| LEGGE
26 novembre 1990 n.353
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990
- S.O. n. 76)
PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art.
1.
Saggio degli interessi L'articolo 1284 del codice civile è sostituito
dal seguente: "Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio
degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se
le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori
alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti
sono dovuti nella misura legale"
Art. 2.
Momento determinante della giurisdizione e della competenza L'articolo
5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Art.
5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza).
- La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla
legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi
mutamenti della legge o dello stato medesimo".
Art. 3.
Competenza del pretore
L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Competenza del pretore). - Il pretore è competente per
le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore
a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.
E' competente qualunque ne sia il valore: per le azioni possessorie,
salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera
e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo
comma; per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza
delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; per le cause
relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani
e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza
delle sezioni specializzate agrarie; per le cause relative alla
misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case".
Art. 4.
Incompetenza
L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella
per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo
28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di
trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti
dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa
di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando
le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza
del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi
dalla cancellazione dal ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti
sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione
del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".
Art. 5.
Connessione
All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti
commi: "Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le
cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono
essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione
del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle
indicate negli articoli 409 e 442. Qualora le cause connesse siano
assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate
e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della
quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito
previsto per la causa di maggior valore. Se la causa è stata trattata
con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del
terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427
e 439".
Art. 6.
Regolamento necessario di competenza
L'articolo 42 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza
che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli
39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che
dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295
possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di
competenza".
Art. 7.
Contenuto della citazione
Il numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente: "l'indicazione del giorno dell'udienza
di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine
di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso
di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata,
dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui all'articolo 167".
Art. 8.
Termini per comparire
Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione della
citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere
termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione
si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero".
Art. 9.
Nullità della citazione
L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 164. - (Nullità della citazione). - La citazione è nulla se
è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti
nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della
data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine
a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca
l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163. Se il convenuto
non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità
della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la
rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin
dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene
eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo
e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano
salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire
o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo
163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente
incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero
se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso
articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente,
fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione
o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente
alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione
della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167".
Art. 10.
Costituzione del convenuto
L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 166. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi
a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata
nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima,nel caso di
abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo
163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente
la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione
notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione".
Art. 11.
Comparsa di risposta
L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 167. - (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta
il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione
sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare
i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre
in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza
deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende
chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa
comparsa e provvede ai sensi dell'articolo 269".
Art. 12.
Designazione del giudice istruttore
Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168-bis del
codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Subito
dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive
la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore
e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizione
il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione
delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva
tenuta dal giudice designato. Il giudice istruttore può differire,
con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione
del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di
quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle
parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme
le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".
Art. 13.
Ritardata costituzione delle parti
Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Se una delle parti si è costituita entro
il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi
successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il
convenuto le decadenze di cui all'articolo 167".
Art. 14.
Effetti e revoca delle ordinanze
Il numero 3. del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente: "le ordinanze per le quali la
legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;".
Art. 15.
Controllo del collegio sulle ordinanze
Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "L'ordinanza del giudice istruttore,
che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione
del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al
collegio". Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini,
il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Art. 16.
Mancata comparizione delle parti
Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti comparisse nella
prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza
non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
Art. 17.
Prima udienza di trattazione
L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 183. - (Prima udienza di trattazione).- Nella prima udienza
di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti
presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione.
La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo
116. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico
o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore
il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte
del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo
116. Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati,
i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza
l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto
nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato
a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma,
se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti
possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto,
ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti
precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già
proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande
ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente
e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza
delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa
l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184".
Art. 18.
Deduzioni istruttorie
L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 184. - (Deduzioni istruttorie). - Salva l'applicazione dell'articolo
187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte,
rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le
parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova,
nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori. Nel caso in
cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi
di prova che si rendono necessari in relazione ai primi".
Art. 19.
Rimessione in termini
Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 184-bis. - (Rimessione in termini). La parte che
dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli
183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice
istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma
dell'articolo 294, secondo e terzo comma".
Art. 20.
