MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 marzo2006
Condizioni per la stipula dei contratti di
locazione transitori e dei contratti per studenti universitari,
ai sensi dell'articolo 5, commi I, 2 e 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni,
delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori ovvero per la mancata
definizione degli Accordi di cui all'articolo 2, comma 3,
della
medesima legge n. 431/98(G.U. 24.5.2006, n. 119)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998,
n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto in particolare l'art. 4, comma I, della citata legge
431/98, così come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi,
ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
al fine di individuare i criteri generali da assumere a riferimento
per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale
tra le stesse associazioni ai fini della definizione dei canoni
di locazione relativamente ai contratti di cui all'art. 2,
comma 3, della medesima legge;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici - finanze
del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 marzo 1999, serie generale, n. 67, con il quale sono stati
definiti, sulla base della citata Convenzione nazionale, criteri
generali per la realizzazione degli Accordi da definire in
sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti
- economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n.
85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico
accordo tra le organizzazioni sindacali della proprietà
edilizia e dei conduttori, criteri generali per la realizzazione
degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei
contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti
di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti
universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa
legge;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13
settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre
2004, n. 269, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, fissi con apposito decreto le condizioni
alle quali possono essere stipulati i contratti di cui all'art.
5 della citata legge, nel caso in cui non vengano convocate
da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti
gli appositi Accordi locali.
Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti
Accordi sulla base del citato decreto interministeriale infrastrutture
e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera
c); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art.
41, comma 3.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio
2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo
Giovanni Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree
del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia,
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre
2004, n. 269;
Decreta:
Art. 1
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Nei comuni di cui all'art.
2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e
delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,
serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano stati definiti gli Accordi locali in applicazione
del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per
i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art.
5, comma 1, della predetta legge n. 431 del 1998 sono quelle
risultanti dagli Accordi previgenti già sottoscritti
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della stessa legge. In tal
caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione
dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla
data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la
data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da
stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali
non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge n. 431 del 1998, ne' in attuazione del
decreto interministeriale lavori pubblici - finanze del 5
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo
1999, serie generale, n. 67, ne' in attuazione del decreto
interministeriale infrastrutture e trasporti - economia e
finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,
serie generale, n. 85, si fa riferimento, per quanto attiene
alle fasce di oscillazione dei canoni, all'Accordo, stipulato
ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998 e in attuazione del predetto decreto interministeriale
infrastrutture e trasporti - economia e finanze, del 30 dicembre
2002, vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore
distanza territoriale anche situato in altra regione. Qualora
l'Accordo assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione
diversificate per aree omogenee, si applica un'unica fascia
di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore
massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del
comune di riferimento.
3. Ai sensi del comma 2, art. 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11
aprile 2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali
possono concordare
una variazione del canone stabilito all'interno delle fasce
di oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente
articolo, fino a un massimo del 20 per cento, per tenere conto,
anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali
da indicarsi in contratto.
4. Gli Accordi territoriali come individuati nei commi 1 e
2 del presente articolo s'intendono richiamati anche nelle
loro altre previsioni e specificatamente ai fini della determinazione
delle fattispecie che consentono la stipula dei contratti
di natura transitoria. In ogni comune le parti possono comunque
stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli
Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria
per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente
indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare
ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad
un evento certo a data prefissata.
Art. 2
Contratti di locazione per studenti universitari
1. Nei comuni di cui all'art.
3, comma i, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e
delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,
serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano stati definiti gli Accordi di cui all'art.
5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione
del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per
i contratti di locazione per studenti universitari sono quelle
risultanti dagli Accordi previgenti già sottoscritti
ai sensi del suddetto art. 5, comma 3, della legge n. 431
del 1998. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle
fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando
le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese
successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese
precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di
locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali
non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 5,
comma 3, della legge n. 431 del 1998, ne' in attuazione del
decreto interministeriale lavori pubblici - finanze del 5
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo
1999, serie generale, n. 67, ne' in attuazione del decreto
interministeriale infrastrutture e trasporti - economia e
finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile
2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento all'Accordo
vigente, stipulato in applicazione del decreto da ultimo citato
ai sensi del predetto art. 5, comma 3, della legge n. 431
del 1998, nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza
territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo
assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate
per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione
costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili
per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
Art. 3
Disposizioni comuni
1. Per tutti i contratti stipulati
in applicazione del presente decreto si adottano i tipi di
contratto e la tabella oneri accessori allegati al decreto
interministeriale infrastrutture e trasporti - economia e
finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, ed eventuali successivi
aggiornamenti. Il riferimento all'Accordo territoriale s'intende
sostituito con il riferimento al presente decreto negli articoli
3 dei tipi di contratto allegati E ed F al precitato decreto.
I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati nella
misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al
75% della variazione ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente.
2. Gli Accordi integrativi relativi ai contratti di locazione
di natura transitoria e per studenti universitari, per le
compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti
giuridici o fisici detentori di più di cento unita'
immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in
modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, e gli
enti previdenziali pubblici, sono definiti sulla base degli
Accordi territoriali individuati secondo le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |