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Guida ai mutui - Accollo mutuo quando conviene ?
frazionamento del mutuo edilizio

I consigli di compraeaffitta.it per finanziare l’acquisto della propria casa

Accollo del mutuo esistente quando conviene

Spesso l’immobile che si vuole acquistare ha già un mutuo, acceso dall'attuale venditore, oppure se stiamo acquistando un immobile nuovo dall'impresa che ha richiesto un finanziamento per erigere il fabbricato.

In questo caso abbiamo due possibilità, valutare la possibilità di subentrare nel mutuo esistente, accollandosi le rate residue alle condizioni già stabilite, o pagare l’intero prezzo di vendita dell’immobile servendosi di un diverso finanziamento concesso da altro istituto bancario, che iscriverà tramite il notaio dopo aver estinto la precedente una nuova ipoteca.

Subentrare ad un mutuo esistente è un’operazione che a volte conviene, si risparmiano automaticamente tutte le spese di accensione del mutuo. E' consigliabile però un’attenta valutazione è infatti possibile che le condizioni del vecchio mutuo in quanto concordato precedentemente, magari in condizioni di mercato nettamente differenti da quelle attuali possa essere a conti fatti svantaggioso per il tasso più elevato o per le condizioni più onerose oppure perchè è previsto dalla banca una commissione per il subentro sul capitale residuo.
Prima di accettare e' bene tener conto anche dei vincoli e delle limitazioni insite nell'accollo di un debito esistente.
- L'importo massimo utilizzabile è quello del capitale residuo
- La durata non è modificabile
- La tipologia di mutuo non è quella che si sarebbe scelto
E' consigliabile riservarsi sin dalla proposta di acquisto e del compromesso la facoltà di decidere se procedere all'accollo (conveniente anche per il venditore che risparmierebbe le spese di cancellazione dell'ipoteca e le penali per l'anticipata estinzione, spese che potrebbero essere richieste all'acquirente che dopo una frettolosa decisione di accollo avesse cambiato idea).
Se si decide per l'accollo bisognerà accertare l'esatto ammontare del debito rimanente con una dichiarazione della banca creditrice la quale farà un conteggio calcolando i 'dietimi' giornalieri (quota interessi che matura giornalmente sul debito, il calcolo è abbastanza semplice - Debito residuo x Tasso % annuo / 36500) fino alla data fissata per l'accollo e detraendo l'importo del debito residuo dal saldo prezzo.

La richiesta di accollo viene effettuata come una normale domanda di mutuo dotata di tutta la consueta documentazione anagrafica e reddituale non è quindi sufficente una semplice notifica e nel caso la vendita dell'immobile avvenga senza che la banca abbia rilasciato il proprio benestare all'accollo, il contratto di mutuo resterà a tutti gli effetti intestato al vecchio venditore che continuerà a garantire il debito in virtù dell'ipoteca iscritta con il rischio di esere chiamato a rifondere le eventuali rate impagate nonostante l'immobile abbia cambiato proprietario. (L'accollo può avere carattere liberatorio 'privativo' quando svincola il vecchio debitore o 'cumulativo' quando il debitore originario resta obbligato in solido verso la banca insieme al nuovo debitore).

E' indispensabile per il venditore richiedere alla banca una esplicita liberatoria sottoscritta da un funzionario al quale l'istituto di credito abbia attribuito facoltà adeguate per autorizzare atti di questo tenore in quanto l'accollo rappresenta senzaltro un beneficio economico che elimina i costi di estinzione e di cancellazione dell'ipoteca, ma qualora l'accollo risultasse 'cumulativo' porterebbe con sé rischi ben più consistenti del risparmio ottenuto.

Nel caso di acquisto di un appartamento di nuova costruzione è solitamente proposto l'accollo di una quota del mutuo edilizio gravante sull'immobile (i mutui edilizi possono venire accollati solo fino alla dell'80% del controvalore immobiliare. Chi necessita di importi maggiori dovrà per forza ricorrere ad un altro mutuo). se l'accollo non viene accettato l'impresa è costretta ad estinguere la quota di mutuo gravante sull'unità con fondi propri e non può ripartire su di loro le spese sostenute per l'apertura del mutuo edilizio.

Considerati i costi esorbitanti necessari alla realizzazione di un edificio è del tutto naturale che l'impresa costruttrice ricorra quasi sempre al 'mutuo edilizio' si tratta di un finanziamento garantito da un'ipoteca iscritta sul terreno su cui sorgerà la costruzione viene erogato dalla banca in tranche, al progredire della costruzione e al proporzionale aumento di valore della stessa, mutuo che graverà quindi su tutte le unità immobiliari del fabbricato.

Al momento della vendita, l'impresa chiederà alla banca di frazionare il mutuo e di ripartirlo su tutte le unità (entro il limite dell'80% del valore immobiliare) oppure di 'svincolare' alcune unità, trasformando in questo modo il 'mutuo edilizio' in tanti piccoli mutui indipendenti, riferiti individualmente ad ogni unità, con la possibilità con i mutui erogati dalle banche più evolute di scegliere la durata del rimborso, il tipo di contratto, tasso fisso o variabile, oltre a soluzioni con opzione di tasso o rimborsi a rata fissa e durata variabile.

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