6. Per l'attuazione dei commi
da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi
per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di
lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e
di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa
di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi
a decorrere dall'anno 2001.
[Art. 9. (10)
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare)
1. I fondi per la previdenza
complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono
optare per la libera determinazione dei canoni di locazione
oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo
2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia,
i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili
sono soggetti all'IRPEG.]
(10) Articolo abrogato dall'art.
7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Art.10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali)
1. Con provvedimento collegato
alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è
istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura
delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo
modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato,
di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate
categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale
revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi
successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo
si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con
i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art.11.
(Fondo nazionale)
1. Presso il Ministero dei
lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori
devono dichiarare sotto la propria responsabilità che
il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica
sia privata, nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese
dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti
per la locazione o attraverso attività di promozione
in convenzione con cooperative edilizie per la locazione,
tese a favorire la mobilità nel settore della locazione
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione
per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari
per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma
3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei
contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza
sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite,
entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001
la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori
pubblici previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato
dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente
ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma
6. Il fabbisogno è comunicato al ministero dei lavori
pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno. (11)
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui
al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di
cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite
ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino
anche la disponibilità dei comuni a concorrere con
proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano
trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi
alla nomina ed all'attività del commissario ad acta
sono posti a carico dell'ente inadempiente.(12)
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità
di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione
dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata
al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge
14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996,
1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le
predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE
6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo
61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano
nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori
minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione
dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,
intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione
di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma
1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica al Fondo di cui al comma
1.
(11) Comma così sostituito
dall' art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 21.
(12) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art. 2
della L. 8 febbraio 2001, n. 21.
Capo V
Disposizioni finali
Art.12.
(Osservatorio della condizione abitativa)
1. L'Osservatorio della condizione
abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero
dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché
il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio,
anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti
dalle regioni con propri provvedimenti.
Art.13
(Patti contrari alla legge)
1. È nulla ogni pattuizione
volta a determinare un importo del canone di locazione superiore
a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può chiedere la restituzione
delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti
di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è
nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi
le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie,
dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati
in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto
con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo
del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio
economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può richiedere la restituzione
delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore
può altresì richiedere, con azione proponibile
dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni
conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero
dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì
consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione
di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina
il canone dovuto, che non può eccedere quello definito
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore
che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati;
nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce
la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla
presente legge non producono effetti se non vi è obbligo
di registrazione del contratto stesso.
Art.14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme)
1. In sede di prima applicazione
dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione
il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della
presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale
in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in
composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1 bis, 2,
3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente
alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative
in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art.15.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi
per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte correnteFondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto
a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a
Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. |