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme
non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore può
disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni,
il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia
in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla
disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177,
primo e secondo comma, e 178, primo comma".
Art. 21.
Istanza di ingiunzione
Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile è inserito
il seguente: "Art. 186-ter. - (Istanza di ingiunzione). Fino al
momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo
comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice
istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza
ingiunzione di pagamento o di consegna. L'ordinanza deve contenere
i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo
642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli
di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà
non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto
la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela
di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza è soggetta alla disciplina
delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo
comma. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già
munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653,
primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione
è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì
contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca
entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva
ai sensi dell'articolo 647. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".
Art. 22.
Provvedimenti del giudice istruttore
Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Qualora il collegio provveda a norma
dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo
184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati
dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza
dinanzi a lui".
Art. 23.
Rimessione al collegio
Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Il giudice istruttore, quando rimette
la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo
187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui
le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei
limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo
183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate
anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma".
Art. 24.
Comparse conclusionali e memorie
L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali
debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di
replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse
conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al
collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore
a venti giorni".
Art. 25.
Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico
Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in
funzione di giudice unico). Per le cause che devono essere decise
dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte
precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo
scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica. Se una delle parti lo richiede il giudice,
disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo
190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali;
la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni
successivi".
Art. 26.
Decadenza dall'assunzione
L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 208. - (Decadenza dall'assunzione). - se non si presenta la
parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova,
dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente
non ne chieda l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza
successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato
la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone
la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione
è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte".
Art. 27.
Deferimento del giuramento suppletorio
L'articolo 240 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause
riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può
essere deferito esclusivamente dal collegio".
Art. 28.
Termine per l'intervento
L'articolo 268 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento può aver
luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo
non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più
consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente
per l'integrazione necessaria del contraddittorio".
Art. 29.
Chiamata di un terzo in causa
L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata di
un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede
mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice
istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo
163-bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve,
a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta
e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento
della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo
nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore,
entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare
la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere
alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura
del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto
nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a
chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza,
chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.
Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova
udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto
dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al
terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal
giudice. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la
citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165,
e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166. Nell'ipotesi
prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni
ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale
di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice
istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini
di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva
a quella di comparizione del terzo".
Art. 30.
Costituzione del terzo chiamato
L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano,
con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni
degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua
volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza
nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice
ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
Art. 31.
Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice
unico
Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Ar. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore
in funzione di giudice unico). - Il collegio, quando rileva che
una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa
dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la
causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice
istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis. Il giudice istruttore,
quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi
a sè in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio,
provvede ai sensi degli articoli 187, 188, 189. In caso di connessione
tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore
in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito
dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189 al collegio,
il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta
la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero
5). Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni
di legge, relative alla composizione del tribunale giudicante si
applicano gli articoli 158 e 161 primo comma".
Art. 32.
Decisione del collegio
L'articolo 275 del codice di procedura civile è costituito dal seguente:
"Art. 275. - (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio,
la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla
scadenza di detto termine per il deposito delle memorie di replica
di cui all'articolo 190. Ciascuna delle parti, nel precisare le
conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi
al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini
indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte,
la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale
alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data
dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza
il giudice istruttore fa le relazione orale della causa. Dopo la
relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza
è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
Art. 33.
Esecuzione provvisoria
L'articolo 282 del codice di procedura civile è costituito dal seguente:
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado
è provvisoriamente esecutiva tra le parti".
Art. 34.
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
- Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione
principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi,
sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
della sentenza impugnata".
Art. 35.
Sospensione necessaria
L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che
il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro
giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende
la decisione della causa".
Art. 36.
Poteri istruttori del giudice
L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore
può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli,
quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone
che appaiono in grado di conoscere la verità".
Art. 37.
Querela di falso
L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Querela di falso). - Se è proposta querela di falso,
il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato
rilevante per la decisione sospende il giudizio e rimette le parti
davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre
a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Art. 38.
