Il presidente della
repubblica visto l' art.87,comma quinto della costituzione ; vista
la legge 9 ottobre 1971,n.825 , concernente delega legislativa per
la riforma tributaria; vista la legge 6 dicembre 1971,n.1036 ; visto
il decreto-legge 25 maggio 1972,n.202 convertito,con modifiche,nella
legge 24 luglio 1972,n.321; udito il parere della commissione parlamentare
istituita a norma dell' art.17,comma primo,della legge 9 ottobre
1971,n.825 ; sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del
presidente del consiglio dei ministri,di concerto con i ministri
per le finanze,per l'interno,per il tesoro e per il bilancio e la
programmazione economica;
decreta:
titolo I disposizioni generali
art.1. presupposto dell'imposta presupposto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di
redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti
da qualsiasi fonte.
art.2. soggetti passivi soggetti
passivi dell'imposta sono le persone fisiche,residenti e non residenti
nel territorio dello stato,ad eccezione di quelle i cui redditi
sono imputati ad altri ai sensi dell' art.4 . si considerano residenti,oltre
alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,coloro
che hanno nel territorio dello stato la sede principale dei loro
affari ed interessi o vi dimorano per più di sei mesi dell'anno,nonché
i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse
dello stato o di altri enti pubblici. i non residenti sono soggetti
all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello
stato.
art.3. base imponibile l'imposta
si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi
del soggetto passivo compresi quelli a lui imputati ai sensi degli
articoli 4 e 5, ed esclusi quelli sui quali l'imposta stessa si
applica separatamente ai sensi degli articoli 12 13 e 14. sono in
ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché i redditi
di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati
che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
art.4. redditi altrui ai fini della
determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata
sono imputati al soggetto passivo,oltre ai redditi propri: a) i
redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità
della moglie legalmente ed effettivamente separata; b) i redditi
dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente,
compresi i figli naturali,i figli adottivi,gli affiliati e i figli
dell'altro coniuge; c) i redditi altrui dei quali il contribuente
ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della
resa dei conti.
art.5. redditi prodotti in forma
associata i redditi delle società semplici,in nome collettivo e
in accomandita semplice,che hanno nel territorio dello stato la
sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività,sono
imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione,proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili. le quote di partecipazione
agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata non risultano determinate diversamente. ai fini
delle imposte sul reddito: a) le società di armamento sono equiparate
alle società in nome collettivo o in accomandita semplice; b) le
società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo
o alle società semplici a seconda che abbiano o non abbiano per
oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell' art.51
; c) le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti
per lo esercizio in forma associata dell'arte o della professione,di
tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e prive di personalità
giuridica,sono equiparate alle società semplici.
art.6. classificazione dei redditi
ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi
sono classificati nelle seguenti categorie: categoria a - redditi
fondiari; categoria b - redditi di capitale; categoria c - redditi
di lavoro; categoria d - redditi d'impresa; categoria e - redditi
diversi. i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice,da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto
della società,sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente
secondo le nrme relative a tali redditi.
art.7. periodo d'imposta l'imposta
è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione
tributaria autonoma. l'imputazione dei redditi al periodo d'imposta
è regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi,
salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12 ,13 e 14 per i
redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.
art.8. determinazione del reddito
complessivo il reddito complessivo si determina sommando i redditi
netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio
di arti e professioni,ad esclusione di quelle relative a cespiti
che fruiscono di esenzioni.le perdite delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice,e quelle delle società o associazioni
di cui alla lettera c) del terzo comma dell' art.5 derivanti dall'esercizio
dell'arte o professione,si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dallo art.5.
art.9. determinazione dei redditi
e delle perdite i redditi e le perdite che concorrono a formare
il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna
categoria,secondo le disposizioni dei successivi titoli,in base
al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano
nella stessa categoria. per la determinazione dei redditi e delle
perdite,se la legge non dispone diversamente: a) non si tiene conto
dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non
ancora pagati; b) i corrispettivi,proventi,spese e oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati
percepiti o sostenuti,ovvero secondo quello del giorno in cui si
considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione
del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente
più prossimo; c) i corrispettivi,proventi,spese e oneri in natura
sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da
cui sono costituiti. per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari,in
condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,nel
tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano
conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini
della determinazione del reddito,e in mancanza nel tempo e nel luogo
più prossimi.per la determinazione del valore normale si fa riferimento,in
quanto possibile,ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito
i beni o i servizi e,in mancanza,alle mercuriali e ai listini delle
camere di commercio,alle tariffe professionali e ai listini di borsa,tenendo
conto degli sconti d'uso.
art.10. oneri deducibili dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo,i seguenti oneri sostenuti
dal contribuente o dalle persone i cui redditi gli sono imputati
a norma dell' art.4 ,anche nell'interesse di altre persone al mantenimento
delle quali siano obbligati per legge: a) l'imposta locale sui redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli
la cui riscossione ha inizio nel periodo di imposta.nell'ipotesi
prevista dall' art.5 l'imposta iscritta a ruolo nei confronti della
società si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita nello stesso articolo; b) i canoni,livelli,censi ed altri
oneri gravanti sui redditi degli immobili,compresi i contributi
ai consorzi obbligatori; c) gli interessi passivi per i quali sia
indicato il domicilio,la residenza o la stabile organizzazione del
percipiente e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,salvo
quanto stabilito nel quarto comma dell' art.58 ; d) i contributi
previdenziali e assistenziali; e) i premi per assicurazioni sulla
vita,contro le malattie e contro gli infortuni; f) le spese per
cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l'assistenza
specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o
menomazione,compresi gli onorari o altri compensi per i quali sia
indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio
dello stato,per la parte del loro ammontare complessivo che eccede
il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato
secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di
lire,nonché le spese funebri per un importo non superiore a cinquecentomila
lire; g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza
di separazione legale ed effettiva,di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,semprechè
risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; h) gli assegni
periodici corrisposti al beneficiario in forza di testamento o in
adempimento di oneri modali a carico del donatario; i) le spese
per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria,in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
degli istituti statali. sono inoltre deducibili,nel limite del settantacinque
per cento del loro ammontare,le spese relative ad immobili di interesse
artistico,storico o archeologico sostenute ai sensi dell' art.16
della legge 1 giugno 1939,n.1089 . le deduzioni di cui ai precedenti
commi sono ammesse nella misura in cui gli oneri siano rimasti effettivamente
a carico del contribuente o delle altre persone indicate nel primo
comma e risultino da idonea documentazione.
art.11. determinazione dell'imposta
l'imposta è determinata applicando al reddito complessivo,al netto
delle deduzioni previste nell' art.10 ,le aliquote crescenti per
scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente
decreto. se il reddito complessivo lordo,comprensivo di redditi
imputati al contribuente a norma delle lettere a) e b) dell' art.4
,è inferiore a quattro milioni di lire,la imposta è commisurata
separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e
su quello di ciascun familiare,al netto degli oneri di cui allo
art.10 riferibili a ciascuno di essi,e le detrazioni di cui agli
articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva.
art.12. redditi soggetti a tassazione
separata l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi,quando
non sono componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze patrimoniali
percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende,compreso
il valore di avviamento,determinate a norma dello art.54 ; b) compensi
percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge
27 gennaio 1963,n.19 ; c) valore nominale delle azioni o quote gratuite
ricevute,o aumento del valore nominale delle azioni o quote già
possedute,se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45;
d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai
prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità
di cui alle lettere a) e d) dell' art.47 ; e) indennità di anzianità,di
previdenza e di preavviso,anche nell'ipotesi di cui all' art.2122
del codice civile ,e ogni altra somma percepita una volta tanto
per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di quelli contemplati
alle lettere a) e d) dell'art.47,comprese le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo
di non concorrenza; f) indennità percepite per la cessazione di
rapporti di agenzia; g) indennità percepite per la cessazione di
altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,per i
quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto.
