MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 LUGLIO 2004
Condizioni per la stipula dei
contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione,
da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori, ovvero per la mancata definizione
degli Accordi di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge
9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle
Locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto in particolare l'articolo
4, comma 1, della citata legge n. 431-1998, così come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di
individuare i criteri generali da assumere a riferimento per
la realizzazione degli accordi da definire in sede locale
tra le stesse associazioni ai fini della definizione dei canoni
di locazione relativamente ai contratti agevolati di cui all'articolo
2, comma 3, della medesima legge;
Vista la Convenzione
nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale
lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67,
con il quale sono stati definiti, sulla base della citata
Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione
degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei
contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre
2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,
serie generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in
mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali
della proprietà edilizia e dei conduttori, criteri
generali per la realizzazione degli Accordi da definire in
sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
nonché dei contratti di locazione transi-tori e dei
contratti di locazione per studenti universitari ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;
Visto l'art. 4, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fissi con apposito decreto
le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti
di cui all'art. 2 comma 3 della citata legge, nel caso in
cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non
siano stati definiti gli appositi Accordi di cui al medesimo
articolo 2, comma 3 della legge 431/1998;
Considerato che per molti comuni
non risultano definiti detti Accordi sulla base del citato
decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia
e finanze del 30 dicembre 2002;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, articolo 3, lettera c);
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300, articolo 41, comma 3;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 177 recante il regolamento
di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Visto il decreto in data 12
ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ha delegato l'On.le Ugo Giovanni Martinat
all’esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento
per le opere pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Decreta:
Art. 1
1. Nei comuni nei quali non
siano state convocate le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti
gli Accordi di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, in applicazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia
e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003
- serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni
sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti già
sottoscritti. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle
fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando
le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese
successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese
precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di
locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni per i quali
non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'articolo
2, comma 3, della legge 431/1998, così come previsto
dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento
all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di
minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
3. Per i contratti stipulati in applicazione del presente
decreto si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri
accessori allegati al decreto interministeriale infrastrutture
e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale,
n. 85,
ed eventuali successivi aggiornamenti.
I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati nella
misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al
75% della variazione ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente.
4. Gli Accordi integrativi,
negli stessi comuni di cui ai commi 1 e 2, per le compagnie
assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici
o fisici detentori di più di cento unità immobiliari
destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso
e frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali
pubblici, sono definiti sulla base degli Accordi territoriali
individuati secondo le disposizioni di cui al comma 1, con
relativo incremento delle fasce di oscillazione ivi previsto,
e al comma 2.
Art. 2
1. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 luglio 2004 |