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Convenzione nazionale 08/02/1999

CONVENZIONE NAZIONALE
Articolo 4, comma 1
PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n° 431, il Ministro dei Lavori Pubblici ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione nazionale che individui i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione di appositi accordi da predisporre in sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione

- che ai sensi del comma 2, articolo 4, della citata legge 431 i criteri generali previsti nella convenzione nazionale sono da formalizzare in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare, di concerto con il Ministro delle Finanze, entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione medesima; L'anno 1999, il giorno 8 febbraio, in Roma, nella sede del Ministero dei Lavori Pubblici

TRA
le associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia

E
le associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe;

ALLA PRESENZA
del Sottosegretario Gianni Mattioli delegato dal Ministro dei Lavori Pubblici Enrico Micheli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale.

Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, é da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti.

A tale scopo, seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:

- valori di mercato;

- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.)

- tipi edilizi, tenendo conto delle categorie, e classi catastali.

All'interno delle aree omogenee così individuate, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.

Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.

Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:

- tipologia dell'alloggio

- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile

- pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.)

- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.)

- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.)

- eventuale dotazione di mobilio.

Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate delle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato , in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.

Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n°104/96; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.

Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.

Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile, o eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presente convenzione nazionale (), sulla base dei seguenti elementi e condizioni

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