Decisione a seguito di trattazione scritta
Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la
seguente intitolazione: "Capo II. Disposizioni Speciali per il Procedimento
Davanti al Pretore". L'articolo 314 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Art. 314. - (Decisione a seguito di
trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura
per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni, dispone
lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
ai sensi dell'articolo 190, e quindi, deposita la sentenza in cancelleria
entro trenta giorni dalla scadenza del termine, per il deposito
delle memorie di replica".
Art. 39.
Decisione a seguito di discussione orale
L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315. - (Decisione a seguito di discussione orale). - Il pretore,
se non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata
discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia
sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso
la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte
del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata
in cancelleria".
Art. 40.
Forma della domanda
Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la
seguente intitolazione: "Capo III. Disposizioni Speciali per il
Procedimento Davanti al Conciliatore". L'articolo 316 del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 316. - (Forma
della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone
mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può
anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere
processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione
a comparire a udienza fissa".
Art. 41.
Rappresentanza davanti al conciliatore
L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti
al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persone
munite di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato,
salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato
a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Art. 42
Contenuto della domanda
L'articolo 318 del codice di procedura civile sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Contenuto della domanda) - La domanda comunque, proposta
deve contenere, oltre l'indicazione del giudice delle parti, l'esposizione
dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione
di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere
termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis,
ridotti alla metà. Se la citazione indica un giorno nel quale il
giudice la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente
successiva". Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile
è soppressa l'intitolazione: "Capo II. Disposizioni speciali per
il procedimento davanti al Conciliatore".
Art. 43
Costituzione delle parti
L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 319. (Costituzione delle parti) - Le parti si costituiscono
depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di
cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione, e quando
occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice
di udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la
residenza o eletto a domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio
di conciliazione debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo
verbale al momento della costituzione".
Art. 44
Trattazione della causa
L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 320. - (Trattazione della causa) - Nella prima udienza il
conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma
dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce,
il conciliatore invita le parti a precisare definitivamente i fatti
che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni,
a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario delle attività svolte dalle parti in
prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori
produzioni richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti
possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati
fino alla definizione del giudizio".
Art. 45
Decisione
L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura
la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni
e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria
entro quindici giorni dalla discussione".
Art. 46
Conciliazione in sede non contenziosa
L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa) - L'istanza
per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente
al conciliatore del comune delle parti ha residenza, domicilio o
dimora, oppure si trova la cosa controversa. Il processo verbale
di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo
a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra
nella competenza del conciliatore. Negli altri casi il processo
verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".
Art. 47
Termini per le impugnazioni
Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Il termine per proporre l'appello la
revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo
comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta
giorni. è anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione
e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei
conciliatori e delle corti d'appello".
Art. 48
Effetti della riforma e della cassazione
Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "La riforma o la cassazione estende i
suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o cassata".
Art. 49
Sospensione dell'esecuzione e dei processi
Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "L'esecuzione della sentenza non è sospesa
per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli
articoli 283, 373 401 e 407".
Art. 50
Forma d'appello
L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 342. - (Forma d'appello) - L'appello si propone con citazione
contenente l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici
dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo
163. Tra il giorno della citazione e quello della udienza di trattazione
devono intercorrere, termini liberi non minori di quelli previsti
dall'articolo 163 bis".
Art. 51
Modo e termine dell'appello incidentale
Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile
è costituito dal seguente: "Appello incidentale si propone, a pena
di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto di costituzione
in cancelleria ai sensi dell'articolo 166".
Art. 52
Domande ed eccezioni nuove
L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)- Nel giudizio d'appello
non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere
dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi
gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza
impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
stessa. Non possono essere nuove eccezioni, che non siano rilevabili
anche d'ufficio. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo
che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione
della cause ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli
nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Può
sempre riferirsi il giuramento decisorio".
Art. 53
Forme e termini della costituzione in appello
Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "La costituzione in appello avviene secondo
le forme e i termini e i procedimenti davanti al tribunale".
Art. 54
Improcedibilità dell'appello
L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 348 (Improcedibilità d'appello), L'appello è dichiarato improcedibile,
anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce i termini. Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente
costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la
causa ad una prossima udienza, l'appellante. Se anche alla nuova
udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile
anche d'ufficio".
Art. 55
Trattazione
L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 350 - (Trattazione) - La trattazione dell'appello è collegiale.
Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare
costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione
di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone
che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Nella stessa
udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appello, provvede
alla riunione degli appelli proposti entro la stessa sentenza e
procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre,
la comparizione personale delle parti".
Art. 56
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 351 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) Sull'istanza
di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella
prima udienza. La parte mediante ricorso al presidente del collegio
può richiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata
prima dell'udienza di comparizione. Il presidente del collegio,
con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti
davanti al collegio in Camera di Consiglio. Con lo stesso decreto,
se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione
della sentenza; in tal caso all'udienza in camera del consiglio
il collegio riconferma, modifica e revoca il decreto con ordinanza
non impugnabile".
Art. 57
Decisione
L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 352. - (Decisione) - Esaurita l'attività prevista negli articoli
350 e 351 il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356,
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio
della comparsa conclusionali e delle memorie di replica ai sensi
dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle
memorie di replica. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni,
può richiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.
In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo
190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere
riproposta al presidente della Corte della scadenza del termine
per il deposito delle memorie di replica. Il Presidente provvede
sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione
da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa
altresì il relatore. La discussione è preceduta dalla relazione
della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta
giorni successivi.
Art. 58
Ammissione e assunzione di prove
Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Ferma l'applicabilità della norma di
cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice
d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione
totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o
comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento
deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli
191 e seguenti".
Art. 59
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
La linea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura
civile e sostituito dal seguente: "Le sentenze pronunziata in grado
d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso
per cassazione".
Art. 60
Riserva facoltativa di ricorso entro sentenze non definitive
Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Contro le sentenze previste dall'articolo
278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso
per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente
ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la
proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza
successiva alla comunicazione della sentenza stessa".
Art. 61
Sospensione del processo di merito
Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Una copia del ricorso per cassazione
proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo
la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice
davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo non
ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione
della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore
o il collegio provvede con ordinanza".
Art. 62
Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
Dopo l'articolo 371 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 371-bis (Deposito dell'atto di integrazione del
contraddittorio) - Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione
del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio
per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione
le parole "atto di integrazione del contraddittorio" deve essere
depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità
entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".
Art. 63
Sospensione dell'esecuzione
Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "L'istanza si propone con ricorso al
conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale,
con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti
rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in Camera di Consiglio.
Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra
parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio
senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio
definitivo con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in
caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente
l'immediata sospensione dell'esecuzione".
Art. 64
Pronuncia in camera di consiglio
Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile
è sostituito dai seguenti: "Oltre che per il caso di regolamento
di competenza della Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta
del pubblico Ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare
l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale,
pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio
o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la
estinzione del processo per avvenuta rinuncia. La Corte se ritiene
che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia
la causa alla pubblica udienza".
Art. 65
Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio
L'articolo 377 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 377 - (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di
consiglio). - Il primo presidente, su presentazione del ricorso
a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza alla camera
di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni
unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo
stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione
dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima".
Art. 66
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel
merito
La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti: "Art. 384 - (Enunciazione del
principio di diritto e decisione della causa nel merito) - La Corte,
quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice
di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa del merito qualora
non siano ulteriori accertamenti di fatto".
Art. 67
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della
Corte di cassazione
Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 391-bis - (Correzione degli errori materiali e revocazione
delle sentenze della Corte di Cassazione) - Se la sentenza pronunciata
dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo
ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo
395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione
o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti
da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione
della sentenza stessa. Sul ricorso la Corte pronuncia in Camera
di Consiglio a norma dell'articolo 375. La pendenza del termine
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non
impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con
ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione
della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione
dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso
il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo".
Art. 68
Proposizione della domanda
Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "La proposizione della revocazione non
sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il
procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta
la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro
fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla
revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione
proposta".
Art. 69
Esecutorietà della sentenza
All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i
seguenti commi: "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette
alla disciplina degli articoli 282 e 283. Il giudice di appello
può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi".
