| previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione
di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione
da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento
da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente
comma.
(4) Comma così modificato dall' art. 2, lettera c),
della L. 8 gennaio 2002, n.2.
Art. 4-bis.(5)
(Tipi di contratto)
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati
di cui all'articolo 2, comma 3, nonchè dei contratti
di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5,
comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari
di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative,
da definire negli accordi locali, in relazione a specifici
aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri
per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma
2.
(5) Articolo inserito dall' art. 1 della L. 8 gennaio 2002,
n.2.
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria)
1. Il decreto di cui al comma
2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità
per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria
anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente
legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze
abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di
contratto di cui all'articolo 4-bis .(6)
3. È facoltà dei comuni sede di università
o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa
con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali
per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili
ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano,
oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo
2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni
degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.(7)
(6) Comma così modificato
dall' art. 2, lettera d), punto 1), della L. 8 gennaio 2002,
n.2.
(7) Comma così modificato dall' art. 2, lettera d),
punto 2), della L. 8 gennaio 2002, n.2.
Capo III
Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo
Art.6.
(Rilascio degli immobili)
1. Nei comuni indicati all'articolo
1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita
locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso
abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio
per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione
di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni
sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto
di locazione in base alle procedure definite all'articolo
2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di
accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni
dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal
secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è
ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il
decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione
vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a
servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell esecuzione entro un termine di sei
mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore
ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi
motivo al tribunale che giudica con le modalità di
cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai
commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi
nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di
età, abbia cinque o più figli a carico, sia
iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento
di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario
di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente
di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio
per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento del termine delle esecuzioni può essere
fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti
il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno
sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui
al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo
11 del citato decreto legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per
i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n.
551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino
all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere,
ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile
pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto,
al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti
in misura pari al settantacinque per cento della variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato
è maggiorato del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di
risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del
codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono
dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso
di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque
concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento
di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della citata legge n. 392 del 1978. (8)
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo
1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità
ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione
fissata entro il termine di tre mesi.
(8) La Corte Costituzionale con sentenza n.482 del 9 Novembre
2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di
questo comma, nella parte in cui si esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art.1591 del
codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza
del termine di sospensione della esecuzione ope legis o di
quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.
[Art. 7. (9)
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile)
1. Condizione per la messa
in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato è la dimostrazione che il contratto di locazione
è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato
ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante
dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione,
nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura
civile devono essere indicati gli estremi di registrazione
del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia
dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce
ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima
dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante
dal contratto è stato dichiarato nonché gli
estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno
precedente a quello di competenza.]
(9) La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 5 ottobre
2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di questo articolo.
Capo IV
Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art.8.
(Agevolazioni fiscali)
1. Nei comuni di cui all'articolo
1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, il reddito imponibile derivante
al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito
in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle
condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento.
Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima
del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al
comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione nonché
quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano
ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative
di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di
cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa
con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede,
ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei
comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i
criteri previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori
pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze
dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa
di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione
fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente
aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la percentuale di determinazione della base imponibile
prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai
contratti stipulati prima della data di entrata in vigore
del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: (I redditi derivanti da contratti di locazione
di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono
a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità è riconosciuto un credito di imposta
di pari ammontare). |