Tasso di usura
La
legge n. 108/96 (Disposizioni in materia di usura) ha
stabilito un limite al tasso d'interesse passivo applicato
sul mutuo oltre il quale gli interessi sono sempre considerati
usurari.
All’ Art. 2 comma 4 la legge fissa il tasso di usura
come 'il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella gazzetta ufficiale relativamente alla categoria
di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato
della meta'.
Per combattere i tassi usurai il Ministero del Tesoro rileva
quindi ogni 3 mesi i tassi di interesse medi praticati dalle
banche e dagli istituti finanziari nel corso dell'ultimo
trimestre, (Tasso Effettivo Globale Medio, la rilevazione
viene effettuata sui Taeg che, sono comprensivi della quasi
totalità delle spese relative al mutuo) i tassi medi
rilevati (TEGM) uno per i mutui a tasso fisso ed uno per
i mutui a tasso variabile, aumentati di un ulteriore 50%,
costituiscono il 'tasso limite o tasso soglia' applicabile
da banche e finanziarie, ai contratti di mutuo nel corso
del successivo trimestre.
Oltre questo limite si configura il reato di usura, pertanto
gli interessi sono dovuti solo nella misura legale, ogni
eventuale clausola inserita in contratto è nulla
e fa decadere il diritto di pretendere qualsiasi importo
a titolo di interesse relativo all'operazione in corso oltre
a conseguenze di natura penale.
I Tassi Effettivi Medi Globali e i tassi limite sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale, e liberamente consultabili sul
sito del Ministero del Tesoro.
E' importante sottolineare che prima dell’emanazione
della legge
n. 108 del 7 marzo 1996 la valutazione dell’eventuale
carattere usurario tel tasso praticato sul mutuo riguardava
solo il momento della sua stipulazione, un contratto, non
usurario al momento della sua stipulazione, non poteva quindi
'diventarlo'.
Con l’entrata in vigore della disciplina
anti usura, e con il successivo intervento del legislatore
con il decreto
legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito poi con modifiche,
nella legge
28 febbraio 2001, n. 24 dove recita che "la legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari" viene riconosciuto il fenomeno dell’usura
'sopravvenuta' possono cioè essere considerati usurari
contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della
legge n. 108/96 in cui tasso di interesse, lecito alla sottoscrizione,
abbia successivamente superato il tasso-soglia in vigore al
momento. |