Art. 70
Norme applicabili alla controversia in materia di locazione di comodato
e di affitto
Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 447-bis - (Norme applicabili alle controversie in
materia di locazione, di comodato e di affitto) - Le controversie
di cui all'articolo 8, secondo comma numero 3) sono disciplinate
dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 primo comma
422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 primo
e secondo comma 430, 433, 434 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
in quanto applicabili. Per le controversie relative ai rapporti
di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il
giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole
di deroga alla competenza. Il giudice può disporre d'ufficio, in
qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni
mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la
richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
di categoria indicate dalle parti. Le sentenze di condanna di primo
grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere
con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il
deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza
non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese
quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno".
Art. 71
Conversione del pignoramento
L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 495 - (Conversione del pignoramento) - In qualsiasi momento
anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle
cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese
e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a
pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo
del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti
dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento.
La somma è depositata dal cancelliere presso un Istituto di Credito,
indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato e
determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione sentite le
parti. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone
che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma
versata vi sia sottoposta in loro vece. Qualora il debitore ometta
il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del
terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza
forma parte dei beni pignorati. L'istanza può essere avanzata una
sola volta, a pena di inammissibilità".
Art. 72
Condizioni e tempo dell'intervento
Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Qualora il valore dei beni pignorati,
determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci
milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo
529".
Art. 73
Mutamento del rito
L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti
dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito
speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo
426".
Art. 74
Provvedimenti cautelari
Le sezioni I, II, III, IV e V del Capo III del titolo I del libro
quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le
rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III,
IV, V. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione
"Capo II. Dei procedimenti cautelari" è inserita la seguente sezione:
"Sezione I Dei Procedimenti Cautelari in Generale Art. 669-bis (Forma
della domanda) La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del giudice competente. Art. 669-ter (Competenza anteriore
alla causa) Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si
propone al giudice competente a conoscere del merito. Se competente
per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone
al pretore. Se il giudice italiano non è competente a conoscere
la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe
competente per materia al valore, del luogo in cui deve essere eseguito
il provvedimento cautelare. A seguito della presentazione del ricorso
il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e la presenta senza
ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale
designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Art. 669-quater (Competenza in corso di causa) Quando vi è causa
pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice
della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda
si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato
o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente il quale, provvede
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter. Se la causa pende
davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore. In pendenza
dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al
giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti
al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere
la causa in merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669
ter. Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel
caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel
processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo
316 del codice di procedura penale. Art. 669-quinquies (Competenza
in caso di clausola compromissoria il compromesso e di dipendenza
del giudizio arbitrale) Se la controversia è oggetto di clausola
compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio
arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente
a conoscere del merito. Art. 669 - sexies (Procedimento) Il giudice,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto
motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando
all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per
la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Art. 669-septies (Provvedimento negativo) L'ordinanza di competenza
non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto
non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento
cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza
o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito,
con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento
cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed
è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili,
nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza
se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Art.
