| Art.11.
1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni
degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e
seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 (51), concernenti l'equo
canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano
ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili
per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione
di ultimazione dei lavori e semprechè, alla data del contratto,
sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia
stata presentata domanda per l'accatastamento.
2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi
fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori (*) maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare
accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978.
La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente
ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare
i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente,
agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978 Resta ferma
l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli
articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978).
2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone,
il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n.
309 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma,
nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
per la stipula di accordi in deroga alla L. 27 luglio 1978, n. 392. |