1) rinnovo tacito in mancanza
di comunicazione
2) previsione, nel caso che
il locatore abbia riacquistato l'alloggio a seguito di legittimo
esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi
richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità
dell'ultimo canone
3) facoltà di recesso
da parte del conduttore per gravi motivi
4) previsione, ove le parti
lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in
caso di vendita dell'immobile
5) possibilità, in sede
di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone
in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della
variazione Istat
6) modalità di consegna
dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica
dello stato di conservazione dell'immobile.
7) produttività di interessi
legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle
tre mensilità
8) esplicito richiamo ad
accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione
tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri
accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni
degli articoli 9 e 10 della legge
392/78
9) previsione di una commissione
conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Inoltre, il contratto nella
parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i
riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti
e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle
normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché
una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione
ai fini della normativa sulla privacy
(legge 675/96).
2. Criteri per la definizione
dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi
transitori
Per soddisfare le esigenze
di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari
e dei conduttori, si conviene che i contratti medesimi abbiano
una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto
mesi.
Tali contratti saranno stipulati
per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale
tra le organizzazioni sindacali della proprietà e
degli inquilini.
Il contratto tipo definito
a livello locale deve prevedere una specifica clausola che
individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore
i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa,
tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza
nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore
non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute
meno le cause della transitorietà, il contratto tipo
deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista
all'articolo 2, comma 1, della legge
431.
L'esigenza transitoria del
conduttore deve essere provata con apposita documentazione
da allegare al contratto.
I canoni di locazione dei
contratti transitori nelle undici aree metropolitane (Roma,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino,
Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti
e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle
parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti
per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come
individuati al punto 1.
In caso di inesistenza di
accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli
definiti dalle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3,
legge
431.
Negli stessi accordi territoriali,
che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in
lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali,
possono essere previste particolari clausole in materia
di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori ed altro.
I contratti di locazione
realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere
stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti
negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune
unitamente agli accordi territoriali.
La trattativa territoriale
definisce il contratto tipo, di cui il modello é
allegato alla presene convenzione nazionale (), sulla base
dei seguenti elementi e condizioni:
1) durata minima di un mese
e massima di diciotto mesi
2) dichiarazioni del locatore
e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà
3) onere per il locatore
di confermare prima della scadenza del contratto i motivi
di transitorietà posti a base dello stesso
4) riconduzione del contratto
all'articolo 2, comma 1, della legge
431/98 in caso di mancata conferma dei motivi,
ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in
caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato.
5) previsione di una particolare
ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze
del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole
al contratto
6) facoltà di recesso
da parte del conduttore per gravi motivi
7) esclusione della sublocazione
8) previsione, ove le parti
lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in
caso di vendita dell'immobile
9) modalità di consegna
con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato
di conservazione dell'immobile
10) produttività di
interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non
superi le tre mensilità