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Guida ai mutui - spese
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| I consigli di compraeaffitta.it
per finanziare l’acquisto della propria casa |
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Spese associate al
mutuo
Per valutare la convenienza di un mutuo,
è necessario considerare oltre al tasso di interesse
e allo spreed
anche tutte le spese connesse all'operazione di finanziamento
spese che variano da banca a banca.
L’accensione di un mutuo comporta infatti il pagamento
di una serie di spese aggiuntive, talvolta non immediatamente
percepibili o non conosciute, che vanno a sommarsi all’importo
delle rate da rimborsare periodicamente alla banca.
Alcune di queste spese prevedono importi piuttosto elevati
e meritano di essere valutate attentamente da parte di chiunque
si appresti a scegliere un contratto di mutuo.
Spese di istruttoria:
L'istruttoria e' la fase in cui la banca compie tutte le
formalità necessarie all'erogazione del mutuo, acquisizione
dei documenti, valutazione della capacità di reddito
del richiedente, ecc.. Le spese di istruttoria variano sensibilmente
da banca a banca e in genere oscillano tra lo 0,1% e lo
0,5% dell'importo finanziato.
Perizia: La perizia
eseguita solitamente da tecnici di fiducia della banca è
finalizzata ad accertare il valore di mercato dell'immobile
e a verificarne la regolarità edilizia, assenza di
abusi edilizi, abitabilità, ecc.. il costo di una
perizia 150 - 450 euro varia in base all'importo finanziato
alla banca e al perito scelto. (alcuni istituti per importi
non elevati accettano la perizia dell'agente immobiliare
o un'autoperizia, con risparmio di spese)
Costi notarili: Il
notaio e' un pubblico ufficiale iscritto ad un albo il suo
onorario e' regolato da un tariffario (tariffe minime, quindi
ogni notaio puo' maggiorarle e' possibile richiedere il
preventivo e scegliere il notaio che ispira maggiore fiducia).
Alla sottoscrizione del rogito il notaio incasserà
oltre al suo onoraio per l'atto di compravendita e l'atto
di mutuo (comprensivo di costi per l'esecuzione delle visure
ipotecarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
e della 'relazione notarile') anche le imposte dovute allo
Stato (imposta di registro o iva e imposte fisse) che variano
a seconda del tipo di atto, dell’importo dell’ipoteca
e dell’ente erogante.
Prima dell'atto il notaio provvede a redigere 'la relazione
notarile preliminare' preceduta da una visura ipotecaria
onde accertare - l’assenza di pesi e gravami sull’immobile
(ipoteche
ecc.), la validità del titolo di acquisto sull’immobile,
dell’attuale e dei precedenti proprietari. La 'relazione
notarile' è richiesta dalla banca per procedere all’erogazione
del mutuo (concesso, salvo verifica per minimizzare i propri
rischi).
L’imposta sostitutiva:
I finanziamneti a medio-lungo termine sono soggetti
ad 'imposta sostitutiva' dovuta dal soggetto erogante (banca)
ma di fatto a carico dal mutuatario l'imposta incide sul
costo del mutuo con 2 diverse aliquote: 0,25% dell'importo
finanziato per acquisto prima casa - 2% negli altri casi
(legge
n. 191 del 2004, di conversione del decreto legge n.
168). l'importo viene trattenuto direttamente dalla banca
al momento dell'erogazione.
Costi assicurativi:
Le polizze incendio e scoppio (obbligatorie) il cui costo
varia in relazione al valore del mutuo ed alla sua durata
servono a tutelare il mutuatario da eventi direttamente
collegati all’abitazione. In caso di sinistro l’assicurazione
prevede un rimborso pari al costo di ricostruzione dell’immobile
ipotecato, estinguendo quindi, il debito con la banca.
La polizza sulla vita (facoltativa) Il costo assicurativo
varia in base al valore dell'immobile, all'importo erogato
e alla durata del mutuo.
Le polizze protezione mutui (facoltative) servono a tutelare
il mutuatario in caso di eventi che possono compromettere
la sua capacità di rimborso (ad es. decesso, malattia,
inabilità, infortunio, perdita del posto di lavoro,
ecc.) si sostituiscono al mutuatario per il debito residuo.
