Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione
di gravi reati
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare
norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione
di gravi reati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze,
per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1
Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il
seguente:
(Attentato a impianti di pubblica utilità)
- Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere
impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione
di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da uno a quattro
anni.
Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione
del suo funzionamento, la pena è della reclusione
da tre a otto anni».
Art. 2
L'art. 630 del codice penale è sostituito
dal seguente:
Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione, di
terrorismo o di eversione)
- Chiunque, allo scopo di conseguire, per sè o per
altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione,
ovvero per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, sequestra una persona è
punito con la reclusione di anni trenta.
Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata
si applica la pena dell'ergastolo.
Nel caso di sequestro a scopo esclusivo di estorsione, se
la persona sequestrata è liberata senza che sia stato
conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista
nel primo comma è diminuita. Se taluno dei concorrenti,
dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato
sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano
le pene previste dall'art. 605.
Nel caso di sequestro per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti,
dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà, si applica la reclusione
da due a otto anni.
Nei casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e
dal quarto comma, se il soggetto passivo muore, dopo la
liberazione, in conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente,
la reclusione da sei a dodici anni e da otto a quindici
anni».
Art. 3
Dopo l'art. 648 del codice penale è aggiunto
il seguente:
(Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina
aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a
scopo di estorsione)
- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie
fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti
dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata
o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro
denaro o altri valori, al fine di procurare a sè
o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti
suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è
punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la
multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente».
Art. 4
Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti
i seguenti:
(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità
giudiziaria)
- Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero,
per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono
ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche
in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti
relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte
sul loro contenuto».
(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
Ministro per l'interno)
- Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di
ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati,
può chiedere all'autorità giudiziaria competente
copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione e l'accertamento
dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426,
428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma e 630 del codice penale, nonchè
dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma,
della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni,
dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, e dall'art.
1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976,
n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159.
L'autorità giudiziaria può trasmettere le
copie e le informazioni di cui al comma precedente anche
di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere
entro cinque giorni.
Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi
precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio. Se il giudice
ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art.
307 emette decreto motivato di rigetto».
Art. 5
Dopo l'art. 225 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
(Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e
dal fermato)
- Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire
le indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165-ter,
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza
del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato,
dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art.
238.
Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive
di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare
oggetto di rapporto nè di testimonianza, a pena di
nullità. Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono
dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o
al pretore ed al difensore di aver acquisito le sommarie
informazioni».
Art. 6
Il secondo comma dell'art. 226-terdel codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«Il decreto deve indicare le modalità e la
durata delle operazioni disposte. Tale durata non può
superare i quindici giorni, ma può essere prorogata
per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino
le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo.
Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione».
Art. 7
Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-terdel codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:
«L'autorizzazione può essere data anche oralmente,
con l'indicazione delle modalità e della durata delle
operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per
iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi
precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella
quale il provvedimento orale è stato emesso».
Art. 8
L'art. 226-quater del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
(Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione
o intercettazione di comunicazioni o conversazioni)
- Le operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate
presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica
ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati,
presso impianti di pubblico servizio. Tuttavia, quando per
ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti
indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica
o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni
ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione
agli uffici di polizia giudiziaria.
Le operazioni devono essere documentate in apposito processo
verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento
di autorizzazione, la descrizione delle modalità
di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonchè
i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate
e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è
indicato il numero delle custodie nonchè il numero
dell'apparecchio controllato.
I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente
trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice
istruttore che ha autorizzato le operazioni.
Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei
predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in
procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte,
se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura
è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.
I processi verbali delle attività previste nei commi
precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate
in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori
degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art.
304-quater.
Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater,
il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni
relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè
dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità
o irrilevanti a fini probatori in qualunque processo, provvedendo
alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.
Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie
previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale
in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono
estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su
disco».
Art. 9
Dopo l'art. 226-quinquies del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
(Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni
telefoniche)
- Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta
del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata
anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta
del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri,
del comandante del gruppo della guardia di finanza o di
altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto
operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove
le operazioni devono essere eseguite può autorizzare
l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche
quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti
indicati nel primo comma dell'art. 165-ter.
Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle
modalità previste dal secondo comma dell'art. 226-ter
e dai primi quattro commi dell'art. 226-quater.
Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono
essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle
indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore
della Repubblica che ha autorizzato le operazioni».
Art. 10
L'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è
sostituito dal seguente:
«In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art.
502 del codice di procedura penale, il procuratore della
Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo,
sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i
delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice
penale, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi,
e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati».
Art. 11
Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare
nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare
le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo
necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro
ore.
La disposizione prevista nel comma precedente si applica
anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la
falsità delle dichiarazioni della persona richiesta
sulla propria identità personale o dei documenti
d'identità da essa esibiti.
Dell'accompagnamento è data immediata notizia al
procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che
non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente,
ordina la liberazione della persona accompagnata.
Art. 12
Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro
titolo consente l'uso di fabbricati, ha l'obbligo di comunicare
all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro
quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l'esatta
ubicazione di essi, nonchè le generalità dell'acquirente,
del conduttore o della persona che assume la disponibilità
del bene e gli estremi del documento di identità
o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione all'autorità
locale di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche
verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno
1977. Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale
la data della ricevuta postale.
Art. 13
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.