art.13. determinazione dell'imposta
per i redditi soggetti a tassazione separata per i redditi soggetti
a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare
di ciascuno di essi,al netto dell'imposta locale sui redditi in
quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto
il diritto alla loro percezione,ovvero,per i redditi indicati alla
lettera d) dello art.12 ,all'anno in cui sono percepiti. i redditi
altrui di cui alle lettere a) e b) dell' art.4 sono computati nel
reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo
comma dell' art.11 . se in uno dei due anni anteriori non vi sia
stato reddito imponibile si applica la aliquota corrispondente al
reddito complessivo netto dell'altro anno;se non vi sia stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci
per cento. per i redditi di cui alle lettere a),b) e c) dell'art.12
conseguiti dalle società indicate nell' art.5 si procede alla tassazione
separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.
art.14. indennità di fine rapporto
l'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera
e) dell' art.12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro,anche
se corrisposti da soggetti diversi,è ridotto di due quinti se non
supera sei milioni di lire,di un quinto se è superiore a sei ma
non a quaranta milioni e in ogni caso,successivamente alla predetta
riduzione in quanto spettante,di lire cinquantamila per ogni anno
o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità
di anzianità. se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente
comma è superiore a sei milioni o a quaranta milioni l'imposta è
ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo
scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta
su un ammontare,rispettivamente, di sei milioni o di quaranta milioni.
per i redditi indicati alle lettere e),f) e g) dell'art.12 l'imposta
si applica anche sulle eventuali anticipazioni,salvo conguaglio
all'atto della liquidazione definitiva.
art.15. detrazione soggettive dall'imposta
dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono:
1) lire trentaseimila per quota esente; 2) lire trentaseimila per
il coniuge a carico; 3) le seguenti somme in relazione al numero
delle altre persone a carico: per una persona...l.7.000 per due
persone...l.15.000 per tre persone...l.25.000 per quattro persone...l.35.000
per cinque persone...l.65.000 per sei persone ...l.100.000 per sette
persone...l.150.000 per otto persone...l. 250.000 per ogni persona
oltre le otto...l.120.000 in mancanza del coniuge la detrazione
di cui al n.2) si applica per il primo dei figli a carico e la quota
detraibile in relazione al numero delle persone a carico,comprendente
anche il primo dei figli, è ridotta di lire settemila. sono considerati
a carico: a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori,compresi i figli naturali,riconosciuti,i figli
adottivi, gli affiliati,i figli dell'altro coniuge e,in quanto conviventi
con il contribuente,i figli naturali non riconosciuti c) i figli
maggiori di età permanentemente inabili al lavoro e quelli di età
non superiore a ventisei anni dediti a studi o a tirocini gratuiti,compresi
i figli naturali riconosciuti,i figli adottivi, gli affiliati e
i figli dell'altro coniuge; d) i genitori e i suoceri ultrasessantenni,in
quanto conviventi con il contribuente; e) i parenti e gli affini
del contribuente che hanno diritto agli alimenti e lo esercitano
effettivamente. nel caso di separazione legale,di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili
la detrazione per i figli,nella misura stabilita dal secondo comma,compete
al genitore che è tenuto a corrispondere gli alimenti in forza di
provvedimento dell'autorità giudiziaria.se entrambi i genitori sono
tenuti a corrispondere gli alimenti la detrazione spetta a ciascuno
di essi in proporzione al rispettivo obbligo. le persone indicate
alle lettere b),c),d) ed e) del terzo comma non si considerano a
carico se hanno redditi propri,non imputabili al contribuente a
norma dell' art.4 ,per un ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila
annue. le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese
e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
art.16. altre detrazioni se alla
formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente
di una o più persone,per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:
a) lire trentaseimila,rapportate al periodo di lavoro nell'anno,a
fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito; b) lire
dodicimila a fronte degli oneri indicati nello art.10 ,con facoltà
del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece
la deduzione dal reddito complessivo nella effettiva misura e ferma
restando,in ogni caso,la deduzione dell'imposta locale sui redditi.
se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa
di una o più persone, il cui ammontare lordo non supera tre milioni
di lire per persona, si detraggono dall'imposta,per ciascuna di
dette persone,le stesse somme indicate nel comma precedente.il contribuente
ha facoltà di optare per la deduzione nell'effettiva misura,delle
spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'art.10
dal reddito complessivo. se alla formazione della base imponibile
concorrono redditi da pensione di una o più persone,per ciascuna
di esse si detrae dall'imposta la somma di lire quarantottomila,rapportata
per la parte di lire trentaseimila al periodo di pensione nell'anno
e non cumulabile con le detrazione previste nei commi precedenti.il
contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la deduzione dal
reddito complessivo degli oneri di cui all'art.10 nella loro effettiva
misura,nel qual caso la detrazione dall'imposta compete nella minor
misura di lire trecentoseimila per persona,rapportata al periodo
di pensione. le detrazioni previste nei commi precedenti competono
in aggiunta a quelle previste nell' art.15 ed anche nell'ipotesi
prevista dal secondo comma dell' art.11 .
art.17. scomputo delle ritenute d'acconto
dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare
il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. se lo
ammontare delle ritenute è superiore a quello della imposta dovuta
il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
art.18. credito d'imposta per i redditi
prodotti all'estero se alla formazione della base imponibile concorrono
redditi prodotti all'estero,le imposte ivi pagate in via definitiva
su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti in cui lo stato
estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta
per i redditi della stessa natura provenienti dall'italia e in ogni
caso per un ammontare non superiore ai due terzi né inferiore al
venticinque per cento della quota dell'imposta italiana proporzionale
al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.se
lo stato estero non accorda il credito d'imposta la detrazione è
ammessa per un ammontare non superiore al venticinque per cento
della detta quota. se concorrono redditi prodotti in più stati esteri
la detrazione si applica separatamente per ciascuno stato. la detrazione
deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa
all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva.se
l'imposta dovuta in italia per l'anno nel quale il reddito estero
ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata si
procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale
maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta
per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata
chiesta.se sia già decorso il termine per l'accertamento la detrazione
è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare
del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in italia.se
l'ammontare detraibile è superiore a quello dell'imposta liquidata
per l'anno per il quale compete la detrazione,il contribuente ha
diritto al rimborso dell'eccedenza.
art.19. applicazione dell'imposta
ai non residenti si considerano prodotti nel territorio dello stato,ai
fini dell'applicazione della imposta nei confronti dei non residenti:
1) i redditi fondiari; 2) i redditi di capitale corrisposti dallo
stato,da soggetti residenti nel territorio dello stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
stato o prestato all'estero nell'interesse dello stato e di altri
enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere a),b) e c) dell' art.47 ; 4) i redditi
di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio
dello stato; 5) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate
nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni; 6) i
redditi diversi di cui al titolo vi derivanti da attività svolte
nel territorio dello stato o relative a beni che si trovano nel
territorio stesso; 7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'
art.12 percepite in dipendenza della liquidazione o cessione di
aziende situate nel territorio dello stato e i compensi di cui alla
lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio
di immobili situati nel territorio dello stato; 8) i redditi delle
società o associazioni di cui allo art.5 imputabili a soci non residenti
a norma dello stesso articolo. indipendentemente dalle condizioni
di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente si considerano prodotti
nel territorio dello stato,se corrisposti dallo stato,da soggetti
residenti nel territorio dello stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni,gli
assegni ad esse assimilati,le rendite vitalizie di cui alla lettera
e) dell'art.47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello
stesso articolo; b) i redditi di lavoro autonomo di cui alla lettera
b) del terzo comma dell' art.49 .
art.20. determinazione dell'imposta
dovuta dai non residenti nei confronti dei non residenti l'imposta
si applica sul reddito complessivo o separatamente sui singoli redditi
a norma degli articoli precedenti,salvo il disposto dei seguenti
commi. dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri
di cui alle lettere a),b) e c) del primo comma e al secondo comma
dello art.10 . le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia
non competono.nelle ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma
dell' art.16 ,compete soltanto la detrazione stabilita alla lettera
a) del detto articolo.nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.16
la detrazione ivi stabilita compete in ogni caso nella minor misura
di lire trentaseimila. titolo ii redditi fondiari
art.21. redditi fondiari per i redditi
fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati,situati
nel territorio dello stato,che sono o devono essere iscritti nel
catasto dei terreni o nel catasto edilizio. i redditi fondiari si
distinguono in redditi dominicali dei terreni,redditi agrari e redditi
dei fabbricati.