Il mutuatario può scegliere la polizza proposta dalla
banca o assicurarsi presso compagnia di sua scelta deve
però presentare all’erogazione del mutuo la
polizza (incendio e scoppio) con la clausola di vincolo
a favore della banca.
Spese di gestione:
Occorre poi prestare attenzione alle spese di gestione varie
previste dalla banca, tra cui compaiono ad esempio le spese
di incasso rata (che la banca può imporre ad ogni
pagamento), al tasso di mora applicato in caso di ritardo
nel pagamento di una rata che prevedono una maggiorazione
compresa tra l'1% e il 4% rispetto al tasso pattuito per
il finanziamento.
Il ritardo nel pagamento per piu' rate, anche non consecutive,
consente alla banca o alla finanziaria di richiedere la
risoluzione del contratto.
Penali: Tutti i costi
di estinzione del mutuo, come l’ammontare della penale
prevista in caso di anticipata estinzione o le spese di
cancellazione dell’ipoteca necessaria nel caso in
cui, anche ad avvenuta estinzione del mutuo si desideri
vendere l’immobile.
Ogni contratto di mutuo prevede la possibilita' di estinguere
anticipatamente il debito residuo possibilità scoraggiata
dalla banca, (in quanto causa la perdita degli interessi
futuri) dall'applicazione di una penale prevista dal contratto
e che oscilla solitamente tra l'1% e il 4% del debito residuo
e varia anche in base al momento in cui avviene l'estinzione,
e' di importo maggiore nei primi anni del mutuo, piu' bassa
se avviene dopo i primi 5 anni. (i mutui erogati
dal 2 febbraio 2007 sono esenti da costi per anticipata
estinzione e cancellazione ipoteca. Il Decreto Legge n°
7 del 31 gennaio 2007 'Decreto Bersani' stabilisce nulla
qualsiasi clausola che la preveda)
Le penali per anticipata estinzione per i mutui stipulati
prima del 2 febbraio 2007, saranno definite dall’Abi
e dalle associazioni dei consumatori che avranno tempo fino
al 3 maggio 2007 (90 giorni dall’entrata in vigore
del decreto Bersani), per fissare un tetto massimo. In caso
di mancato accordo tra le parti interverrà la decisione
della Banca d’ Italia che stabilira' entro 30 giorni
la percentuale della penale a cui gli istituti dovranno
attenersi nel rinegoziare i mutui.
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| Dopo una
lunga e difficile trattativa tra l’Abi e le 16 associazioni
dei consumatori è stato firmato l’accordo che
stabilisce la riduzione delle penali per anticipata estinzione,
anche per i mutui accesi prima del decreto Bersani sulle liberalizzazioni
i benefici saranno applicati automaticamente e senza alcun
costo (neppure di comunicazione) e senza esplicita richiesta
da parte del consumatore. Per tutti i mutui estinti in questo
periodo, le maggiori somme versate dovranno essere rimborsate
sulla base del nuovo ammontare delle penali.
L’intesa prevede per
i contratti di mutuo a tasso variabile
• 0,50%
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati
antecedentemente al 1° gennaio 2001
• 0,50 %
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati
successivamente al 31 dicembre 2000
• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento
del mutuo
• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento
del mutuo
• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento
del mutuo
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
Per tutti quei mutui che gia
prevedono una commissione per anticipata estinzione pari o
inferiori a quelle stabilite dall’accordo tra ABI e
associazioni del consumatori è stata prevista una clausola
di salvaguardia che prevede:
Per i mutui a tasso variabile, e per quelli
a tasso fisso stipulati prima del 1° gennaio 2001, ulteriore
riduzione dello 0,20 %.
Per i mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31
dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore
a 1,25 %, si applicherà una riduzione di 0,25 %; sarà
invece di 0,15 % con una misura inferiore a 1,25 %.
Per i contratti di mutuo a
tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal
fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni
specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione
rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile.
Il rispetto di questa intesa
sarà monitorato da un comitato composto dai rappresentanti
dell'ABI e delle associazioni dei consumatori che si riunirà
trimestralmente e alla fine del primo anno di applicazione
dell'accordo. |
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