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Guida ai mutui - tasso di usura

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Tasso di usura

La legge n. 108/96 (Disposizioni in materia di usura) ha stabilito un limite al tasso d'interesse passivo applicato sul mutuo oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari.

All’ Art. 2 comma 4 la legge fissa il tasso di usura come 'il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della meta'.

Per combattere i tassi usurai il Ministero del Tesoro rileva quindi ogni 3 mesi i tassi di interesse medi praticati dalle banche e dagli istituti finanziari nel corso dell'ultimo trimestre, (Tasso Effettivo Globale Medio, la rilevazione viene effettuata sui Taeg che, sono comprensivi della quasi totalità delle spese relative al mutuo) i tassi medi rilevati (TEGM) uno per i mutui a tasso fisso ed uno per i mutui a tasso variabile, aumentati di un ulteriore 50%, costituiscono il 'tasso limite o tasso soglia' applicabile da banche e finanziarie, ai contratti di mutuo nel corso del successivo trimestre.
Oltre questo limite si configura il reato di usura, pertanto gli interessi sono dovuti solo nella misura legale, ogni eventuale clausola inserita in contratto è nulla e fa decadere il diritto di pretendere qualsiasi importo a titolo di interesse relativo all'operazione in corso oltre a conseguenze di natura penale.

I Tassi Effettivi Medi Globali e i tassi limite sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e liberamente consultabili sul sito del Ministero del Tesoro.

E' importante sottolineare che prima dell’emanazione della legge n. 108 del 7 marzo 1996 la valutazione dell’eventuale carattere usurario tel tasso praticato sul mutuo riguardava solo il momento della sua stipulazione, un contratto, non usurario al momento della sua stipulazione, non poteva quindi 'diventarlo'.

Con l’entrata in vigore della disciplina anti usura, e con il successivo intervento del legislatore con il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito poi con modifiche, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 dove recita che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" viene riconosciuto il fenomeno dell’usura 'sopravvenuta' possono cioè essere considerati usurari contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/96 in cui tasso di interesse, lecito alla sottoscrizione, abbia successivamente superato il tasso-soglia in vigore al momento.


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