art.22. reddito dominicale dei terreni
il reddito dominicale è quello che deriva dal possesso,a titolo
di proprietà,enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale,di terreni
atti alla produzione agricola,che non costituiscano pertinenze di
fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici
servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.
art.23. imputazione del reddito dominicale
il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo
del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è
verificato il possesso. nei casi di contitolarità del diritto reale
sul terreno e di coesistenza di più diritti reali su di esso il
reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. si
presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali dal
catasto dei terreni al 31 agosto. se il soggetto iscritto in catasto
ha cessato di essere possessore del terreno,nella dichiarazione
annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti
in base ai quali il possesso gli è stato trasferito in tutto o in
parte.in tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata
del suo possesso nel periodo di imposta,anche se la variazione catastale
non sia stata ancora eseguita.
art.24. determinazione del reddito
dominicale il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale
del reddito medio ordinario,ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attività agricole di cui al successivo art.28 ,ed è determinato
mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni
per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere
di difesa,bonifica e scolo stabilite,secondo le norme della legge
catastale,per ciascuna qualità e classe di terreno. le tariffe d'estimo
e le deduzioni sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti
l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi
dei prodotti e dei mezzi di produzione nonché nell'organizzazione
e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. la revisione
è disposta con decreto del ministro per le finanze,su parere conforme
della commissione censuaria centrale,e può essere effettuata,d'ufficio
o su richiesta dei comuni interessati,anche per singole zone censuarie
e per singole qualità e classi.prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati. le modificazioni derivanti
dalla revisione hanno effetto dallo anno successivo a quello di
pubblicazione nella gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe e delle deduzioni.
art.25. variazioni del reddito dominicale
danno luogo a variazione del reddito in aumento: a) il miglioramento
della qualità di coltura o della classe del terreno; b) il passaggio
a carico dello stato o di altri enti pubblici di spese già gravanti
sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere
di difesa,bonifica e scolo. danno luogo a variazione del reddito
in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata
in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della
capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra
causa di forza maggiore,anche se non vi è stato cambiamento di coltura,ovvero
per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;
c) il passaggio a carico dei possessori di spese già gravanti sullo
stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione
di opere di difesa,bonifica e scolo. non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono.se a tali terreni
non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune
o nella sezione censuaria,si applicano le tariffe più prossime per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di
coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie,purchè in condizioni
agrologicamente equiparabili.tuttavia se detti terreni risultano
di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente
dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria,si
istituiscono per essi apposite qualità e classi,secondo le norme
della legge catastale. quando si verificano variazioni a carattere
permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni
censuarie può essere in ogni tempo disposta con decreto del ministro
per le finanze,su richiesta della commissione censuaria distrettuale
o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione
censuaria centrale,l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione
di quelle esistenti.
art.26. denuncia e decorrenza delle
variazioni le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal
secondo comma dello art.25 devono essere denunciate dal contribuente
all'ufficio tecnico erariale.nella denuncia devono essere indicate
la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono;se
queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione
grafica del frazionamento. le variazioni del reddito in aumento
devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma
dell'art.25 e hanno effetto da tale anno. le variazioni in diminuzione
hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati
nel secondo comma dello art.25 se la denuncia è stata presentata
entro il 31 gennaio dell'anno successivo;se la denuncia è stata
presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. le variazioni
del reddito contemplate dal quinto comma dell'art.25 hanno effetto
dallo anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella
gazzetta ufficiale.
art.27. perdite per mancata coltivazione
e per eventi naturali se un fondo rustico costituito in tutto o
per la maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a prodotti
annuali non sia stato coltivato,neppure in parte,per una intera
annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria,il
reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del
possessore,per il periodo d'imposta nel quale si è chiusa l'annata
agraria,soltanto nella misura del trenta per cento. in caso di perdita,per
eventi naturali,di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario
del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo,il
reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo
dell'anno in cui si è verificata la perdita.l'evento dannoso deve
essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla
data in cui si è verificato ovvero,se la data non sia esattamente
determinabile,almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.la
denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale,che
provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto,sentito
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura,e la trasmette allo ufficio
delle imposte. se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi
rustici gli uffici tecnici erariali,su richiesta dei sindaci dei
comuni interessati,sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura,provvedono
alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della
diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte
nel cui distretto sono situati i fondi le denunce e le coreografie
relative alle zone delimitate,indicando le ditte catastali comprese
in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse.
ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito
da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue
l'una alla altra in modo da formare un unico appezzamento.la contiguità
non si considera interrotta da strade,corsi di acqua naturali o
artificiali e ferrovie eventualmente interposte.
art.28. reddito agrario il reddito
agrario è quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro
di organizzazione della produzione impiegati,nei limiti della potenzialità
del terreno, nell'esercizio di attività agricole sui terreni di
cui allo art.22 posseduti a titolo di proprietà,usufrutto o altro
diritto reale o condotti in affitto. sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto
dal terreno; c) le attività dirette alla manipolazione,trasformazione
e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici,ancorchè non svolte
sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente
per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati
su di esso.
art.29. imputazione del reddito agrario
il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è verificato
il possesso.se il terreno è dato in affitto,il reddito agrario concorre
a formare il reddito complessivo dell'affittuario,anzichè quello
del possessore,a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in cui è stato stipulato il contratto. in caso di conduzione associata,salvo
il disposto dell' art.5 ,il possessore del terreno o l'affittuario
deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da
tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario
spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto.mancando la sottoscrizione
anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del
reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. è fatto
in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da
parte dell'ufficio. si applicano le disposizioni dei commi secondo,terzo
e quarto dell' art.23 .
art.30. determinazione del reddito
agrario il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito
medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio
e al lavoro di organizzazione della produzione ed è determinato
mediante la applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna
qualità e classe secondo le norme della legge catastale. le tariffe
d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'
art.24 .alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste
nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. le revisioni
del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e 26 valgono
anche per i redditi agrari.per i terreni condotti in affitto o in
forma associata le denunce di cui all'art.26 possono essere presentate
anche dall'affittuario o da uno degli associati.
art.31. perdite per mancata coltivazione
e per eventi naturali nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo
comma dello art.27 il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo
comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo
del possessore o dell'affittuario.
art.32. reddito dei fabbricati il
reddito dei fabbricati è quello derivante dal possesso,a titolo
di proprietà,usufrutto o altro diritto reale,di costruzioni o porzioni
di costruzioni stabili,di qualsiasi specie e destinazione,esistenti
sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili
di reddito autonomo. si considerano parti integranti dei fabbricati
le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono
pertinenze. non si considerano produttivi di reddito i fabbricati
destinati esclusivamente all'esercizio del culto purchè compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione,nè
quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.
art.33. imputazione del reddito dei
fabbricati il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito
complessivo del possessore del fabbricato per il periodo di imposta
in cui si è verificato il possesso. nei casi di contitolarità del
diritto reale sul fabbricato e di coesistenza di più diritti reali
su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo
di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale
dal catasto edilizio urbano al 31 agosto. se il soggetto iscritto
in catasto ha cessato di essere possessore del fabbricato,nella
dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore
ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli è stato
trasferito in tutto o in parte.in tal caso il reddito del fabbricato
concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore
proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d'imposta,anche
se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.
art.34. determinazione del reddito
dei fabbricati il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito
medio ordinario,al netto delle spese di riparazione e manutenzione
e di ogni altra eventuale spesa o perdita,ritraibile da ciascuna
unità immobiliare urbana.il reddito medio ordinario è determinato,secondo
le norme della legge catastale,mediante l'applicazione delle tariffe
di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe,ovvero,per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare,mediante stima
diretta. le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente
nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni
dieci anni.la revisione è disposta con decreto del ministro per
le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale
e può essere effettuata per singole zone censuarie.prima di procedervi
gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe,ovvero,nel caso di stima diretta,dall'anno in cui è stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. il
reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è
determinato, fino all'iscrizione,comparativamente a quello delle
unità similari già iscritte.
