Home Annunci di privati Annunci di agenzie Guida affitto Guida acquisto vendita Guida mutui Privacy Calcola Mutuo

Guida ai mutui - Fideiussione

I consigli di compraeaffitta.it per finanziare l’acquisto della propria casa

Fideiussione

La fideiussione è il negozio giuridico tramite il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio (codice civile all'art. 1936) la fideiussione è una garanzia personale, perché non accede ad un bene, come l’ipoteca, ma alla persona che la promette, con l'estinzione del mutuo, la fideiussione si estingue automaticamente

L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: l'art. 1939 e l'art. 1945 esprimono questo principio. Un altro indicatore della accessorietà della fideiussione si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito. Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, e se il fideiussore ha rinunciato al beneficio della preventiva escussione del debitore principale il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore.

L'Art. 1938 C.C. nella sua formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri) fidejussione richiesta dalle banche.

La fideiussione omnibus si caratterizza per la presenza di due clausole: la prima, detta 'garanzia a prima richiesta e senza eccezioni', stabilisce che il fideiussore è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito; e la seconda denominata 'clausola estensiva' estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario che in questo caso ha l'obbligo di indicare nel contratto l'importo massimo garantito.

Art 1936 Codice civile: È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art 1938: Codicecivile: - la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace

Art 1939: Codicecivile: - la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionaleo futura con previsione,in quest'ultimo caso , dell'importo, dell'importo massimo garantito.

Art. 1945 - il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale salva quella derivante dall'incapacità


Segnala ad un amico
Casa: Guida ai mutui
Calcola la rata del mutuo



Limitazione responsabilità
| Home | Annunci di privati | Annunci di agenzie | News | Contatti | Calcola rata mutuo | Privacy | Mappa del sito | Guida all'affitto | Guida Acquisto-Vendita | Guida mutuo | Scambio link | Siti amici | Giochi on line | Ricette cucina e cocktails | Risorse webmaster gratis |
 
| Aggiungi ai Preferiti | Torna alla pagina precedente |
Top