Legge n. 675/1996
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento
di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante
accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma
1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare
o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta
di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Testo completo delle Legge
31 dicembre 1996 n. 675
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