art.35. variazioni del reddito dei
fabbricati le unità immobiliari urbane sono iscritte in catasto,secondo
le norme della legge catastale,in base alla destinazione ordinaria
e permanente e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
quando per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare,ridotto
del venticinque per cento, differisce dalla rendita catastale per
almeno un quinto di questa, l'ufficio tecnico erariale,su segnalazione
dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente
procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare
o della nuova determinazione del reddito dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare.il reddito lordo effettivo è costituito dai
canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;in mancanza
di questi,è determinato comparativamente ai canoni di locazione
di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello
stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. se la verifica interessa
un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria,il
ministro per le finanze,su conforme parere della commissione censuaria
centrale,dispone la revisione del classamento e la stima diretta
dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare
per l'intera zona censuaria.
art.36. decorrenza delle variazioni
del reddito le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni
effettuate a norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno
effetto: a) dall'1 gennaio dell'anno successivo al triennio,quando
la revisione è stata effettuata su segnalazione dell'ufficio delle
imposte o del comune; b) dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda
è stata presentata quando la revisione è stata effettuata su domanda
del contribuente. le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni
effettuate a norma del terzo comma dell'articolo precedente hanno
effetto dall'anno in cui è notificato il nuovo reddito al possessore
iscritto in catasto.
art.37. fabbricati di nuova costruzione
il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare
il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale
il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato
comunque utilizzato dal possessore.
art.38. unità immobiliari non locate
quando una unità immobiliare urbana, non adibita all'uso del possessore
o dei suoi familiari, rimane non locata per l'intero periodo d'imposta,il
relativo reddito catastale concorre alla formazione del reddito
complessivo soltanto nella misura del venti per cento. la disposizione
del comma precedente si applica a condizione che lo stato di non
locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi
dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza
nella dichiarazione annuale.
art.39. costruzioni rurali non costituiscono
redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o
porzioni di costruzioni rurali,e relative pertinenze,appartenenti
al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della terra,alla custodia dei fondi,del bestiame e degli edifici
rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli,nonché delle persone
di famiglia conviventi a loro carico; b) al ricovero degli animali
di cui alla lettera b) dell' art.28 e di quelli occorrenti per la
coltivazione dei terreni; c) alla custodia delle macchine,degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla
conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione
e trasformazione di cui al secondo comma dell'art.28.
art.40. immobili adibiti ad attività
commerciali i redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali
per l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore
o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore
o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore
a norma dell' art.4 ,e quelli degli immobili posseduti da società
in nome collettivo e in accomandita semplice,non sono considerati
redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa. titolo iii redditi di capitale
art.41. reddito di capitale costituiscono
reddito di capitale: a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo
o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura
definita; b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi
e conti correnti; c) i redditi derivanti dalla partecipazione in
società, enti,associazioni e altre organizzazioni,escluse quelle
indicate nell' art.5 ,nonché i redditi derivanti dalla partecipazione
ad associazioni in partecipazione in qualità di associato salvo
il disposto della lettera c) dell' articolo 49 ; d) gli interessi,premi
e altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da
altri titoli diversi dalle azioni; e) gli interessi moratori,anche
se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimenti di danni
o penale per inadempienza contrattuale; f) i compensi per prestazioni
di garanzie e di fideiussioni; g) i premi,diversi da quelli su titoli,e
le vincite delle lotterie,dei concorsi a premio,dei giuochi e delle
scommesse; h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; i) gli altri
interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o
provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.
art.42. imputazione del reddito i
redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo
per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.
art.43. determinazione del reddito
i redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai
relativi titoli e senza alcuna deduzione. per i capitali dati a
mutuo si presume il diritto agli interessi,nella misura stabilita
dall' art.1284 del codice civile ,salvo prova contraria,anche se
dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti
in misura inferiore.la presunzione non vale per le somme versate
dai soci alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote
di partecipazione,sempre che la società sia regolarmente costituita
in uno dei tipi indicati dall' art.2200 del codice civile e i versamenti
siano fatti in base a formale deliberazione.
art.44. interessi e proventi computati
nei redditi d'impresa non costituiscono reddito di capitale,in quanto
componenti del reddito d'impresa,gli interessi e gli altri proventi
di cui all' art.41 ,non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta,conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio
dello stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso,compresi
quelli conseguiti da società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
art.45. riserve non costituite con
utili non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo
di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di
rivalutazione monetaria esenti da imposta,con interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,con sopraprezzi
di emissione delle azioni o quote. nel caso di imputazione a capitale
delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono
reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci né l'aumento
gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.
titolo iv redditi di lavoro
art.46. reddito di lavoro dipendente
il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro prestato
con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di
altri,compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. costituiscono
reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad
esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera
e) dell' art.12.
art.47. redditi assimilati al reddito
di lavoro dipendente sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti,entro i limiti dei salari correnti maggiorati
del venti per cento,dai lavoratori soci delle cooperative di produzione
e lavoro,delle cooperative di servizi,delle cooperative agricole
e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico
di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti
in relazione a tale qualità,ad esclusione di quelli che per clausola
contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro,nonché
di quelli che per legge debbono essere riservati allo stato; c)
le indennità,i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti
dallo stato,dalle regioni,dalle province e dai comuni per l'esercizio
di pubbliche funzioni,ad esclusione di quelli che,per legge,debbono
essere versati allo stato; d) le indennità di cui all' art.1 della
legge 31 ottobre 1965,n. 1261 ,percepite dai membri del parlamento
e le indennità,comunque denominate,percepite per le cariche elettive
e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della costituzione;
e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'
art.1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo
oneroso; f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla
cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro,compresi
quelli indicati alle lettere g) ed h) dell' art.10 ed esclusi quelli
indicati alla lettera h) dell' art.41 . per i redditi di cui alla
lettera a) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente è sottoposta
alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio
o nello schedario generale della cooperazione,che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti
dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
per i redditi di cui alle lettere c),d),e) ed f) l'assimilazione
al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste
dall' art.16 .
art.48. determinazione del reddito
di lavoro dipendente il reddito di lavoro dipendente è costituito
da tutti i compensi ed emolumenti,comunque denominati,percepiti
nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato,anche sotto
forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità.
non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore
di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni
di legge,di contratti collettivi o di accordi aziendali,ancorchè
commisurati alle retribuzioni,nè i compensi riversibili di cui alla
lettera b) dell' art.47 . le indennità di trasferta concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire dodicimila
al giorno,elevato a lire quindicimila per le trasferte all'estero.gli
assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati
all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro
ammontare. se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni dello stato la legge prevede la corresponsione di
una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre
a formare il reddito la sola indennità base nella misura del quaranta
per cento. le indennità indicate alla lettera d) dello art.47 costituiscono
reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al
netto dei contributi previdenziali. le rendite e gli assegni di
cui alle lettere e) ed f) dell'art.47 sono valutati nella misura
risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. per le
indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell' art.12 valgono
le disposizioni dello art.14.
art.49. reddito di lavoro autonomo
il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio
di arti e professioni,compreso l'esercizio in forma associata di
cui alla lettera c) del terzo comma dell' art.5 . per l'esercizio
di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale,ancorchè
non esclusiva,senza vincolo di subordinazione,di attività diverse
da quelle considerate nei titoli ii e v. sono inoltre redditi di
lavoro autonomo: a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione,senza
vincolo di subordinazione,di attività diverse da quelle considerate
nei titoli ii e v,quali i redditi derivanti dagli uffici di amministrazione,sindaco
o revisore di società ed enti,quelli derivanti dalla collaborazione
a giornali,riviste ed enciclopedie,e simili; b) i redditi derivanti
dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio
e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno,invenzioni
industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio
di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice; c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni
in partecipazione in qualità di associato quando l'apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro. costituiscono inoltre
reddito di lavoro autonomo anche le indennità di cui alle lettere
f) e g) dell' art.12.