669-octies (Provvedimento di accoglimento) L'ordinanza di accoglimento,
ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa
di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per l'inizio del giudizio di merito salva l'applicazione
dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies. In mancanza di fissazione
del termine da parte del giudizio, la causa di merito deve essere
iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il termine
decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o
altrimenti dalla sua comunicazione. Art. 669-novies (Inefficacia
del provvedimento cautelare) Se il procedimento di merito non è
iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice
che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se
non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva,
che il provvedimento è divenuto inefficace e da le disposizioni
necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di
contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente
esecutiva, salva la possibilità, di emanare in corso di causa i
provvedimenti di cui all'articolo 669-decies. Il provvedimento cautelare
perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui
all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata
in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del
quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al
comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza, o in mancanza
con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il
provvedimento. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione
di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e
nel terzo comma perde altresì efficacia: se la parte che l'aveva
richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza
straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente
previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato,
o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale
il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia
del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si
applica il secondo comma del presente articolo. Art. 669-decies
(Revoca e modifica) Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore
della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare
con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente
alla causa se vi si verifichino mutamenti nelle circostanze. Se
la causa di merito è devoluta alla giurisdizione ovvero se l'azione
civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti
previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice
che ha emanato il provvedimento cautelare. Art. 669-undecies (Cauzione)
Con il provvedimenti di accoglimento o di conferma ovvero con il
provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata
ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei
danni. Art. 669-duodecies (Attuazione) Salvo quanto disposto dagli
articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle
misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle
forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibilmente mentre
l'attuazione delle misure cautelari aventi oggetto obblighi di consegna,
rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice
che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina
anche le modalità di attuazione ove sorgano difficoltà o contestazioni
dà ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra
questione va proposta nel giudizio di merito. Art. 669-terdecies
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari) Contro l'ordinanza con
la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia
stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei
termini previsti dall'articolo 739, secondo comma. Il reclamo contro
i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro
i provvedimenti del giudice singolo del tribunale quello contro
si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che
ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare
è stato emesso dalla Corte d'Appello il reclamo si propone ad altra
sezione della stessa Corte o in mancanza, alla Corte d'Appello più
vicina. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 767 e 738.
Il collegio convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni
dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale
conferma modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente
del tribunale alla Corte investiti del reclamo, quando per motivi
sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, può disporre
con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinata
alla prestazione di congrua cauzione. Art. 669-quaterdecies (Ambito
di applicazione) Le disposizioni della presente sezione si applicano
ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III, e V di questo capo,
nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari
previsti dal codice civile, e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies
si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva dalla
sezione IV di questo capo". Aggiornamento: Il D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto che
" il presente articolo si applica, in quanto compatibile, ai giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti
i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia
se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza
di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale erano stati concessi ".
Art. 75
Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili
Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile
è costituito dal seguente: "Il sequestro conservativo sui mobili
e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento
presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante
deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti
al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie
relative all'accertamento dell'obbligo è sospeso fino all'esito
di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato
accertamento dei propri obblighi". Aggiornamento: Il D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto
che " il presente articolo si applica, in quanto compatibile, ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia
se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza
di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale erano stati concessi ".
Art. 76
Forma dell'istanza
Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente: "Quando vi è causa pendente per il merito,
la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater". Aggiornamento:
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con L. 6 dicembre 1994,
n. 673 ha disposto che " il presente articolo si applica, in quanto
compatibile, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati
perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato
inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi
".
Art. 77
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura
civile sono sostituiti dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti". Aggiornamento:Il D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto
che " il presente articolo si applica, in quanto compatibile, ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia
se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza
di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale erano stati concessi ".
Art. 78
Determinazione delle udienze di prima comparizione
L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 69-bis. - (Determinazione
delle udienze di prima comparizione). - Il decreto del presidente
del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo
163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze
destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve
essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il
30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno
giudiziario cui si riferisce".
Art. 79
Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione
Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: "Qualora
il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato
per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata
d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva,
assegnata allo stesso giudice. La stessa disposizione si applica
anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso
da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato
dall'attore".
Art. 80
Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza
e composizione dei collegi
Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Art. 113. - (Determinazione
dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi).
- Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della
sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere
di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore
a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal
presidente, dal relatore e dal giudice più anziano. Art. 114. -
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi).
- All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale
stabilisce, con decreto approvato, dal primo presidente della Corte
d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale
o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo
e quarto dell'articolo 275 del codice. Il decreto del presidente
deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza
del tribunale. Al principio di ogni trimestre il presidente del
tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante
per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo
275 del codice. Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore
a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal
presidente, dal relatore e dal giudice più anziano".
Art. 81
Determinazione dei giorni d'udienza
Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il primo
presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio
e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le
ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla
prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto
deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello
durante il periodo al quale si riferisce".
Art. 82
Appello contro la sentenza di estinzione del processo
L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente: "Art. 130. - (Appello contro la
sentenza di estinzione del processo). - Nel giudizio d'appello contro
la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma
dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto
nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario,
autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini,
e provvede in camera di consiglio con sentenza.
