Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972, n. 292 S.O. n. 1
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Titolo 2 - Obblighi dei contribuenti
Articolo 32 Bis - Contribuenti
minimi in franchigia
Testo in vigore dal 1 gennaio 2007
1. I contribuenti persone
fisiche esercenti attività commerciali, agricole e
professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato
o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare
un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione,
sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture
di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione
e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta
a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi
che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta
e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi
di trasporto nuovi di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista
dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce
un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni
del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate
con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo
35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente
articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida
per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata
con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno
in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19- bis2. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per
opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al
mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui all'articolo 19 bis2 è versata
in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto
per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale
è intervenuta la modifica. [La prima rata è
versata entro il 27 dicembre 2006.] Il debito può essere
estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con
l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione
coattiva. (2)
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è
applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta
dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata
l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo
30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione
annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. 11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui
al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia
delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale.
In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei,
da utilizzare per la connessione con il sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera
il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite
stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa
ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta
sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità da osservare in occasione
dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure
di applicazione delle disposizioni del presente articolo. |