art.50. determinazione del reddito
di lavoro autonomo il reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti
nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte
o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. sono
deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia
superiore a cinquecentomila lire.per gli altri beni strumentali,tranne
gli immobili indicati nell' art.21 ,sono ammesse in deduione quote
annuali di ammortamento nella misura massima stabilita,per categorie
omogenee,in apposita tabella approvata con decreto del ministro
per le finanze e pubblicata nella gazzetta ufficiale. i costi e
oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del
tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi. i redditi indicati
nel terzo comma dell' art.49 sono costituiti dallo ammontare complessivo
delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche
a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del dieci per cento
per quelli indicati alla lettera a) e del trenta per cento per quelli
indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle
spese.la deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi
di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di
diritti acquisiti per successione o donazione. titolo v redditi
d'impresa
art.51. reddito d'impresa il reddito
d'impresa è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali.
per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale,ancorchè non esclusiva,delle attività commerciali
di cui all' art.2195 del codice civile anche se non organizzate
in forma d'impresa. le attività di prestazione di servizi a terzi,che
non rientrano nell'art.2195 del codice civile,si considerano commerciali
se organizzate in forma d'impresa. i redditi derivanti dalle attività
dirette all'allevamento di animali e alla manipolazione,trasformazione
e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attività
stesse non rientrano fra quelle previste nell' art.28 sono considerati,
agli effetti fiscali,come derivanti da attività commerciali. le
attività dirette allo sfruttamento di miniere,cave,torbiere,saline,laghi,stagni
e altre acque interne sono considerate in ogni caso attività commerciali.
le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si
applicano per la determinazione del reddito delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice,anche se esercitano attività
diverse da quelle indicate nei precedenti commi.
art.52. determinazione del reddito
il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel
periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto
dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri
stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo. nella
determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite
relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei
costi relativi agli immobili indicati nell' art. 21 che non costituiscano
beni strumentali per l'esercizio della impresa.i redditi di tali
immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare
determinato secondo le disposizioni del titolo ii. per gli utili
derivanti dalla partecipazione in società semplici,in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell' art.5.
art.53. ricavi costituiscono ricavi
i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,nonché
i corrispettivi delle cessioni di materie prime,materie sussidiarie,semilavorati
e merci acquistati per essere impiegati nella produzione,al netto
dei relativi sconti,abbuoni e premi. i titoli azionari e obbligazioni
e i titoli similari si comprendono fra i beni al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa quando questa ha per oggetto specifico,ancorchè
non esclusivo,l'assunzione di partecipazioni in società o enti,la
compravendita,il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati
o alcuna di tali attività e,in ogni caso,per le società in nome
collettivo e in accomandita semplice. i corrispettivi si considerano
conseguiti: a) per le cessioni di beni mobili,alla data della consegna
o della spedizione o a quella,se posteriore,in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
b) per le cessazioni di beni immobili,alla data della stipulazione
dell'atto o a quella,se posteriore,in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
c) per le prestazioni di servizi,alla data in cui sono ultimate,ovvero,per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,assicurazione
e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici,alle date
di maturazione dei corrispettivi. ai fini del comma precedente non
si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà e le locazioni
con clausole di trasferimento della proprietà vincolanti per ambedue
le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprietà.
si comprendono tra i ricavi: a) il valore normale dei beni indicati
nel primo e nel secondo comma destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa
o assegnati ai soci; b) la differenza tra il valore normale dei
beni e dei servizi e i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni
effettuate a società,non aventi nel territorio dello stato la sede
legale o amministrativa né l'oggetto principale,che controllano
direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla
stessa società che controlla l'impresa.
art.54. plusvalenze patrimoniali
le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,diversi da quelli indicati
nei primi due commi dello art.53 ,concorrono a formare il reddito
d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante
la cessione dei beni a titolo oneroso. la plusvalenza è costituita
dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto
ai fini dell'imposta sul reddito,al netto degli oneri accessori
di diretta imputazione,ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. nel caso di permuta la plusvalenza è determinata
con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o
diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro.se il bene ricevuto
in permuta è un bene ammortizzabile e viene iscritto in bene dato
in permuta,la plusvalenza è costituita soltanto dal conguaglio in
denaro eventualmente pattuito a favore dello imprenditore. nel caso
di conferimento in società la plusvalenza è determinata con riferimento
al valore delle azioni o quote ricevute,assumendo come tale la media
dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni
quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni
altro caso. le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi
non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura
in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite
in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo.all'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito
sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento
saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati
o costruiti e l'ammontare reinvestito.l'ammontare non reinvestito
entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito
del periodo stesso. le plusvalenze,determinate con riferimento al
valore normale dei beni,si considerano realizzate e concorrono a
formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei
beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre
finalità estranee all'esercizio dell'impresa. nei confronti delle
società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze,determinate
con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare
il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o
mediante assegnazione dei beni. in caso di cessione o di liquidazione
dell'azianda le plusvalenze realizzate,compreso il valore di avviamento,non
costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell' art.12
,lettera a) e dell' art.13.
art.55. sopravvenienze attive concorrono
a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti
dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti
o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta
e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od
oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti
periodi d'imposta. ai fini del precedente comma sono inoltre considerati
sopravvenienze attive: a) le somme in denaro e i beni in natura
ricevuti a titolo di contributo o di liberalità,ad esclusione dei
contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge
dello stato e da altri enti pubblici; b) il valore nominale delle
azioni ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale
di quelle già possedute,sempre che i titoli azionari non siano compresi
fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e salvi
i casi previsti dal secondo comma dello art.45 ; c) il valore nominale
delle quote di società a responsabilità limitata ricevute gratuitamente
e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute,salvi
i casi previsti dal secondo comma dell'art.45. nei confronti delle
società in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente
costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la
rinuncia da parte dei soci,nella stessa proporzione,ai crediti derivanti
da precedenti finanziamenti. se le somme ricevute o corrispondenti
al valore normale dei beni ricevuti,ovvero il valore nominale o
l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e
c),vengono accantonati in apposito fondo del passivo,essi concorrono
a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura
in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati
all'uso personale o familiare dello imprenditore o ad altre finalità
estranee all'esercizio della impresa o assegnati ai soci.
art.56. costi di acquisizione di
beni e servizi i costi relativi all'acquisizione dei beni e dei
servizi dai quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi
e gli oneri accessori di diretta imputazione,esclusi gli interessi
passivi.la data in cui i costi si considerano sostenuti è determinata
con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma dell'
art.53 . il costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi
prestati dalle società indicate alla lettera b) del quinto comma
dello art.53 è diminuito dell'eventuale eccedenza rispetto al valore
normale.la disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi
prestati da società non aventi nel territorio dello stato né la
sede legale o amministrativa né l'oggetto principale per conto delle
quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie
prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
art.57. perdite,sopravvenienze passive
e minusvalenze patrimoniali nella determinazione del reddito d'impresa
si tiene conto: a) delle perdite e delle sopravvenienze passive
derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati
al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta
nonché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti
in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti
e delle perdite in precedenti periodi di imposta; b) delle perdite
e delle sopravvenienze passive derivanti dalla eliminazione totale
o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi
d'imposta; c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni
e alle altre operazioni considerate nell' art.54 , determinate con
gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.
art.58. interessi passivi gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi,compresi quelli costituiti da redditi esenti.ai fini
del rapporto si tiene conto anche delle sopravvenienze attive,delle
plusvalenze patrimoniali e dei proventi immobiliari indicati nel
secondo comma dell' art.52 . gli interessi passivi su prestiti contratti
per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati nei primi due commi dell' art.53 , sono
imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta
anteriore a quello in cui ne è o può esserne iniziata l'utilizzazione.
per le imprese di nuova costituzione,salvo il disposto del precedente
comma,si applicano le disposizioni del quarto comma dell' art.71
. gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito
d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione
dal reddito complessivo prevista dall' art.10.
