CONVENZIONE NAZIONALE
Articolo 4, comma 1
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell'articolo 4,
comma 1 della
legge 9 dicembre 1998, n° 431, il Ministro
dei Lavori Pubblici ha convocato le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente
rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere
una convenzione nazionale che individui i criteri generali
che costituiscono la base per la realizzazione di appositi
accordi da predisporre in sede locale ai fini della definizione
dei canoni di locazione
- che ai sensi del comma
2, articolo 4, della citata legge 431 i criteri generali
previsti nella convenzione nazionale sono da formalizzare
in apposito decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare,
di concerto con il Ministro delle Finanze, entro trenta
giorni dalla conclusione della convenzione medesima; L'anno
1999, il giorno 8 febbraio, in Roma, nella sede del Ministero
dei Lavori Pubblici
TRA
le associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania,
Unione Inquilini, Conia
E
le associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia,
Uppi, Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe;
ALLA PRESENZA
del Sottosegretario Gianni Mattioli delegato dal Ministro
dei Lavori Pubblici Enrico Micheli
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Criteri per la determinazione dei canoni
di locazione nella contrattazione territoriale.
Gli accordi territoriali,
in conformità alle finalità indicate all'articolo
2, comma 3, della legge 431, stabiliscono fasce di oscillazione
del canone di locazione all'interno delle quali, secondo
le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare,
é da concordare tra le parti il canone per i singoli
contratti.
A tale scopo, seguito delle
convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma
associata, le organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
locale, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti
le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree
aventi caratteristiche omogenee per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali
(trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici
e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.)
- tipi edilizi, tenendo conto
delle categorie, e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee
così individuate, possono essere evidenziate zone
di particolare pregio o di particolare degrado.
Per ogni area ed eventuale
zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi
criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere
un valore minimo ed un valore massimo del canone.
Nella definizione del canone
effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo
delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite
- a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali,
tengono conto dei seguenti elementi:
- tipologia dell'alloggio
- stato manutentivo dell'alloggio
e dell'intero stabile
- pertinenze dell'alloggio (posto
auto, box, cantina, ecc.)
- presenza di spazi comuni (cortili,
aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.)
- dotazione di servizi tecnici
(ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.)
- eventuale dotazione di mobilio.
Per le compagnie assicurative,
gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali
detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc.,
i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e
massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree
omogenee come sopra indicate delle contrattazioni territoriali,
in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà,
assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale
dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni
sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato
, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Per gli enti previdenziali
pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche
in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n°104/96;
i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base
alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi
locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la
proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione
sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni
sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato,
in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Gli accordi definiti in sede
locale possono stabilire durate contrattuali superiori a
quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi
locali individuano le relative misure di aumento dei valori
minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni
definiti per aree omogenee.
Negli stessi accordi territoriali,
che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in
lire/mq utile, o eventualmente, secondo gli usi locali,
possono essere previste particolari clausole in materia
di manutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori ed altro.
La trattativa territoriale definisce il contratto
tipo, di cui il modello é allegato alla presente
convenzione nazionale (), sulla base dei seguenti elementi
e condizioni