Fideiussione
La fideiussione è il negozio giuridico tramite il
quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione
altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore
del rapporto obbligatorio (codice
civile all'art. 1936) la fideiussione è una
garanzia personale, perché non accede ad un bene,
come l’ipoteca, ma alla persona che la promette, con
l'estinzione del mutuo, la fideiussione si estingue automaticamente
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio
essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita:
l'art.
1939 e l'art.
1945 esprimono questo principio. Un altro indicatore
della accessorietà della fideiussione si evince dal
fatto che l'entità della fideiussione non può
superare il valore del debito garantito. Il fideiussore
risulta obbligato in solido con il debitore principale,
e se il fideiussore ha rinunciato al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale il creditore potrà
chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore
o al debitore.
L'Art.
1938 C.C. nella sua formulazione, ha implicitamente
consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa
a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri) fidejussione
richiesta dalle banche.
La fideiussione omnibus si caratterizza per la presenza
di due clausole: la prima, detta 'garanzia a prima richiesta
e senza eccezioni', stabilisce che il fideiussore è
tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca,
senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti
al debito garantito; e la seconda denominata 'clausola estensiva'
estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che
un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti
dell'istituto bancario che in questo caso ha l'obbligo di
indicare nel contratto l'importo massimo garantito.