art.59. compensi a favore dell'imprenditore
e dei familiari,dei soci e degli amministratori non sono ammesse
deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dall'imprenditore
e dalle persone indicate nel terzo comma dell' art.15 .dei compensi
percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell'imputazione
prevista nell' art.4 . i compensi per lavoro dipendente corrisposti
ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore non
rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell'art.15,
compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato,sono deducibili
nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini
dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente
versati.nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro
dipendente corrisposti ai soci dalle società in nome collettivo
e in accomandita semplice. i compensi corrisposti dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci amministratori
sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori
non soci.per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la
carica di amministratore della società,la deduzione è ammessa per
ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale
misura e quella indicata nel comma precedente. le somme corrisposte
agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse
in deduzione.di esse non si tiene conto agli effetti del precedente
comma.
art.60. oneri di utilità sociale
le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche
finalità di educazione, istruzione,ricreazione,beneficenza,culto
o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente
non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni
per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale. sono
inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di
persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese
fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica,per
un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del
reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a
favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica,per un ammontare
complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa
dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di università
e di istituti di istruzione universitaria,per un ammontare complessivamente
non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.
le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate
dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.
art.61. altri costi e oneri le imposte
sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa,anche facoltativa,non
sono ammesse in deduzione.le altre imposte sono deducibili nel periodo
d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione
dei ruoli nei quali sono iscritte.gli accantonamenti per imposte
non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti
dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali,agli accertamenti
degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie. i contributi
ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella
misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione
e con carattere di periodicità. i costi e gli oneri diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo sono
deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio
dell'impresa e si riferiscano ad attività e operazioni da cui derivano
ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.i
costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica sono
deducibili nella proporzione stabilita dal primo comma dell' art.58
.
art.62. valutazione delle rimanenze
le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell' art.53 ,si
valutano distintamente per categorie omogenee,formate da tutti i
beni del medesimo tipo e della medesima qualità.possono tuttavia
essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma
di diversa qualità,i cui valori unitari non divergano sensibilmente,e
beni didiverso tipo aventi uguale valore unitario. nel primo periodo
d'imposta in cui si verificano,le rimanenze sono valutate attribuendo
a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo
dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantità.
nei periodi d'imposta successivi,se la quantità delle rimanenze
è aumentata rispetto al periodo precedente,le maggiori quantità,valutate
a norma del secondo comma,costituiscono voci distinte per periodo
di formazione.se invece la quantità è diminuita,la diminuzione si
imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti,
a partire dal più recente. se il valore unitario dei beni, determinato
a norma dei commi precedenti,è superiore al valore normale di essi
nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta,la valutazione può essere
fatta moltiplicando l'intera quantità di beni,indipendentemente
dal periodo di formazione,per il valore normale. se le rimanenze
sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato
a norma del secondo e del terzo comma, o al valore attribuito nel
periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma,il valore
unitario dei beni si determina dividendo il valore così determinato
o attribuito per la loro quantità. i prodotti in corso di lavorazione
sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.
ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono
nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione,esclusi
gli interessi passivi e le spese generali. le rimanenze di un periodo
d'imposta,determinate a norma del presente articolo e tenuto anche
conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte,costituiscono
le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.
art.63. opere e servizi in corso
di esecuzione le opere,le forniture e i servizi,pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto,somministrazione,
vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di
ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono in corso di
esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo. la valutazione,in
relazione a tutte le prestazioni effettuate fin dall'inizio di esecuzione
del contratto,è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti,al lordo
degli eventuali acconti o ritenute di garanzia.delle maggiorazioni
di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di
clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente
stabilite,in misura non inferiore al cinquanta per cento.per la
parte di opere,forniture e servizi coperta da stati di avanzamento
la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. la valutazione
fatta a norma del precedente comma può essere ridotta in qualsiasi
periodo d'imposta,per rischio contrattuale a giudizio del contribuente,
in misura non superiore al due per cento. i corrispettivi liquidati
a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi
e la valutazione tra le rimanenze,in caso di liquidazione parziale,è
limitata alla parte non ancora liquidata.ogni successiva variazione
dei corrispettivi è imputata al reddito del periodo d'imposta in
cui è stata definitivamente stabilita. alla dichiarazione annuale
deve essere allegato,distintamente per ciascuna opera,fornitura
o servizio pluriennale,un prospetto recante la indicazione degli
estremi del contratto,delle generalità e della residenza del committente,della
scadenza prevista,degli elementi tenuti a base per la valutazione
e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. le
disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le
opere,forniture o servizi pluriennali formano oggetto,come complesso
unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d'imposta,di
più contratti fra le stesse parti.le disposizioni stesse possono
essere applicate,su richiesta del contribuente,anche quando si tratta
di opere,forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a
un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta.
art.64. valutazione dei titoli le
disposizioni dell' art.62 , in quanto applicabili,valgono anche
per la valutazione dei titoli azionari,obbligazionari e similari
di cui al secondo comma dello art.53 ,salvo quanto stabilito nei
successivi commi del presente articolo. si considerano della stessa
categoria i titoli emessi da uno stesso soggetto e aventi uguali
caratteristiche. il numero e il valore nominale delle azioni ricevute
gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già possedute
in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente
categoria.nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni già possedute si aggiunge al costo delle azioni
stesse. le disposizioni del precedente comma non si applicano se
le azioni ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale
di quelle già possedute non costituiscono reddito ai sensi dell'
art.45 .in tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge
al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle
singole voci della corrispondente categoria. il valore normale dei
titoli quotati in borsa è determinato in base alla media dei prezzi
di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta.per le azioni
e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente
conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato dalle società emittenti,in confronto all'ultimo
bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate,o
da deliberazioni adottate ai sensi dell' art.2446 del codice civile
;per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si
tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi
e precisi. le somme versate a copertura di perdite delle società
emittenti,in base a formale deliberazione di queste e in proporzione
alle quote di partecipazione,si aggiungono al costo delle azioni
in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente
categoria.di esse non si tiene conto ai fini della determinazione
del valore normale delle azioni non quotate in borsa.
art.65. accantonamenti di quiescenza
e previdenza gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza
e di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote
maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.
ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori accantonamenti
necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute
modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti
in più di tre periodi d'imposta,compreso quello di decorrenza degli
effetti delle modificazioni.
art.66. accantonamenti per rischi
su crediti gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo
a fronte dei rischi su crediti sono deducibili,in ciascun periodo
di imposta,nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo
dei crediti risultanti in bilancio.la deduzione è ammessa entro
il limite massimo dello 0,25 per cento quando l'accantonamento globale
ha raggiunto il 3 per cento dei crediti esistenti alla fine del
periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando lo accantonamento
ha raggiunto il 5 per cento. le perdite su crediti verificatesi
nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell' art.57 limitatamente
alla parte non compensata dagli accantonamenti.se in un periodo
di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore
al 5 per cento dello ammontare dei crediti l'eccedenza concorre
a formare il reddito del periodo stesso. per le aziende e gli istituti
di credito restano fermi,fino al riassorbimento,i maggiori accantonamenti
effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell' art.2 della legge 27 luglio 1962,n.1228 . per le
imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducono il
valore dei crediti i minori valori di realizzo dei crediti direttamente
iscritti nell'attivo del bilancio sono riconosciuti ai fini della
determinazione del reddito se analiticamente giustificati.
art.67. altri accantonamenti gli
accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di
lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili
sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna
nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal
registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini della imposta
sul reddito.la differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto
e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito
d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo. non
sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni di questo titolo.
