11) esplicito richiamo ad
accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione
ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli
9 e 10 della legge
392/78
12) previsione di una commissione
conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Inoltre, il contratto nella
parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i
riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti
e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle
normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché
una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione
ai fini della normativa sulla privacy
(legge 675/96).
I contratti di locazione
realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere
stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti
negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune,
unitamente agli accordi territoriali.
3. Criteri generali per la
determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli
studenti universitari fuori sede.
Nei comuni sede di università
o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni
limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari
contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti
universitari fuori sede.
Questa tipologia contrattuale
potrà essere utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino
sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso
da quello di residenza (da specificare nel contratto).
I contratti ricadenti in
questa fattispecie hanno durata da sei mesi a tre anni e
possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da
gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende
per il diritto allo studio.
I canoni di locazione, di
questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi
locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee
stabilite negli accordi territoriali di cui al punto 1.
Negli stessi accordi locali
si individuano le relative misure di aumento o di diminuzione
degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata
contrattuale.
Per ogni singolo contratto si può
inoltre, tenere conto:
- della presenza del mobilio
- di particolari clausole
- delle eventuali modalità
di rilascio.
Negli stessi accordi territoriali,
che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in
lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali,
possono essere previste particolari clausole in materia
di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori ed altro.
I contratti di locazione
realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere
stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti
negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune
unitamente agli accordi territoriali.
La trattativa territoriale
definisce il contratto tipo, di cui il modello é
allegato alla presente convenzione nazionale (), sulla base
dei seguenti elementi e condizioni:
1) durata minima di sei mesi
e massima di trentasei mesi;
2) rinnovo automatico salvo
disdetta del conduttore;
3) facoltà di recesso
da parte del conduttore per gravi motivi;
4) facoltà di recesso
parziale per il conduttore in caso di pluralità di
conduttori;
5) esclusione della sublocazione
6) modalità di consegna
con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato
di conservazione dell'immobile
7) produttività di
interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non
superi le tre mensilità
8) esplicito richiamo ad
accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione
tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni
degli articoli 9 e 10 della legge 392/78
9) previsione di una commissione
conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Inoltre, il contratto nella
parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i
riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti
e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle
normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché
una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione
ai fini della normativa sulla privacy
(legge 675/96).
La convenzione nazionale é sottoscritta:
per le associazioni degli inquilini per le
associazioni della proprietà edilizia
Ania Anpe
Conia Appc
Sicet Asppi
Sunia Confappi
Uniat Union Casa
Unione Inquilini Uppi
Il sottosegretario Gianni Mattioli, ai sensi
del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
431, prende atto di quanto convenuto e stipulato e si impegna
a predisporre l'apposito decreto ministeriale, di concerto
con il Ministro delle Finanze, in relazione ai contenuti
della convenzione nazionale sottoscritta dalle organizzazioni
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori.
On. Prof. Gianni Mattioli
Roma, 8 febbraio 1999