese di trasporto; 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all' art.57 ; 12) tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di ogni altro costo. il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.

art.73. liquidazione,trasformazione e fusione nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore.le disposizioni stesse,anche se non vi è stato esercizio provvisorio,valgono anche per la determinazione,in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione,del risultato finale delle relative operazioni. nei casi di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,diversi da quelli contemplati dal precedente comma,si applicano le norme relative alla liquidazione delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. nel caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova società soggetta all'imposta stessa,il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.per gli effetti della trasformazione e della fusione di società ai fini dell'imposta valgono,in quanto applicabili,le norme relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

art.74. norme generali sui componenti del reddito d'impresa i ricavi,proventi,costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo,nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni. i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione.sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti. non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito,se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali.

art.75. norme generali sulle valutazioni il contribuente,quando le norme di questo titolo consentono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile,deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta.se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.la comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo,salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione.nello stesso termine l'ufficio può stabilire modalità da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso. su richiesta del contribuente,l'ufficio può autorizzare,per i beni di cui agli articoli 62 e 63, l'adozione di criteri di valutazione diversi da quelli ivi previsti.in tal caso si applicano le disposizioni del primo comma. se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo. titolo vi redditi diversi

art.76. redditi derivanti da operazioni speculative le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse. la plusvalenza è costituita dalla diffrenza tra il prezzo reale d'acquisto,aumentanto di ogni altro costo inerente al bene alienato,ed il prezzo reale conseguito,al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi,senza possibilità di prova contraria: 1) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi; 2) l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni; 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte,di antiquario o in genere da collezione,se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni. per i terreni di cui al n.1) del comma precedente, che siano stati acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione,si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello della predetta inclusione.per i terreni acquistati posteriormente si assume come prezzo quello reale di acquisto ovvero,in caso di successione o donazione,il valore determinato ai fini della relativa imposta. la disposizione di cui al n.2) del terzo comma si applica,alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti,anche quando le plusvalenze degli immobili sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la successivendita di quote o di azioni,non quotate in borsa,di società il cui patrimonio è investito prevalentemente in beni immobili.

art.77. redditi derivanti da altre attività occasionali i redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione. la disposizione del precedente comma si applica anche per i redditi costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

art.78. redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente i censi,le decime,i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi,concorrono a formare il reddito complessivo,per il periodo d'imposta in cui è stato acquisito il diritto alla loro percezione,nell'ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. i redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

art.79. redditi di beni immobili situati all'estero i redditi per terreni e dei fabbricati situati all'estero che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio di imprese,concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello stato estero per il corrispondente periodo di imposta o,in caso di difformità dei periodi d'imposizione,con riferimento al periodo d'imposizione estera che scade nell'anno solare al quale la dichiarazione si riferisce. i predetti redditi debbono essere dichiarati dal contribuente al lordo delle imposte dovute su di essi nello stato estero.

art.80. altri redditi alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto. titolo vii disposizioni finali e transitorie

art.81. istituzione e decorrenza dell'imposta l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con decorrenza dall'1 gennaio 1974. l'imposta si applica ai redditi che sono imputabili,a norma dell' art.7 e delle altre disposizioni ivi richiamate,ai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973,salvo quanto è stabilito in altre disposizioni di questo titolo.

art.82. abolizione di altri tributi con decorrenza dall'1 gennaio 1974 sono aboliti: a) le imposte sul reddito dominicale dei terreni,sul reddito agrario,sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile,l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso,le relative sovrimposte erariali e locali; b) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni; c) l'imposta comunale sulle industrie,i commerci,le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale; d) le imposte comunali di famiglia,di patente,sul valore localtivo e il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) il contributo speciale di cura,le contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di cura,soggiorno o turismo; f) le imposte camerali previste dall' art.52,lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934,n.2011 ; g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi. con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.

art.83. rapporti tributari in corso i tributi indicati nello art.82 continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974. la disposizione del comma precedente si applica anche per i redditi percepiti dopo il 31 dicembre 1973 che secondo le disposizioni in vigore a tale data sono imputabili al periodo d'imposta in cui è sorto il diritto alla percezione,ancorchè secondo le disposizioni del presente decreto siano imputabili al periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti. nelle ipotesi contemplate dal presente articolo restano fermi gli obblighi,i termini e le procedure di accertamento stabiliti dalle disposizioni relative ai tributi indicati nell' art.82 .

art.84. perdite di precedenti esercizi le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali,relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973 e determinate ai sensi dello art.112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del presidente della repubblica 29 gennaio 1958,n.645 ,e alle condizioni ivi stabilite,possono essere portate in diminuzione del reddito d'impresa,ai soli fini della imposta locale sui redditi,fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate. la disposizione del comma precedente si applica anche per le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

art.85. imposte arretrate le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare ai sensi della lettera b) dell' art.136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del presidente della repubblica 29 gennaio 1958n.645 ,dovute per gli anni anteriori al 1974,si deducono per la metà del loro ammontare dal reddito complessivo,ai sensi dell' art.10 del presente decreto,nel periodo di imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.

art.86. redditi soggetti a tassazione separata ai fini della tassazione separata dei redditi indicati alla lettera d) dello art.12 ,percepiti negli anni 1974 e 1975,l'aliquota di cui al primo comma dell' art.13 è determinata: a) se la percezione è avvenuta nell'anno 1974,sulla base della metà del reddito complessivo netto accertato agli effetti dell'imposta complementare per il biennio 1972-1973; b) se la percezione è avvenuta nell'anno 1975,sulla base della metà del reddito complessivo netto accertato per l'anno 1973 agli effetti della imposta complementare e per l'anno 1974 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. per gli altri redditi indicati nell'art.12 percepiti dopo il 31