art.68. ammortamento dei beni materiali
le quote di ammortamento degli immobili,degli impianti,dei macchinari
e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo
d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato
o avrebbe potuto essere utilizzato.per le imprese di nuova costituzione
l'inzio dell'ammortamento può essere differito al primo periodo
d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. la deduzione è ammessa
in misura non superiore a quella risultante dalla applicazione al
costo dei beni,comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione
e al lordo degli eventuali contributi di terzi,dei coefficienti
stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del ministro
per le finanze e pubblicata nella gazzetta ufficiale.i coefficienti
sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale
periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. la
misura massima indicata nel precedente comma può essere superata,in
ciascun periodo d'imposta,in proporzione alla più intensa utilizzazione
dei beni rispetto a quella normale del settore e può essere in ogni
caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato,nel primo periodo
di imposta e nei due successivi,di una quota non superiore al quindici
per cento del costo. se l'ammortamento è fatto in misura inferiore
a quella indicata nel secondo comma la differenza è ammortizzabile
nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo
di ammortamento.tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di
imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore ammontare
non concorre a formare la differenza ammortizzabile,a meno che non
dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a
quella normale del settore. in caso di eliminazione di beni non
ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo,il costo
residuo è ammesso in deduzione,ma costituisce sopravvenienza attiva
se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. per i
beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila è ammessa
la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono
stati acquisiti. i costi di manutenzione,riparazione, ammodernamento
e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento
del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante
all'inizio del periodo d'imposta dal registo dei baccessori di diretta
imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi,rapportate
alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto.se
la durata di utilizzazione non è determinabile le quote di ammortamento
sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. le
disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di
utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio,per i diritti
di utilizzazione di processi,formule e simili e per i diritti di
utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel
campo industriale,commerciale o scientifico. le quote di ammortamento
del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono
deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.
per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate
nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto comma dell' art.68 .le disposizioni dei commi primo,quinto
e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei
beni immateriali di cui al presente articolo.
art.70. ammortamento dei beni gratuitamente
devolvibili per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di
una concessione sono deducibili,fino al periodo d'imposta anteriore
a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento
di cui agli articoli precedenti,quote costanti di ammortamento finanziario.
la quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo
il costo originario dei beni,diminuito degli eventuali contributi
corrisposti dal concedente,per il numero degli anni di durata della
concessione.se la concessione viene prorogata la quota deducibile
è proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui
la proroga è stata convenuta. in caso di incremento e di decremento
del costo originario dei beni,per effetto di sostituzioni a costi
superiori o inferiori,di ampliamenti,ammodernamenti o trasformazioni,di
perdite e di ogni altra causa,la quota di ammortamento finanziario
deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita,a partire dal
periodo d'imposta in cui si è verificato l'incremento o il decremento,in
misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui
anni di durata della concessione. l'eventuale differenza tra l'ammontare
complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante
la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta
sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli
concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in
cui avviene la devoluzione. per le concessioni relative alla costruzione
e allo esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento
differenziate da calcolare sull'invstimento complessivo realizzato.
le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto
del ministro per le finanze,anche in deroga alle disposizioni del
secondo comma dell' art.58 e del quarto comma dell' art.71 in rapporto
proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario
della concessione.
art.71. ammortamento dei costi ad
utilizzazione pluriennale i costi relativi a studi e ricerche diretti
alla acquisizione dei beni immateriali di cui al primo ed al secondo
comma dello art.69 sono deducibili nel periodo di imposta in cui
sono stati sostenuti per una quota non superiore al cinquanta per
cento. l'eccedenza concorre a formare il costo ammortizzabile di
cui all'art.69 se il risultato degli studi e ricerche è stato positivo;in
caso contrario è deducibile o integralmente nel periodo di imposta
successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli ultimi costi
o in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi,ma
non oltre il quarto. le spese di pubblicità sono deducibili o per
l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute
o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi. ogni
altro costo ad utilizzazione pluriennale è deducibile nel limite
della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta. i costi ad utilizzazione
pluriennale,comprese le spese di costituzione,sostenuti dalle imprese
di nuova costituzione,nei periodi d'imposta anteriori a quello in
cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo
stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore,in ciascun
periodo,al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo.gli
interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi
d'imposta sono deducibili,nella proporzione di cui al primo comma
dell' art.58 ,per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta
in cui sono stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno
dei quattro periodi d'imposta successivi.
art.72. imprese minori nei confronti
delle imprese che secondo le norme del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973,n.600 ,sono ammesse alla tenuta della
contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale
il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare
complessivo dei ricavi,delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze
attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi: 1) costo dei
beni impiegati nella produzione o nell'acquisto dei beni ceduti
e dei servizi prestati,di cui all' art.53 ; 2) costo dei beni di
cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione
di lire; 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli
68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire; 4) spese
per le retribuzioni al personale dipendente; 5) compensi e altre
somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta
o di acconto; 6) canoni di locazione; 7) interessi passivi; 8) premi
di assicurazione; 9) spese per illuminazione e per energia motrice;
10) costo dei carburanti e lubrificanti se trattasi di imprese di
trasporto; 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di
cui all' art.57 ; 12) tre per cento dell'ammontare dei ricavi a
titolo di deduzione forfettaria di ogni altro costo. il reddito
delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate
anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato
in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.
art.73. liquidazione,trasformazione
e fusione nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di
fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato
secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze
di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione
presentata dal curatore o dal commissario liquidatore.le disposizioni
stesse,anche se non vi è stato esercizio provvisorio,valgono anche
per la determinazione,in base alla dichiarazione presentata dal
curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento
o della liquidazione,del risultato finale delle relative operazioni.
nei casi di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice,diversi da quelli contemplati dal precedente comma,si applicano
le norme relative alla liquidazione delle società soggette all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche. nel caso di trasformazione
di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel
caso di fusione di una società in nome collettivo o in accomandita
semplice mediante incorporazione in una società soggetta all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di
una nuova società soggetta all'imposta stessa,il reddito del periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la trasformazione o la fusione è determinato secondo le
disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito
conto dei profitti e delle perdite.per gli effetti della trasformazione
e della fusione di società ai fini dell'imposta valgono,in quanto
applicabili,le norme relative all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
art.74. norme generali sui componenti
del reddito d'impresa i ricavi,proventi,costi e oneri concorrono
a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno
che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non
sia ancora determinabile in modo oggettivo,nel qual caso sono imputati
al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.
i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione.sono
tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle
perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in
cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti.
non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è prescritta
la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul
reddito,se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente,
salvo che si tratti di irregolarità meramente formali.
art.75. norme generali sulle valutazioni
il contribuente,quando le norme di questo titolo consentono la scelta
fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile,deve
attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta.se
intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione
scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione.la comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta
successivo,salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso
notificato entro sei mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione.nello
stesso termine l'ufficio può stabilire modalità da osservare per
evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per
la sistemazione delle partite in sospeso. su richiesta del contribuente,l'ufficio
può autorizzare,per i beni di cui agli articoli 62 e 63, l'adozione
di criteri di valutazione diversi da quelli ivi previsti.in tal
caso si applicano le disposizioni del primo comma. se l'ufficio
delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente
i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo.
titolo vi redditi diversi
art.76. redditi derivanti da operazioni
speculative le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste
in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa
concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo
d'imposta in cui le operazioni si sono concluse. la plusvalenza
è costituita dalla diffrenza tra il prezzo reale d'acquisto,aumentanto
di ogni altro costo inerente al bene alienato,ed il prezzo reale
conseguito,al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili in quanto dovuta. si considerano in ogni caso fatti
con fini speculativi,senza possibilità di prova contraria: 1) la
lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili
terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione
e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi; 2) l'acquisto
e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale
da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo
intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque
anni; 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte,di antiquario
o in genere da collezione,se il periodo di tempo intercorrente tra
l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni. per i terreni
di cui al n.1) del comma precedente, che siano stati acquistati
oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori
o in programmi di fabbricazione,si assume come prezzo di acquisto
il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello della
predetta inclusione.per i terreni acquistati posteriormente si assume
come prezzo quello reale di acquisto ovvero,in caso di successione
o donazione,il valore determinato ai fini della relativa imposta.
la disposizione di cui al n.2) del terzo comma si applica,alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti,anche quando le plusvalenze degli immobili
sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la successivendita
di quote o di azioni,non quotate in borsa,di società il cui patrimonio
è investito prevalentemente in beni immobili.