Art. 83
Procedimento in camera di consiglio
L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il cancelliere
provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle
parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice".
Art. 84
Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del
contraddittorio
Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 144-bis. - (Attestazione
del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio).
- Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo
371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione,
da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo
138".
Art. 85
Esecuzione sui beni sequestrati
Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il sequestrante
che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo
686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice
competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni
previste nell'articolo 498 del codice". Aggiornamento: Il D.L. 7
ottobre 1994, n. 571, convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673
ha disposto che " il presente articolo si applica, in quanto compatibile,
ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la
loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato,
e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente
il diritto a cautela del quale erano stati concessi ".
Art. 86
Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o
di lodo arbitrale
Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 156-bis. - (Esecuzione
sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale).
- Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice
straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena
di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre
domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del
lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente
dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile. La
dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo
686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".
Aggiornamento:Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con L.
6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto che " il presente articolo si
applica, in quanto compatibile, ai giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente
autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non
passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero
e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati
concessi ".
Art. 87
Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni
Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il Ministro
di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione
degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura
dei compensi dovuti agli istituti.
Art. 88
Composizione dell'organo giudicante
L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art.
48. - (Composizione dell'organo giudicante) - In materia penale
il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti. In materia
civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:
nei giudizi di appello; nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento
del pubblico ministero; nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
nei procedimenti in camera di consiglio; nei giudizi di opposizione,
impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni
tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti
la liquidazione coatta amministrativa; nei giudizi di omologazione
del concordato fallimentare e del concordato preventivo; nei giudizi
di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi
e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra
controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società,
nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni
in partecipazione e nei consorzi; nei giudizi di cui agli articoli
784 e seguenti del codice di procedura civile; nei giudizi di cui
alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Il tribunale, salve le disposizioni
relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica
in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale,
nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice
istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice
unico con tutti i poteri del collegio".
Art. 89
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma;
672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo
comma, del codice di procedura civile. A far data dal 30 aprile
1995 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo
comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed
ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello
stesso codice. A far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli
110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile. A far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli
30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni. A far data dal 30 aprile 1995 al primo
comma dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole:
'osservando le norme previste dall'articolo 46' sono sostituite
dalle seguenti: 'osservando le norme previste dall'art. 447-bis
del codice di procedura civile'.
Art. 90
Disciplina transitoria
I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal
giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi
pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora
rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione
dell'art. 8 del codice di procedura civile ancorchè il pretore fosse
incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. L'incompetenza
per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi
previsti dall'art. 28 del codice di procedura civile sono rilevate
d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 30
aprile 1995. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima
udienza successiva alla data del 30 aprile 1995, istanza per la
prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della
causa dal ruolo. L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano
già state precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 189 del codice
di procedura civile. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza
di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla
data del 30 aprile 1995, assegna alle parti un termine perentorio
per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli
adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e
184 del codice di procedura civile. Nei procedimenti che alla data
del 30 aprile 1995 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'art.
189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica
con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'art. 190
del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente
a tale data. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del
30 aprile 1995 non si applica il nuovo testo dell'art. 345 del codice
di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo
tale data non si applica il nuovo testo dell'art. 345 del codice
di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto
sotto la disciplina della legge anteriore. L'art. 447-bis del codice
di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del
30 aprile 1995 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art.
426 dello stesso codice. Per quanto non disposto dai commi da 1
a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi
in corso alla data del 30 aprile 1995.
Art. 91
Organizzazione degli uffici nella fase transitoria
Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 30 aprile
1995 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà
e non piu' dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della
trattazione delle controversie e degli affari civili. Per gli anni
successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito
ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità
delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura,
assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello
sentiti i consigli giudiziari. Qualora l'organico degli uffici giudiziari,
per la sua esiguità, sia tale da impedire l'applicazione del comma
1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire
una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico
delle pendenze esistenti alla data del 30 aprile 1995 nonchè al
numero delle cause sopravvenute.
Art. 92
Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni Norma transitoria
1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15;
da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a
83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995. |