art.77. redditi derivanti da altre
attività occasionali i redditi derivanti da attività commerciali
o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concorrono a formare
il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati
percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro
produzione. la disposizione del precedente comma si applica anche
per i redditi costituiti dai corrispettivi per la concessione in
uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
art.78. redditi di natura fondiaria
non determinabili catastalmente i censi,le decime,i quartesi e gli
altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,ancorchè
consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi,concorrono
a formare il reddito complessivo,per il periodo d'imposta in cui
è stato acquisito il diritto alla loro percezione,nell'ammontare
risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. i redditi
di cui al precedente comma che non risultano da atti scritti o che
eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito
complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono
stati percepiti.
art.79. redditi di beni immobili
situati all'estero i redditi per terreni e dei fabbricati situati
all'estero che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio
di imprese,concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello stato estero
per il corrispondente periodo di imposta o,in caso di difformità
dei periodi d'imposizione,con riferimento al periodo d'imposizione
estera che scade nell'anno solare al quale la dichiarazione si riferisce.
i predetti redditi debbono essere dichiarati dal contribuente al
lordo delle imposte dovute su di essi nello stato estero.
art.80. altri redditi alla formazione
del reddito complessivo per il periodo d'imposta e nella misura
in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da
quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente
decreto. titolo vii disposizioni finali e transitorie
art.81. istituzione e decorrenza
dell'imposta l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica
con decorrenza dall'1 gennaio 1974. l'imposta si applica ai redditi
che sono imputabili,a norma dell' art.7 e delle altre disposizioni
ivi richiamate,ai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 1973,salvo quanto è stabilito in altre disposizioni di
questo titolo.
art.82. abolizione di altri tributi
con decorrenza dall'1 gennaio 1974 sono aboliti: a) le imposte sul
reddito dominicale dei terreni,sul reddito agrario,sul reddito dei
fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile,l'imposta speciale
sul reddito dei fabbricati di lusso,le relative sovrimposte erariali
e locali; b) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo,
l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni; c) l'imposta
comunale sulle industrie,i commerci,le arti e le professioni e la
relativa addizionale provinciale; d) le imposte comunali di famiglia,di
patente,sul valore localtivo e il contributo per la manutenzione
delle opere di fognatura; e) il contributo speciale di cura,le contribuzioni
speciali sui pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati
nelle stazioni di cura,soggiorno o turismo; f) le imposte camerali
previste dall' art.52,lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre
1934,n.2011 ; g) le addizionali erariali e locali agli indicati
tributi. con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni
relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione,
non compatibili con quelle del presente decreto.
art.83. rapporti tributari in corso
i tributi indicati nello art.82 continuano ad applicarsi in relazione
ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'1 gennaio
1974. la disposizione del comma precedente si applica anche per
i redditi percepiti dopo il 31 dicembre 1973 che secondo le disposizioni
in vigore a tale data sono imputabili al periodo d'imposta in cui
è sorto il diritto alla percezione,ancorchè secondo le disposizioni
del presente decreto siano imputabili al periodo d'imposta in cui
sono effettivamente percepiti. nelle ipotesi contemplate dal presente
articolo restano fermi gli obblighi,i termini e le procedure di
accertamento stabiliti dalle disposizioni relative ai tributi indicati
nell' art.82 .
art.84. perdite di precedenti esercizi
le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali,relative
a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973 e determinate
ai sensi dello art.112 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette approvato con decreto del presidente della repubblica 29
gennaio 1958,n.645 ,e alle condizioni ivi stabilite,possono essere
portate in diminuzione del reddito d'impresa,ai soli fini della
imposta locale sui redditi,fino al quinto periodo d'imposta successivo
a quello in cui si sono verificate. la disposizione del comma precedente
si applica anche per le perdite delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice.
art.85. imposte arretrate le imposte
deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare
ai sensi della lettera b) dell' art.136 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 gennaio 1958n.645 ,dovute per gli anni anteriori al
1974,si deducono per la metà del loro ammontare dal reddito complessivo,ai
sensi dell' art.10 del presente decreto,nel periodo di imposta in
cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.
art.86. redditi soggetti a tassazione
separata ai fini della tassazione separata dei redditi indicati
alla lettera d) dello art.12 ,percepiti negli anni 1974 e 1975,l'aliquota
di cui al primo comma dell' art.13 è determinata: a) se la percezione
è avvenuta nell'anno 1974,sulla base della metà del reddito complessivo
netto accertato agli effetti dell'imposta complementare per il biennio
1972-1973; b) se la percezione è avvenuta nell'anno 1975,sulla base
della metà del reddito complessivo netto accertato per l'anno 1973
agli effetti della imposta complementare e per l'anno 1974 agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. per gli
altri redditi indicati nell'art.12 percepiti dopo il 31 dicembre
1973,il diritto alla cui percezione sia sorto negli anni 1974 e
1975,l'aliquota è determinata nel modo indicato alla lettera a)
del comma precedente se il diritto alla percezione è sorto nel 1974
e nel modo indicato alla lettera b) se è sorto nel 1975.se il diritto
alla percezione è sorto anteriormente all'1 gennaio 1974,si applicano
le disposizioni di cui all' art.83 ;tuttavia i redditi indicati
alla lettera c) dell'art.12 percepiti dopo il 31 dicembre 1973 in
virtù di deliberazioni anteriori,sono tassati a norma dell' art.13
e la relativa aliquota,qualora siano percepiti negli anni 1974 e
1975 è determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.
art.87. redditi dominicali dei terreni
e redditi agrari per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui
avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione
delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'
art.24 e del secondo comma dell' art.30 i redditi dominicali dei
terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione
di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del ministro
per le finanze,anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per
singole qualità e classi,su conforme parere della commissione censuaria
centrale,tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni
interessati.
art.88. redditi dei fabbricati per
i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le
modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi
del secondo comma dell' art. 34 i redditi dei fabbricati saranno
aggiornati mediante la applicazione di coefficienti stabiliti annualmente,per
singole categorie di unità immobiliari urbane,con decreto del ministro
per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.
fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni
di cui all' art.2 della legge 23 febbraio 1960, n.131 ,restando
fermo,nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo,l'obbligo
del possessore di dichiarare il reddito effettivo.
art.89. entrata in vigore il presente
decreto entra in vigore il primo gennaio 1974. il presente decreto,munito
del sigillo dello stato,sarà inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della repubblica italiana.è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. dato a roma,addì
29 settembre 1973 leone rumor - colombo - taviani - la malfa - giolitti
visto,il guardasigilli:zagari registrato alla corte dei conti,addì
13 ottobre 1973 atti di governo,registro n.261,foglio n.29.- valentini
annesso a tabella imposta sul reddito delle persone fisiche aliquote
percentuali per scaglioni di reddito reddito (scaglione in milioni
di lire) fino a 2 aliquota 10 oltre 2 fino a 3 aliquota 13 oltre
3 fino a 4 aliquota 16 oltre 4 fino a 5 aliquota 19 oltre 5 fino
a 6 aliquota 22 oltre 6 fino a 7 aliquota 25 oltre 7 fino a 8 aliquota
27 oltre 8 fino a 9 aliquota 29 oltre 9 fino a 10 aliquota 31 oltre
10 fino a 12 aliquota 32 oltre 12 fino a 14 aliquota 33 oltre 14
fino a 16 aliquota 34 oltre 16 fino a 18 aliquota 35 oltre 18 fino
a 20 aliquota 36 oltre 20 fino a 25 aliquota 38 oltre 25 fino a
30 aliquota 40 oltre 30 fino a 40 aliquota 42 oltre 40 fino a 50
aliquota 44 oltre 50 fino a 60 aliquota 46 oltre 60 fino a 80 aliquota
48 oltre 80 fino a 100 aliquota 50 oltre 100 fino a 125 aliquota
52 oltre 125 fino a 150 aliquota 54 oltre 150 fino a 175 aliquota
56 oltre 175 fino a 200 aliquota 58 oltre 200 fino a 250 aliquota
60 oltre 250 fino a 300 aliquota 62 oltre 300 fino a 350 aliquota
64 oltre 350 fino a 400 aliquota 66 oltre 400 fino a 450 aliquota
68 oltre 450 fino a 500 aliquota 70 oltre 500 aliquota 72 visto,il
presidente del consiglio dei ministri rumor |